CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Foggia il 3 marzo 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputato del reato di cui agli artt. 81, comma 2,61 n.5, 56, 624,625 nn.2 e 7 cod. pen. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in orario notturno e al fine di trarne profitto, aveva posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di stereo e di quanto contenuto all'interno di alcune autovetture parcheggiate sulla pubblica via, dopo averne danneggiati i finestrini e il cruscotto adoperando un piede di porco. Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e successiva ad esecuzione di pena. Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 21 gennaio 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo tre motivi: a) mancata applicazione dell'art. 56, comma 4, cod. pen.; b) errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.5 cod. pen.; c) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante del ravvedimento operoso, ritenendo che l'imputato, mediante una scelta volontaria, abbia impedito l'evento del definitivo impossessamento del bene. Si tratta di censura manifestamente infondata in quanto, come correttamente affermato dalla corte di appello, l'azione è stata interrotta dall'arrivo delle forze dell'ordine prima che si verificasse l'impossessamento dei beni custoditi nelle autovetture, che costituisce necessario presupposto della scissione volitiva dell'evento dall'azione causale. La circostanza attenuante del recesso attivo disciplinata dall'art.56, comma 4, cod. pen. sussiste, infatti, a condizione che l'azione criminosa sia esaurita allorchè l'agente ponga in essere una condotta attiva, frutto di una scelta libera e volontaria, volta ad impedire che l'evento si verifichi (Sez.1 n.19592 del 11/02/2015, Cerrato, in motivazione). 6. Con il secondo motivo la difesa lamenta l'omesso accertamento degli elementi sintomatici di un'obiettiva situazione di vulnerabilità della quale il soggetto agente avrebbe concretamente approfittato, non essendo sufficiente per configurare la circostanza aggravante prevista dall'art.61 n.5 cod. pen. che il reato sia commesso in tempo di notte. Il collegio rileva che tale censura non è stata sottoposta all'esame del giudice di appello, cosicché risulta inammissibile (Sez. 5, n. 12472 del 04/02/2020, Jaafer, Rv. 278886, con specifico riferimento alla contestazione di una circostanza aggravante ritenuta in primo grado e non censurata con i motivi di appello). 7. Con il terzo motivo la difesa lamenta la violazione di legge circa l'impossibilità di pervenire a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ossia il carattere reiterato della recidiva, siano in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.205 del 2017 con riferimento all'art.69, comma 4, cod. pen. Tale pronuncia, valutata in correlazione alle modalità della condotta e alla reale offesa al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, avrebbe dovuto condurre i giudici di merito a riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche al fine di ottenere un adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato. 7.1. La censura è manifestamente infondata. Con la sentenza n. 251 del 15 novembre 2012 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. Ad analoga pronuncia la Corte è pervenuta, con riferimento alle circostanze attenuanti speciali previste dall'art.648, comma 2, cod. pen. (Corte Cost. n.105/2014), dall'art.609 bis, comma 3, cod. pen. (Corte Cost. n.106/2014), dall'art.73, comma 7, T.U. Stup. (Corte Cost. n.74/2016), dall'art.89 cod. pen. (Corte Cost. n.73/2020), dall'art.116, comma 2, cod. pen. (Corte Cost. n.55/2021). E con la sentenza richiamata dalla difesa, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost. - l'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, r.d. n. 267 del 1942 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.7.2. A più riprese, non da ultimo con la stessa pronuncia citata nel ricorso, tuttavia, il giudice delle leggi ha affermato che l'art. 69, comma 4, cod. pen., nel precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, realizza una deroga rispetto a un principio generale che governa la complessa attività connmisurativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di determinazione della pena base con quelli mediante i quali essa, secondo un processo finalisticamente indirizzato dall'art. 27, comma 3, Cost., diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell'applicazione delle circostanze, così riconoscendo la piena legittimità della disposizione (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522). 8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P . Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il nsigli estensore Il Presidente ugenia o Pat