Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 agosto 2020

Cassazione n. 25647/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27833/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale eredi di [OSCURATO:PERSONA]; quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] (che interveniva in proprio e quale erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA]) i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 846/2020depositata il 24/08/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.Con sentenza n. 1472/2015 del 14 maggio 2015, il Tribunale di Brescia rigettava la domanda di nullità e di accertamento della simulazione, e accoglieva quella di revoca, dell’atto di costituzione del trust “Kennedy 1”, costituito da [OSCURATO:PERSONA], con atti del 28 febbraio 2012 e del 15 marzo 2012, con i quali aveva trasferito al trustee [OSCURATO:PERSONA] alcuni immobili di sua proprietà, con indicazione dei beneficiari nei figli Emma, Anna e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale accertava la inefficacia degli atti di costituzione nei confronti dei fratelli del disponente, Bernardino, Emilio e [OSCURATO:PERSONA], dell’erede del fratello Gianfranco ([OSCURATO:PERSONA]) e degli eredi del fratello premorto Domenico (la moglie [OSCURATO:PERSONA], nonché i figli Federica e [OSCURATO:PERSONA]), in relazione ad un credito loro spettante dalla divisione delle somme appartenute al defunto padre dei fratelli Strapparava, depositate su un conto aperto presso una banca svizzera e che Giulio aveva trasferito su un altro conto svizzero a sé intestato.

A fondamento della propria domanda, gli attori avevano infatti evidenziato che il primo atto del trust veniva stipulato pochi giorni dopo la condanna del disponente al pagamento di oltre tre milioni di euro in favore dei fratelli a titolo di somme loro spettanti in sede di divisione.

2. La Corte d’appello di Brescia con la sentenza n. 846/2020, depositata il 24 agosto 2020, ha confermato la pronuncia impugnata.

La Corte territoriale ha escluso che la sentenza di primo grado fosse affetta da vizio di ultrapetizione per aver dichiarato l’inefficacia degli atti di trasferimento dei beni al trustee nonostante gli attori si fossero limitati a proporre l’azione revocatoria avverso l’atto di costituzione del trust.

La Corte ha, infatti, osservato che l’inefficacia dell’atto istitutivo del trust comporta, quale diretta conseguenza, anche l’inefficacia dell’atto dispositivo del patrimonio immobiliare e che se anche gli appellanti avessero impugnato unicamente il primo atto avrebbero, comunque, ottenuto in giudizio la declaratoria di inefficacia di un atto consequenziale.

La Corte d’appello ha, inoltre, respinto il motivo con cui [OSCURATO:PERSONA] lamentava l’inammissibilità dell’azione revocatoria perché la domanda formulata dagli eredi nel giudizio di merito non era di condanna al pagamento di alcuna somma, ma di accertamento della comproprietà di fondi depositati in una banca svizzera, oggetto di sequestro da parte di uno dei fratelli.

Al riguardo, i giudici di secondo grado hanno ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui anche il credito eventuale e litigioso è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria verso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, senza sia necessaria la preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi.

La sentenza di appello ha confermato le statuizioni del Tribunale in ordine all’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo (dovendosi far risalire l’insorgenza dello stesso credito al momento dell’apertura della successione ereditaria) nonché in ordine alla sussistenza dei requisiti dell’eventus damni e della scientia damni, non essendo state mosse specifiche contestazioni ai relativi capi della sentenza di primo grado.

Quanto alla tesi di [OSCURATO:PERSONA] (sostenuta anche dall’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui l’atto dispositivo sarebbe stato a titolo oneroso, la Corte di merito ha osservato che gli appellanti non avevano contestato che il trust istituito dal Strapparava fosse un trust “familiare”, figura che la giurisprudenza ha qualificato a titolo gratuito anche nel caso in cui sia previsto un compenso per il trustee, dovendosi valutare l’onerosità del rapporto con riferimento al beneficiario.

Infine, i giudici di secondo grado hanno respinto le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] e della Bettelli relative alla condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado, evidenziando, tra l’altro, che gli appellati - i quali avevano impugnato l’atto costitutivo del trust sotto plurimi profili, di cui uno solo era stato accolto - avevano comunque visto totalmente accolte le loro pretese. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il signor [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con un unico controricorso i signori Piermarco, Emilio e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Federica e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deposita controricorso Gli intimati, [OSCURATO:PERSONA], nonché Emma, Anna e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, e dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4, in relazione alla declaratoria di inefficacia dell’atto istitutivo del trust e di automatica declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo del patrimonio del ricorrente.

La sentenza impugnata sarebbe errata in relazione alla carenza di interesse ad agire degli attori per aver impugnato solo l’atto istitutivo e non quello dispositivo del patrimonio.

Ciò contrasterebbe con il principio affermato da alcune pronunce di questa Corte secondo cui solo l’atto dispositivo è potenzialmente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie e conseguentemente assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2901 c.c. ex art 360 comma 1, n. 3 c.c.: la Corte avrebbe erroneamente accolto l’azione revocatoria nonostante che gli attori, nel giudizio di merito a monte, non si affermassero creditori, ma comproprietari di risparmi depositati in Svizzera.

La domanda principale di tale giudizio era infatti l’accertamento dell’appartenenza alla comunione ereditaria delle somme depositate in un conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e solo in via subordinata era stata richiesta la condanna alla restituzione della rispettiva quota del controvalore degli investimenti svizzeri alla data di apertura della successione.

Non avendo la domanda ad oggetto l’accertamento di un credito e la condanna al relativo pagamento, [OSCURATO:PERSONA], quando decise di costituire il trust, poteva immaginarsi solo di dover dividere i risparmi depositati in Svizzera e non di dover rimborsare con il proprio patrimonio la quota degli altri fratelli.

In ogni caso, il fratello Giuseppe, che aveva ottenuto il sequestro dei risparmi esistenti in Svizzera e l’attribuzione di somme, non era creditore verso il ricorrente e non aveva nemmeno mai subito un pregiudizio delle proprie ragioni di credito. 4.3.Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. l’errata applicazionedell’art. 342 c.p.c.

Denuncia parte ricorrente che il presupposto dell’impugnazione in appello era rappresentato dal fatto che, nel giudizio di merito, era stato chiesto l’accertamento della comproprietà di somme, non l’accertamento di un credito, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata.

Per tale motivo non era necessario confutare le parti della sentenza di primo grado che evidenziavano come la segregazione del patrimonio immobiliare avesse reso più difficile il soddisfacimento dei creditori e come [OSCURATO:PERSONA] fosse di ciò consapevole. 4.4.Infine, con il quarto motivo, viene impugnata la sentenza per violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 5 del DM 55/2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui viene confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del trustee Bettelli in solido tra di loro la condanna a rifondere le spese dei giudizi di merito.

Lamenta il ricorrente che, a seguito del rigetto delle domande attoree relative alla nullità dell’atto istitutivo del trust e alla sua simulazione, la Corte d’appello avrebbe potuto procedere alla compensazione delle spese.

Inoltre, la condanna alle spese sarebbe del tutto ingiustificata con riferimento al trustee, che era risultato totalmente vittorioso rispetto agli attori sul punto relativo alla validitàdel trust.

Trattandosi di un credito sub iudice, il valore della controversia sarebbe stato indeterminabile fino a 520.000 e non quello, superiore, applicato dalla Corte d’appello, peraltro a fronte di un valore della controversia dichiarato in sede di iscrizione di 401.000 euro. 5.1.Il primo motivo è infondato.

Quanto al trust, occorre premettere che, di norma, esso presuppone un negozio istitutivo, di natura programmatica ed unilaterale, ed uno o più negozi dispositivi, di natura traslativa, in quanto destinati al trasferimento dei beni al trustee.

Solo questi ultimi sono potenzialmente idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori e quindi assoggettabili ad azione revocatoria.

La constatazione che, nel trust dispositivo, è rilevante l'atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13388) non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest'atto e non possa, invece, essere utilmente proposta nei confronti dell'atto istitutivo del "trust" (Cass. civ., Sez.

III, 16/06/2022, n. 19428; Cass. civ., 6 luglio 2020, n. 13883).

Ciò in quanto "nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che ad oggetto assume l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione, che, nella complessa dinamica di un'operazione di trust, si pone come atto dipendente dall'atto istitutivo (Cass., sez. 1, 15/04/2019, n. 10498).

