CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13370/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 041EH75) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 028F9BH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05WDIH8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 061XRNL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k R.G. n. 21689/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, e, quanto agli altri ricorrenti, al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito (rigetto della sospensione condizionale) e perché generici, non confrontandosi i motivi con la motivazione della sentenza impugnata (diniego attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobr