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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00551/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Marsala ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 27 gennaio 2017, irrevocabile il 30 maggio 2018.

Osserva che il condannato ha già usufruito due volte del beneficio con le sentenze emesse in data 29 maggio 2010 (condanna alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa) ed in data 28 febbraio 2013 (condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 70,00 di multa) e che, pertanto, il giudice dell'esecuzione è legittimato a revocare quello concesso per la terza volta, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.

In quest'ultimo caso, infatti, la sospensione condizionale era stata concessa nonostante la presenza di cause ostative che, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio ritualmente acquisito, non erano, però, documentalmente note al giudice della cognizione.

Nell'unico certificato penale acquisito in sede cognitiva risulta annotato un solo precedente penale a pena che, cumulata a quella inflitta, non supera i due anni.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo denunzia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163, 164, quarto comma, 167, primo comma, e 168 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto superati i limiti di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen. posto che le condanne diverse da quella che ha concesso il beneficio revocato hanno ad oggetto pene che, tra loro cumulate, non superano i due anni e non ha considerato che, alla data di emissione della sentenza in data 27 gennaio 2017, la pena inflitta con la sentenza in data 29 maggio 2010 era già estinta per decorso del termine previsto dall'art. 167, primo comma, cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo denunzia violazione di legge, segnatamente degli artt. 163, 164, quarto comma, e 168 cod. pen. con riferimento ai presupposti della dichiarazione di revoca della sospensione condizionale della pena.

Il Tribunale ha aderito all'orientamento ermeneutico che irragionevolmente nega l'estensione della preclusione a disporre la revoca della sospensione condizionale in fase esecutiva a tutte le questioni deducibili, limitandola soltanto a quelle dedotte ed effettivamente decise nel giudizio di cognizione ed ha, erroneamente, negato valore di cosa giudicata piena alla statuizione adottata sul punto.

In ogni caso, anche aderendo all'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte n. 37345 del 23 aprile 2015, il Giudice dell'esecuzione comunque avrebbe dovuto valorizzare in favore del condannato la circostanza che nella fase cognitiva la decisione in ordine alla concessione della pena sospesa era stata adottata senza acquisire il certificato penale aggiornato.

A tale negligenza non può porsi rimedio in sede esecutiva ma solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo, relativo al superamento dei limiti di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen. e all'applicazione dell'art. 167 cod. pen., è manifestamente infondato.

1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, posto che il secondo comma del citato articolo si limita semplicemente ad affermare che «in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene» (Sez. 1, n. 29847 del 16/4/2019, Rv. 276619; Sez. 6, n. 5855 del 29/11/2011, dep 2012, Fadda, Rv. 252068; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685; Sez.

U, 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529).

Ne consegue che del reato estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen. deve tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena o della sua revoca.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha considerato rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 168, ultimo comma, e 164, quarto comma, cod. pen. le sentenze di condanna a pena sospesa relativi a reati «estinti» a mente dell'art. 167 cod. pen. perché il condannato non ha commesso delitti o contravvenzioni della stessa indole nei termini di cui all'art. 163 cod. pen. 1.2.

L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. non è ostativa nemmeno all'operatività del divieto di concessione per la terza volta della sospensione condizionale della pena previsto dalla prima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen.

«la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta» (Sez. 3, n. 8411 del 4/12/2002, dep. 2003, Chiudioni, Rv. 223465).

L'unica eccezione, prevista sempre dall'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. nel periodo successivo, è l'intervento di una nuova condanna che cumulata con la pena irrogata con quella precedente, anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Deve, quindi, escludersi che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa plurime volte, finché le pene tra loro cumulate rientrino nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., tanto più che tale interpretazione tradirebbe radicalmente la ratio del beneficio, chiaramente inteso ad incentivare l'agente ad astenersi dal commettere ulteriori reati, pena la comminatoria di esecuzione della condanna precedentemente sospesa.In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità osservando che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne: ciò perché la sospensione condizionale della pena si fonda sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sicché sembra ragionevole che la sospensione non sia concessa per più di due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento (Sez. 1, n. 2153 del 10/5/1993, Tomassetti, Rv. 195657).

Va esentato soltanto il caso in cui uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione (Sez. 2, n. 10815 del 22/8/2000, Kurti, Rv. 217221; Sez. 5, n. 15018 del 5/3/2004, Dell'Angelo, Rv. 228474; Sez. 1, n. 22277 del 2/7/2020, Fialdini, Rv. 279438).

2. Il secondo motivo, relativo ai presupposti per la revoca della sospensione della pena in fase esecutiva, è anche esso manifestamente infondato.

Non vi è motivo di discostarsi dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza n. 37345 del 23 aprile 2015, Longo, secondo la quale «il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio».

La diversa opzione ermeneutica proposta della difesa ricorrente non tiene in alcun conto le modifiche al regime della revoca della sospensione condizionale introdotte dalla legge 26 marzo 2001, n. 128: l'art. 1, comma 2, ha aggiunto all'art. 674 cod. proc. pen. l'attuale comma 1-bis il quale stabilisce: «Il giudice della esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva la esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale»; l'art. 1, comma 1, ha aggiunto all'art. 168 cod. pen. l'attuale terzo comma che recita: «La sospensione condizionale della esecuzione della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative.

La revoca è disposta anche se .1a sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Le predette disposizioni non solo espandono la funzione del giudice della esecuzione, abilitandolo a rimuovere (sulla richiesta del pubblico ministero e colla osservanza del rito ordinario degli incidenti di esecuzione) la statuizione, contenuta nella sentenza irrevocabile, di concessione del beneficio sulla base del rilievo - non già di fatti o eventi sopravvenuti alla formazione del giudicato, bensì - dl vizio genetico del provvedimento, costituito dalla inosservanza dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., e preesistente alla irrevocabilità, ma introducono casi di revoca che prescindono da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trovano, invece, fondamento nella inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione del beneficio.

L'intervento in executivis volto alla revoca del beneficio con evidente finalità riparatoria è legittimo - incidendo su una statuizione che pur coperta dal giudicato è assistita da una "preclusione debole" derivante dal principio generale dell'ordinamento del divieto del ne bis in idem e limitata esclusivamente alle questioni che sono state dedotte ed effettivamente decise - ogni qual volta i precedenti ostativi non siano conoscibili dal giudice che ha concesso la sospensione condizionale della esecuzione della pena.

Siffatta preclusione risulta recessiva rispetto alla deduzione delle cause ostative preesistenti, sebbene conoscibili, ma in concreto ignote al giudice della cognizione per non avere costituito oggetto di valutazione implicita.

Pertanto, solo la causa ostativa alla concessione del beneficio che risulta documentata in atti e di cui sia stata indebitamente omessa la doverosa valutazione, è insuscettibile di essere ricondotta nell'ambito dei nova che giustificano l'intervento riparatorio del giudice dèll'esecuzione.

In sintonia con gli illustrati principi, il Tribunale, previa acquisizione del fascicolo del giudizio, ha accertato che le cause ostative, ossia la reiterazione del beneficio oltre i limiti fissati all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. non erano conoscibili dal giudice che ha concesso la sospensione condizionale della pena né erano state oggetto di valutazione implicita.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza di ipotesi di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Marsala ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 27 gennaio 2017, irrevocabile il 30 maggio 2018. Osserva che il condannato ha già usufruito due volte del beneficio con le sentenze emesse in data 29 maggio 2010 (condanna alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa) ed in data 28 febbraio 2013 (condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 70,00 di multa) e che, pertanto, il giudice dell'esecuzione è legittimato a revocare quello concesso per la terza volta, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. In quest'ultimo caso, infatti, la sospensione condizionale era stata concessa nonostante la presenza di cause ostative che, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio ritualmente acquisito, non erano, però, documentalmente note al giudice della cognizione. Nell'unico certificato penale acquisito in sede cognitiva risulta annotato un solo precedente penale a pena che, cumulata a quella inflitta, non supera i due anni. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denunzia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163, 164, quarto comma, 167, primo comma, e 168 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto superati i limiti di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen. posto che le condanne diverse da quella che ha concesso il beneficio revocato hanno ad oggetto pene che, tra loro cumulate, non superano i due anni e non ha considerato che, alla data di emissione della sentenza in data 27 gennaio 2017, la pena inflitta con la sentenza in data 29 maggio 2010 era già estinta per decorso del termine previsto dall'art. 167, primo comma, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge, segnatamente degli artt. 163, 164, quarto comma, e 168 cod. pen. con riferimento ai presupposti della dichiarazione di revoca della sospensione condizionale della pena. Il Tribunale ha aderito all'orientamento ermeneutico che irragionevolmente nega l'estensione della preclusione a disporre la revoca della sospensione condizionale in fase esecutiva a tutte le questioni deducibili, limitandola soltanto a quelle dedotte ed effettivamente decise nel giudizio di cognizione ed ha, erroneamente, negato valore di cosa giudicata piena alla statuizione adottata sul punto. In ogni caso, anche aderendo all'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte n. 37345 del 23 aprile 2015, il Giudice dell'esecuzione comunque avrebbe dovuto valorizzare in favore del condannato la circostanza che nella fase cognitiva la decisione in ordine alla concessione della pena sospesa era stata adottata senza acquisire il certificato penale aggiornato. A tale negligenza non può porsi rimedio in sede esecutiva ma solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, relativo al superamento dei limiti di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen. e all'applicazione dell'art. 167 cod. pen., è manifestamente infondato. 1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, posto che il secondo comma del citato articolo si limita semplicemente ad affermare che «in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene» (Sez. 1, n. 29847 del 16/4/2019, Rv. 276619; Sez. 6, n. 5855 del 29/11/2011, dep 2012, Fadda, Rv. 252068; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685; Sez. U, 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529). Ne consegue che del reato estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen. deve tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena o della sua revoca. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha considerato rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 168, ultimo comma, e 164, quarto comma, cod. pen. le sentenze di condanna a pena sospesa relativi a reati «estinti» a mente dell'art. 167 cod. pen. perché il condannato non ha commesso delitti o contravvenzioni della stessa indole nei termini di cui all'art. 163 cod. pen. 1.2. L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. non è ostativa nemmeno all'operatività del divieto di concessione per la terza volta della sospensione condizionale della pena previsto dalla prima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. «la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta» (Sez. 3, n. 8411 del 4/12/2002, dep. 2003, Chiudioni, Rv. 223465). L'unica eccezione, prevista sempre dall'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. nel periodo successivo, è l'intervento di una nuova condanna che cumulata con la pena irrogata con quella precedente, anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Deve, quindi, escludersi che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa plurime volte, finché le pene tra loro cumulate rientrino nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., tanto più che tale interpretazione tradirebbe radicalmente la ratio del beneficio, chiaramente inteso ad incentivare l'agente ad astenersi dal commettere ulteriori reati, pena la comminatoria di esecuzione della condanna precedentemente sospesa.In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità osservando che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne: ciò perché la sospensione condizionale della pena si fonda sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sicché sembra ragionevole che la sospensione non sia concessa per più di due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento (Sez. 1, n. 2153 del 10/5/1993, Tomassetti, Rv. 195657). Va esentato soltanto il caso in cui uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione (Sez. 2, n. 10815 del 22/8/2000, Kurti, Rv. 217221; Sez. 5, n. 15018 del 5/3/2004, Dell'Angelo, Rv. 228474; Sez. 1, n. 22277 del 2/7/2020, Fialdini, Rv. 279438). 2. Il secondo motivo, relativo ai presupposti per la revoca della sospensione della pena in fase esecutiva, è anche esso manifestamente infondato. Non vi è motivo di discostarsi dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza n. 37345 del 23 aprile 2015, Longo, secondo la quale «il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio». La diversa opzione ermeneutica proposta della difesa ricorrente non tiene in alcun conto le modifiche al regime della revoca della sospensione condizionale introdotte dalla legge 26 marzo 2001, n. 128: l'art. 1, comma 2, ha aggiunto all'art. 674 cod. proc. pen. l'attuale comma 1-bis il quale stabilisce: «Il giudice della esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva la esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale»; l'art. 1, comma 1, ha aggiunto all'art. 168 cod. pen. l'attuale terzo comma che recita: «La sospensione condizionale della esecuzione della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se .1a sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale». Le predette disposizioni non solo espandono la funzione del giudice della esecuzione, abilitandolo a rimuovere (sulla richiesta del pubblico ministero e colla osservanza del rito ordinario degli incidenti di esecuzione) la statuizione, contenuta nella sentenza irrevocabile, di concessione del beneficio sulla base del rilievo - non già di fatti o eventi sopravvenuti alla formazione del giudicato, bensì - dl vizio genetico del provvedimento, costituito dalla inosservanza dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., e preesistente alla irrevocabilità, ma introducono casi di revoca che prescindono da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trovano, invece, fondamento nella inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione del beneficio. L'intervento in executivis volto alla revoca del beneficio con evidente finalità riparatoria è legittimo - incidendo su una statuizione che pur coperta dal giudicato è assistita da una "preclusione debole" derivante dal principio generale dell'ordinamento del divieto del ne bis in idem e limitata esclusivamente alle questioni che sono state dedotte ed effettivamente decise - ogni qual volta i precedenti ostativi non siano conoscibili dal giudice che ha concesso la sospensione condizionale della esecuzione della pena. Siffatta preclusione risulta recessiva rispetto alla deduzione delle cause ostative preesistenti, sebbene conoscibili, ma in concreto ignote al giudice della cognizione per non avere costituito oggetto di valutazione implicita. Pertanto, solo la causa ostativa alla concessione del beneficio che risulta documentata in atti e di cui sia stata indebitamente omessa la doverosa valutazione, è insuscettibile di essere ricondotta nell'ambito dei nova che giustificano l'intervento riparatorio del giudice dèll'esecuzione. In sintonia con gli illustrati principi, il Tribunale, previa acquisizione del fascicolo del giudizio, ha accertato che le cause ostative, ossia la reiterazione del beneficio oltre i limiti fissati all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. non erano conoscibili dal giudice che ha concesso la sospensione condizionale della pena né erano state oggetto di valutazione implicita. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza di ipotesi di colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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