CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1270/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente Oggetto: tributi – ricorso - tempestività domiciliato presso il loro studio “[OSCURATO:PERSONA] e Associati – [OSCURATO:PERSONA]” in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 14 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 616/01/16, depositata in data 29 dicembre 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 22 giugno 2022 ai sensi dell ’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di agente di commercio, ha impugnato tre atti di contestazione di sanzioni, relativi ai periodi di imposta 2006, 2007 e 2009, con i quali veniva irrogata la sanzione prevista dagli artt. 4 e 5 d.l. 28giugno 1990, n. 167 per avere omesso di dichiarare redditi di fonte estera imponibili in Italia. Gli atti di irrogazione facevano seguito all’accertamento nei confronti del contribuente di percezione di provvigioni nella misura del 24% sul fatturato derivante da intermediazione di vendita di prodotti di cancelleria, le quali sarebbero affluite su un conto corrente acceso presso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La CTP di Perugia ha rigettato il ricorso. 3. La CTR dell’Umbria, con sentenza in data 29 dicembre2016, ha accolto l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che non sarebbe stata provata dall’Amministrazione finanziaria la detenzione di attività estere di natura finanziaria, attraverso le quali potesse dedursi il conseguimento di redditi di fonte estera imponibili in Italia. Nello specifico, il giudice di appello ha ritenuto che non fosse stata fornita prova della disponibilità di un conto corrente acceso presso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello ha, poi, valorizzatole conclusioni cui era giunta la stessa CTR in relazione agli atti impositivi, per quanto non passata in cosa giudicata, osservando che non fosse stato provato che il contribuente avesse conseguito provvigioni ulteriori quelle già dichiarate, non potendosi trarre argomentazioni dall’«unico elemento utilizzato dall’Agenzia», costituito da alcuni dati contabili relativi al mese di gennaio 2008, del tutto insufficiente al fine dell’accertamento operato dall’Ufficio, tenuto anche conto che tutte le prestazionidel mese di gennaio 2008 erano state oggetto di fatturazione. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria (in replica alle conclusioni in rito adottate dal Pubblico Ministero), cui resiste il contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, d.l. n. 167/1990, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non provata la detenzione, da parte del contribuente, di ulteriori redditi oltre quelli dichiarati in Italia. Osserva parte ricorrente di avere contestato al contribuente di avere riscosso all’estero, presso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], parte delle provvigioni relative alla propria attività di agente di commercio di Karnak S.A., non oggetto di fatturazione, osservando come il giudice di appello si sia limitato a ritenere insufficiente il prospetto contabile relativo al gennaio 2008. Osserva il ricorrente che possono essere sufficienti al riguardo elementi puramente indiziari, evidenziando come risulti erronea l’affermazione fatta dal giudice di appello, relativa alla estraneità del contribuente rispetto ai nominativi degli agenti per i quale era stata acclarata la titolarità di un conto corrente bancario estero, non avendo il giudice di appello adeguatamente esaminato la relativa documentazione prodotta dall’Ufficio, dalle quali emergerebbe la disponibilità del conto corrente estero. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fatto che la fatturazione delle provvigioni ricevute dal contribuente per il mese di gennaio 2008 fosse solo parziale. Il ricorrente trascrive uno stralcio del PVC, dal quale emergerebbe tale circostanza, circostanza che – secondo parte ricorrente – vizierebbe l’accertamento secondo cui tutte le somme percepite nel mese di gennaio 2008 sarebbero state fatturate. 2. Va preliminarmente accertata la tempestività del ricorso proposto, in quanto – come correttamente deduce il ricorrente in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero – risulta applicabile al caso di specie l’art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 conv. dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, secondo cui «per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017». Essendo il ricorso stato notificato in data 29 dicembre 2017, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 29 dicembre 2016, il ricorso – attesa la sospensione semestrale dei termini di cui alla citata disposizione – deve ritenersi tempestivo. 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto – con dividendosi quanto osservato dal controricorrente – il ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito, a ritenere non provata né la detenzione di attività finanziarie all’estero, né il conseguimento di redditi non dichiarati all’estero. Il giudice di appello, con motivazione succinta, ha accertato in primo luogo non provata la disponibilità di conti correnti all’estero (presso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) da parte del contribuente, nonché ha accertato come non provato il conseguimento di provvigioni ulteriori rispetto a quelle fatturate, ritenendo insufficiente «l’estrapolazione di tati contabili relativi a un solo mese (gennaio 2008), dato che per la sua ristrettezza temporale non può costituire un campione statisticamente rappresentativo estendibile ai cinque anni oggetto di accertamento», nonché ritenendo infondato l’accertamento di provvigioni «nella misura del 24% sull’intero fatturato anziché sulle maggiorazioni rispetto al listino» per avere conteggiato erroneamente come provvigioni anche un premio di produzione. Gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di appello (mancata prova della disponibilità di conti correnti all’estero e mancata prova di ulteriori redditi oltre quelli dichiarati) non possono essere oggetto di censura con il suddetto motivo di censura, in quanto il motivo si traduce in una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758; Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315). 4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non è stato adeguatamente illustrata la decisività di tale circostanza in fatto. Vero è che il giudice di appello ha ritenuto che non potessero dedursi come accertati maggiori redditi dal prospetto del mese di gennaio 2008 in quanto tutti gli importi ivi indicati sarebbero stati fatturati. Tuttavia, il giudice di appello ha anche sostenuto che un prospetto relativo a un solo mese non possa considerarsi indicativo di un accertamento esteso a più annualità e ha ritenuto che l’Ufficio avrebbe conteggiato come provvigione anche un premio di produzione,circostanze in fatto in relazione alle quali il ricorrente non illustra ulteriormente il giudizio di decisività della circostanza in fatto dedotta. Aggiungasi che, in ogni caso, la motivazione del giudice di appello è stata incentrata anche sulla mancanza di prova di detenzione di conti correnti all’esterno, rispetto alla quale la circostanza di fatto in oggetto apparirebbe, in ogni caso, del tutto priva di decisività. 5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre alle spese forfetarie nella m