Tale giurisprudenza, cui il collegio ritiene di aderire, si pone in linea di continuità con Cass. n. 19376/2107 e Cass. n. 13388/2018, ed appare coerente con il principio secondo cui, una volta accolta la domanda avente ad oggetto l’atto dispositivo, l’inefficacia relativa di quest’ultimo renderebbe inefficace anche l’atto istitutivo. 5.2.Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’azione revocatoria è basata sul credito vantato dagli attori in forza della pronuncia del Tribunale di Brescia n. 547/2012, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, nei confronti dei fratelli, di somme loro spettanti, oltre al risarcimento del danno.

Come ha correttamente rilevato la Corte d’appello, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (v., ex plurimis, ord. n. 4212 del 19/02/2020 e, tra le ultime, Cass. civ., Sez.

III, 18/01/2023, n. 1414), "in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori".

Alla luce di tale principio, appare a maggior ragione irrilevante la circostanza, su cui si basa il motivo in esame, che il credito posto alla base dell’azione revocatoria derivi dall’accoglimento in sede giudiziale di una domanda formulata in via subordinata anziché in via principale.

Peraltro, il fatto che i fratelli Strapparava avessero introdotto, seppur in via subordinata, la domanda di restituzione della rispettiva quota del controvalore degli investimenti svizzeri alla data di apertura della successione contraddice l’ulteriore argomentazione del ricorrente secondo cui egli, nel momento in cui costituiva il trust (e quindi alcuni giorni dopo il deposito della sentenza di condanna), non poteva immaginare di dover rispondere con il proprio patrimonio nei confronti dei fratelli. 5.3.Il terzo motivo rimane assorbito in virtù del rigetto del motivo che precede.

In ogni caso, tale motivo risulta inammissibile poiché, pur lamentando violazione dell’art. 342 c.p.c., il ricorrente non spiega quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata sarebbero in contrasto contale norma. 5.4.Infine, anche il quarto motivo è inammissibile.

Si deve infatti ribadire che il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. n. 26912/2020; conf.

Cass.nn. 11744/2004; 6756/2004; 10009/2003).

Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. civ., Sez.

III, 13/02/2020, n. 3697; Cass., civ. Sez.

II, n. 18348 del 13/09/2004; Cass. civ. Sez.

I, n. 5402 del 17/03/2004).

Risulta pertanto irrilevante, ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento per la condanna alle spese, sia il fatto che il credito sia ancora sub iudice, sia il fatto che l’iscrizione al ruolo fosse avvenuta per un importo inferiore al credito dedotto in citazione

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27833/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale eredi di [OSCURATO:PERSONA]; quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] (che interveniva in proprio e quale erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA]) i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 846/2020depositata il 24/08/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Con sentenza n. 1472/2015 del 14 maggio 2015, il Tribunale di Brescia rigettava la domanda di nullità e di accertamento della simulazione, e accoglieva quella di revoca, dell’atto di costituzione del trust “Kennedy 1”, costituito da [OSCURATO:PERSONA], con atti del 28 febbraio 2012 e del 15 marzo 2012, con i quali aveva trasferito al trustee [OSCURATO:PERSONA] alcuni immobili di sua proprietà, con indicazione dei beneficiari nei figli Emma, Anna e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale accertava la inefficacia degli atti di costituzione nei confronti dei fratelli del disponente, Bernardino, Emilio e [OSCURATO:PERSONA], dell’erede del fratello Gianfranco ([OSCURATO:PERSONA]) e degli eredi del fratello premorto Domenico (la moglie [OSCURATO:PERSONA], nonché i figli Federica e [OSCURATO:PERSONA]), in relazione ad un credito loro spettante dalla divisione delle somme appartenute al defunto padre dei fratelli Strapparava, depositate su un conto aperto presso una banca svizzera e che Giulio aveva trasferito su un altro conto svizzero a sé intestato. A fondamento della propria domanda, gli attori avevano infatti evidenziato che il primo atto del trust veniva stipulato pochi giorni dopo la condanna del disponente al pagamento di oltre tre milioni di euro in favore dei fratelli a titolo di somme loro spettanti in sede di divisione. 2. La Corte d’appello di Brescia con la sentenza n. 846/2020, depositata il 24 agosto 2020, ha confermato la pronuncia impugnata. La Corte territoriale ha escluso che la sentenza di primo grado fosse affetta da vizio di ultrapetizione per aver dichiarato l’inefficacia degli atti di trasferimento dei beni al trustee nonostante gli attori si fossero limitati a proporre l’azione revocatoria avverso l’atto di costituzione del trust. La Corte ha, infatti, osservato che l’inefficacia dell’atto istitutivo del trust comporta, quale diretta conseguenza, anche l’inefficacia dell’atto dispositivo del patrimonio immobiliare e che se anche gli appellanti avessero impugnato unicamente il primo atto avrebbero, comunque, ottenuto in giudizio la declaratoria di inefficacia di un atto consequenziale. La Corte d’appello ha, inoltre, respinto il motivo con cui [OSCURATO:PERSONA] lamentava l’inammissibilità dell’azione revocatoria perché la domanda formulata dagli eredi nel giudizio di merito non era di condanna al pagamento di alcuna somma, ma di accertamento della comproprietà di fondi depositati in una banca svizzera, oggetto di sequestro da parte di uno dei fratelli. Al riguardo, i giudici di secondo grado hanno ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui anche il credito eventuale e litigioso è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria verso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, senza sia necessaria la preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. La sentenza di appello ha confermato le statuizioni del Tribunale in ordine all’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo (dovendosi far risalire l’insorgenza dello stesso credito al momento dell’apertura della successione ereditaria) nonché in ordine alla sussistenza dei requisiti dell’eventus damni e della scientia damni, non essendo state mosse specifiche contestazioni ai relativi capi della sentenza di primo grado. Quanto alla tesi di [OSCURATO:PERSONA] (sostenuta anche dall’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui l’atto dispositivo sarebbe stato a titolo oneroso, la Corte di merito ha osservato che gli appellanti non avevano contestato che il trust istituito dal Strapparava fosse un trust “familiare”, figura che la giurisprudenza ha qualificato a titolo gratuito anche nel caso in cui sia previsto un compenso per il trustee, dovendosi valutare l’onerosità del rapporto con riferimento al beneficiario. Infine, i giudici di secondo grado hanno respinto le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] e della Bettelli relative alla condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado, evidenziando, tra l’altro, che gli appellati - i quali avevano impugnato l’atto costitutivo del trust sotto plurimi profili, di cui uno solo era stato accolto - avevano comunque visto totalmente accolte le loro pretese. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il signor [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con un unico controricorso i signori Piermarco, Emilio e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Federica e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deposita controricorso Gli intimati, [OSCURATO:PERSONA], nonché Emma, Anna e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, e dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4, in relazione alla declaratoria di inefficacia dell’atto istitutivo del trust e di automatica declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo del patrimonio del ricorrente. La sentenza impugnata sarebbe errata in relazione alla carenza di interesse ad agire degli attori per aver impugnato solo l’atto istitutivo e non quello dispositivo del patrimonio. Ciò contrasterebbe con il principio affermato da alcune pronunce di questa Corte secondo cui solo l’atto dispositivo è potenzialmente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie e conseguentemente assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2901 c.c. ex art 360 comma 1, n. 3 c.c.: la Corte avrebbe erroneamente accolto l’azione revocatoria nonostante che gli attori, nel giudizio di merito a monte, non si affermassero creditori, ma comproprietari di risparmi depositati in Svizzera. La domanda principale di tale giudizio era infatti l’accertamento dell’appartenenza alla comunione ereditaria delle somme depositate in un conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e solo in via subordinata era stata richiesta la condanna alla restituzione della rispettiva quota del controvalore degli investimenti svizzeri alla data di apertura della successione. Non avendo la domanda ad oggetto l’accertamento di un credito e la condanna al relativo pagamento, [OSCURATO:PERSONA], quando decise di costituire il trust, poteva immaginarsi solo di dover dividere i risparmi depositati in Svizzera e non di dover rimborsare con il proprio patrimonio la quota degli altri fratelli. In ogni caso, il fratello Giuseppe, che aveva ottenuto il sequestro dei risparmi esistenti in Svizzera e l’attribuzione di somme, non era creditore verso il ricorrente e non aveva nemmeno mai subito un pregiudizio delle proprie ragioni di credito. 4.3.Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. l’errata applicazionedell’art. 342 c.p.c. Denuncia parte ricorrente che il presupposto dell’impugnazione in appello era rappresentato dal fatto che, nel giudizio di merito, era stato chiesto l’accertamento della comproprietà di somme, non l’accertamento di un credito, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata. Per tale motivo non era necessario confutare le parti della sentenza di primo grado che evidenziavano come la segregazione del patrimonio immobiliare avesse reso più difficile il soddisfacimento dei creditori e come [OSCURATO:PERSONA] fosse di ciò consapevole. 4.4.Infine, con il quarto motivo, viene impugnata la sentenza per violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 5 del DM 55/2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui viene confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del trustee Bettelli in solido tra di loro la condanna a rifondere le spese dei giudizi di merito. Lamenta il ricorrente che, a seguito del rigetto delle domande attoree relative alla nullità dell’atto istitutivo del trust e alla sua simulazione, la Corte d’appello avrebbe potuto procedere alla compensazione delle spese. Inoltre, la condanna alle spese sarebbe del tutto ingiustificata con riferimento al trustee, che era risultato totalmente vittorioso rispetto agli attori sul punto relativo alla validitàdel trust. Trattandosi di un credito sub iudice, il valore della controversia sarebbe stato indeterminabile fino a 520.000 e non quello, superiore, applicato dalla Corte d’appello, peraltro a fronte di un valore della controversia dichiarato in sede di iscrizione di 401.000 euro. 5.1.Il primo motivo è infondato. Quanto al trust, occorre premettere che, di norma, esso presuppone un negozio istitutivo, di natura programmatica ed unilaterale, ed uno o più negozi dispositivi, di natura traslativa, in quanto destinati al trasferimento dei beni al trustee. Solo questi ultimi sono potenzialmente idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori e quindi assoggettabili ad azione revocatoria. La constatazione che, nel trust dispositivo, è rilevante l'atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13388) non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest'atto e non possa, invece, essere utilmente proposta nei confronti dell'atto istitutivo del "trust" (Cass. civ., Sez. III, 16/06/2022, n. 19428; Cass. civ., 6 luglio 2020, n. 13883). Ciò in quanto "nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che ad oggetto assume l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione, che, nella complessa dinamica di un'operazione di trust, si pone come atto dipendente dall'atto istitutivo (Cass., sez. 1, 15/04/2019, n. 10498). Tale giurisprudenza, cui il collegio ritiene di aderire, si pone in linea di continuità con Cass. n. 19376/2107 e Cass. n. 13388/2018, ed appare coerente con il principio secondo cui, una volta accolta la domanda avente ad oggetto l’atto dispositivo, l’inefficacia relativa di quest’ultimo renderebbe inefficace anche l’atto istitutivo. 5.2.Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’azione revocatoria è basata sul credito vantato dagli attori in forza della pronuncia del Tribunale di Brescia n. 547/2012, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, nei confronti dei fratelli, di somme loro spettanti, oltre al risarcimento del danno. Come ha correttamente rilevato la Corte d’appello, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (v., ex plurimis, ord. n. 4212 del 19/02/2020 e, tra le ultime, Cass. civ., Sez. III, 18/01/2023, n. 1414), "in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori". Alla luce di tale principio, appare a maggior ragione irrilevante la circostanza, su cui si basa il motivo in esame, che il credito posto alla base dell’azione revocatoria derivi dall’accoglimento in sede giudiziale di una domanda formulata in via subordinata anziché in via principale. Peraltro, il fatto che i fratelli Strapparava avessero introdotto, seppur in via subordinata, la domanda di restituzione della rispettiva quota del controvalore degli investimenti svizzeri alla data di apertura della successione contraddice l’ulteriore argomentazione del ricorrente secondo cui egli, nel momento in cui costituiva il trust (e quindi alcuni giorni dopo il deposito della sentenza di condanna), non poteva immaginare di dover rispondere con il proprio patrimonio nei confronti dei fratelli. 5.3.Il terzo motivo rimane assorbito in virtù del rigetto del motivo che precede. In ogni caso, tale motivo risulta inammissibile poiché, pur lamentando violazione dell’art. 342 c.p.c., il ricorrente non spiega quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata sarebbero in contrasto contale norma. 5.4.Infine, anche il quarto motivo è inammissibile. Si deve infatti ribadire che il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. n. 26912/2020; conf. Cass.nn. 11744/2004; 6756/2004; 10009/2003). Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. civ., Sez. III, 13/02/2020, n. 3697; Cass., civ. Sez. II, n. 18348 del 13/09/2004; Cass. civ. Sez. I, n. 5402 del 17/03/2004). Risulta pertanto irrilevante, ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento per la condanna alle spese, sia il fatto che il credito sia ancora sub iudice, sia il fatto che l’iscrizione al ruolo fosse avvenuta per un importo inferiore al credito dedotto in citazione 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 25647/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris