CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32596/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria del difensore dell'imputato che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 luglio 2020, il Tribunale di Forlì, in riforma della sentenza del locale Giudice di pace, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di percosse al medesimo ascritto, consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 15 agosto, "perché il fatto non costituisce reato ex artt. 52 e 55 cod. pen.". 1.1. Il Tribunale, in accoglimento dell'appello dell'imputato, tenuto conto delle deposizioni dei testi oculari e presa visione delle riprese della scena del delitto, rilevava come l'anziana persona offesa, nel corso di una lite fra altre persone, si fosse avvicinata al prevenuto aggrappandosi al suo braccio, così bloccandolo, e come, dopo alcune oscillazioni, fosse caduta. Si doveva pertanto ritenere che l'imputato si fosse solo liberato di un ostacolo alla sua libertà di movimento con un'azione difensiva che, al più, appariva non del tutto proporzionata alla costrizione subita, anche considerando la fragilità fisica della persona offesa. 2. Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna deducendo, con l'unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 52 e 55 cod. pen.. Il Tribunale, infatti, aveva errato nell'affermare che l'imputato avesse colpito la persona offesa limitandosi a reagire reagendo ad una sua aggressione, posto che, invece, la Donatelli si era solo interposta fra il medesimo ed i soggetti con i quali aveva iniziato una lite, in funzione di mero paciere. La reazione del prevenuto non poteva così dirsi scriminata mancando ogni intento offensivo nella persona offesa. Né poteva affermarsi che l'imputato avesse, colposamente, ecceduto nel difendersi. 3. Il difensore dell'imputato inviava memoria con la quale chiedeva il rigetto o l'inammissibilità del ricorso ricordando come la persona offesa avesse minacciato il prevenuto, nel mentre gli aveva afferrato il braccio, così dimostrando il suo intento aggressivo, tale da giustificare la reazione, esclusivamente difensiva, del medesimo. 4. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato le proprie conclusioni chiedendo l'inammissibilità del ricorso.5. Il difensore dell'imputato inviava ulteriore memoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della pubblica accusa è inammissibile. 1. Si deve infatti ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, non essendo consentita alla Corte di cassazione la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, seguendo la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 2. Muovendo da tale premessa metodologica, risulta evidente come non possa ritenersi affetta da manifesta illogicità la riforma della sentenza di prime cure operata dalla Corte territoriale alla luce del fatto, acclarato in dibattimento, che la persona offesa aveva dimostrato il suo intento aggressivo nei confronti dell'imputato, non solo afferrandogli il braccio ma anche profferendo la significativa frase "se non ti ammazzo io non ti ammazza nessuno". Era così giustificata la reazione dell'imputato che aveva solo inteso allontanare da sé chi l'aveva appena inteso bloccare e l'aveva, anche, esplicitamente minacciato. Una motivazione, quella testè ricordata, che deve considerarsi, alla luce di una più completa considerazione di tutti gli elementi di fatto raccolti durante l'istruttoria dibattimentale, "rafforzata" rispetto al tessuto argomentativo della sentenza del Giudice di pace, tale quindi da giustificare l'opposto esito decisorio. Si è, infatti, anche da ultimo (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Rv. 282612) ribadito che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors