CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 30970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 8447-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 1553 ROMA, VIA G.G. BELLI, 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 516/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2019 R.G.N. 1484/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. n. 8447/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 516/19 aveva rigettato il reclamo con cui la Università Europea di Roma aveva impugnato la sentenza del tribunale dichiarativa della illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio e 17 marzo 2016, condannando la predetta Università alla reintegrazione del dipendente nel suo posto di lavoro ed al risarcimento pari a 10 mensilità. La Corte territoriale, valutando coerente la domanda del Gallina con la decisione del tribunale, a fronte della eccezione di inammissibilità del ricorso e di ultrapetizione, ( la corte valutava che le conclusioni riportate nel ricorso con riguardo alle tutele richieste siano state correttamente qualificate dal giudice alla luce del dettato normativo), riteneva tempestiva l'impugnazione del licenziamento rispetto alla sua comunicazione; escludeva che l'Università fosse annoverabile tra le organizzazioni di tendenza con esclusione della applicabilità dell'art. 18 ed infine, pur valutando sussistente, al momento del licenziamento, la soppressione del posto cui era assegnato il Gallina, (Responsabile del centro [OSCURATO:PERSONA] laurea), riteneva non adempiuto dalla Università l'obbligo del repechage, integrativo della carenza del giustificato motivo oggettivo utile ai fini del licenziamento. L'Università proponeva ricorso affidato a 6 motivi cui resisteva con controricorso il Gallina . Entrambe le parti depositavano successive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotto l'errore in giudicando (ai sensi dell'art. 360 co.1 n.3 c.p.c.) per violazione degli artt.2696 e 2103 c.c., della legge n. 604/66, anche in relazione all'art. 41 Cost. e alla legge n. 300/70 ,art. 18. Parte ricorrente rileva l'erroneità della decisione con riguardo alla asserita violazione dell'obbligo del repechage, sostenendo che non vi erano altri RG. n. 8447/2019 posti disponibili e che tutti gli assunti successivi al licenziamento del Gallina svolgevano mansioni inferiori e comunque incompatibili con quelle del ricorrente. 2) Con il secondo motivo è evidenziato l'errore in giudicando ( art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) nonché violazione dell'art. 18 I.n. 300/70 co..4 in combinato con il comma 7 del medesimo articolo, come modificato dalla legge n. 92/2012, art. 3 I.n. 604/66 e art. 12 preleggi, con riferimento all'obbligo di repechage, ed in particolare alla tutela accordata. La Corte territoriale, pur avendo accertato la soppressione del posto, applicava la tutela reintegratoria in ragione dell'obbligo di repechage. 3) Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione di legge ( art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) nonché violazione dell'art. 18 I.n. 300/70 co..4 in combinato con il comma 7 del medesimo articolo, come modificato dalla legge n. 92/2012, art. 3 I.n. 604/66 e art. 12 preleggi, in relazione dell'onere della prova. In esso è anche lamentata la valutazione circa l'insussistenza del fatto. 4) La censura lamenta la violazione dell'articolo 111 co.6 Cost. dell'art.132 co.2 n.4 c.c. in relazione all'articolo 18 co. 4 legge 300/70 in combinato con il comma 7 del medesimo articolo, come modificato dalla legge n. 92/2012, art. 3 I.n. 604/66 e art. 12 preleggi, in relazione (art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) con riferimento alla omessa motivazione sul regime sanzionatorio adottato 5) Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c nonché vizio di ultrapetizione e nullità della sentenza ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) con riguardo alla tutela accordata, differente da quella in origine richiesta dal Gallina. 6) L'ultimo motivo deduce la falsa applicazione e violazione dell'art. 18 I.n. 300/70 co..4 in combinato con il comma 7 del medesimo articolo, come modificato dalla legge n. 92/2012, art. 3 I.n. 604/66 e art. 12 preleggi, in relazione al disposto dell'art. 2103 c.c. ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), con riferimento alla tutela reintegratoria applicata pur in presenza di prova circa l'impossibilità di ricollocare il dipendente. 7) I motivi nn. 1), 3) e 6) possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi, sotto diversi profili, all'obbligo di repechage, quale elemento RG. n. 8447/2019 costitutivo della fattispecie in esame e premessa per ogni ulteriore valutazione. 7.1) Questa Corte ha chiarito in più occasioni che "In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla I. n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repéchage") (10435/2018; Cass.n. 29102/2019). 7.2) A tali principi che, al fine di valutare la legittimità del licenziamento, evidenziano anche il necessario esame della impossibilità di collocare il lavoratore in altra posizione lavorativa, ,e il cui onere di prova incombe sul datore di lavoro poichè costituisce elemento costitutivo della fattispecieZ. deve aggiungersi la recente statuizione del Giudice delle Leggi ( Corte Cost. n. 59/2021), circa la applicazione della tutela reintegratoria in caso di insussistenza manifesta del fatto posto a base del licenziamento. La decisione, per quel che qui interessa, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, "per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b ), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece che «applica altresì» - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma. La disposizione censurata, nel sancire una facoltà discrezionale di concedere o negare la reintegrazione del lavoratore, pur nell'ampio margine di apprezzamento che compete al legislatore, viola i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza"(...). 7.3) Con ulteriore recentissima decisione la Corte costituzionale ( n. 125/2022) ha infine dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima norma ( art. 18 co.7)con riguardo al requisito della "manifesta" insussistenza, rilevando che "la sussistenza di un fatto non si presta a controvertibili graduazioni in chiave di evidenza fenomenica, ma evoca RG. n. 8447/2019 piuttosto una alternativa netta, che l'accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi". Tale ultimo intervento riposiziona la valutazione del giudice orientandola ad accertare la oggettiva sussistenza o meno del fatto posto a base del licenziamento senza richiedere che siano altresì individuate gradualità nell'evidenza dello stesso. 8) In tale quadro di principi devono quindi collocarsi ed esaminarsi le censure poste, da ritenersi inammissibili, quanto alla valutazione nuovamente richiesta in questa sede di legittimità sulle ragioni del licenziamento, ed infondate con riguardo alla natura dell'obbligo di repechage. Con riguardo a quest'ultimo, richiamando i principi sopra riportati , si deve ritenere coerentemente svolta la determinazione della corte di merito che, pur accertando la soppressione del posto di lavoro originario del Gallina, ha evidenziato la totale inadempienza del datore di lavoro rispetto all'obbligo in questione, essendo quest'ultimo elemento costitutivo della fattispecie, anche sottolineando, quale dato a tal fine significativo, le "ripetute assunzioni di altri lavoratori in posizioni tecnico amministrative certamente compatibili con le funzioni svolte" dal Gallina. 8.1) Il contenuto valutativo di tale statuizione, come detto correttamente svolta con riferimento a tutti gli elementi costitutivi del giustificato motivo legittimante il licenziamento, non puo' dunque essere oggetto di ri-esame in questa sede di legittimità, afferendo alla tipica e riservata valutazione del giudice del merito. I motivi sono da disattendere. 9) Infondata è altresì la seconda censura relativa alla tutela reintegratoria riconosciuta, in ragione di quanto statuito dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 59/2021. L'accertata insussistenza ( si veda quanto sopra detto in merito a Corte Cost. n. 125/2022 ) del fatto posto a base del licenziamento non lascia piu' al giudice discrezionalità rispetto alla applicazione della misura rimediale, imponendo allo stesso la conseguente applicazione dell'art. 18 c.4 I.n. 300/70. Il motivo è infondato. 10) Anche il quarto motivo, riferito alla omessa motivazione sul regime sanzionatorio adottato, deve essere disatteso poiché, diversamente da RG. n. 8447/2019 quanto eccepito, la sentenza, anche richiamando precedenti di questa Corte in tema ( Cass.n. 24822/2017; Cass.n. 10435/2018, Cass.n.4509/2016), ha posto in rilievo che, in conseguenza dell'inadempiuto obbligo di repechage, quale elemento costitutivo del motivo oggettivo del recesso, la tutela conseguente era quella prevista dall'art. 18 comma 4 I.n. 300/70. 11) Alle medesime conclusioni di rigetto deve giungersi con riguardo alla quinta censura, denunciante il vizio di ultrapetizione e nullità della sentenza con riguardo alla tutela accordata, differente da quella in origine richiesta dal Gallina, in quanto la Corte di merito, nel valutare i fatti introdotti nel processo, ha svolto una legittima e dovuta attività di interpretazione degli stessi, qualificandoli e attribuendo loro il corretto inquadramento giuridico. Questa Corte ha invero precisato che "Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti" ( Cass.n. 5153/2019). Il ricorso, per quanto detto deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RG. n. 8447/2019 ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art