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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08393/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice. dell'esecuzione, riconosceva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Roma del 5.3.2014, irrevocabile dal 24.9.2020 e quelli giudicati con le sentenze della Corte di appello di Roma del 9.7.2013 (irrevocabile dal 28.4.2014), del 28.11.2012 (irrevocabile dal 7.5.2014) e del 9.1.2014 (irrevocabile dal 10.12.2014), reati questi già unificati ex art. 671 cod. proc. pen. con provvedimento della medesima Corte in data 6.2.2015; rideterminava, per l'effetto, la pena complessiva nella misura di anni tredici di reclusione.

2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, sostenendo che l'accoglimento dell'istanza avrebbe dovuto comportare una rimodulazione di tutte le pene inflitte con le diverse sentenze e non soltanto di quella relativa a uno dei titoli esecutivi.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità dell'impugnata ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen. e 442 cod. proc. pen. per erronea e mancata applicazione della norma e per motivazione apparente, nonché manifestamente illogica in relazione all'aumento operato per la continuazione".

Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto che il reato per il quale aveva rideterminato la pena in aumento a titolo di continuazione nella misura di anni tre di reclusione era stato giudicato con il rito abbreviato; detto aumento, al netto della riduzione per la scelta del rito, sarebbe, in ogni caso, eccessivo e sproporzionato rispetto alla pena base per il reato ritenuto più grave, determinata in anni sei, mesi otto di reclusione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione.

4. Infondato è il primo motivo di ricorso.

I reati giudicati con le tre indicate sentenze rispetto ai quali il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione con quello giudicato con la pronuncia della Corte di appello di Roma del 5.3.2014 erano stati unificati ex art. 671 cod. proc. pen. con precedente ordinanza del 6.2.2015; per due di detti titoli, quindi, il Giudice 2 dell'esecuzione aveva applicato la pena in continuazione (rispettivamente, nella misura di anni due ed anni uno, mesi quattro di reclusione) ritenuta congrua nell'ordinanza impugnata con motivazione esente da vizi di sorta; conseguentemente, la Corte di appello di Roma ha correttamente provveduto a rideterminare unicamente la pena relativa al reato che nella precedente sede esecutiva era stato ritenuto più grave (e che aveva costituito la pena base pari ad anni cinque, mesi sei di reclusione) e che è risultato essere meno grave di quello giudicato con la citata sentenza del 5.3.2014.

5. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello di Roma - nel procedere alla determinazione della pena a titolo di aumento per la continuazione in relazione ai reati giudicati con la sentenza della medesima Corte del 28.11.2012 - dopo avere individuato la pena per il reato più grave (quella inflitta al [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Roma del 5.3.2014, pari ad anni sei, mesi otto di reclusione), ha affermato che essa andava quantificata nella misura di anni tre di reclusione, senza, però, fare espressa menzione della circostanza che la pronuncia indicata era stata emessa all'esito di giudizio abbreviato, circostanza questa che avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., una riduzione della pena in relazione ai reati giudicati con detta sentenza.

E, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati c.d. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen." (Cass. Sez.

Un. n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547).

Tuttavia, ritiene il Collegio che, alla stregua delle argomentazioni espresse nell'ordinanza impugnata, non residui dubbio alcuno che il Giudice dell'esecuzione abbia unicamente omesso di procedere alla riduzione dell'indicata pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., essendo stati quei reati giudicati con il rito abbreviato.

6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena complessiva applicata per i reati unificati in continuazione, che va rideterminata in anni dodici di reclusione, ben potendo il Collegio provvedere, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I cod. proc. pen., a ridurre di un terzo la pena indicata quale aumento in continuazione per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 28.11.2012 (anni tre di reclusione, ridotta di un terzo in anni due di reclusione).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva applicata per i reati unificati in continuazione, pena che ridetermina in anni dodici di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, il 3 febbraio 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice. dell'esecuzione, riconosceva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Roma del 5.3.2014, irrevocabile dal 24.9.2020 e quelli giudicati con le sentenze della Corte di appello di Roma del 9.7.2013 (irrevocabile dal 28.4.2014), del 28.11.2012 (irrevocabile dal 7.5.2014) e del 9.1.2014 (irrevocabile dal 10.12.2014), reati questi già unificati ex art. 671 cod. proc. pen. con provvedimento della medesima Corte in data 6.2.2015; rideterminava, per l'effetto, la pena complessiva nella misura di anni tredici di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, sostenendo che l'accoglimento dell'istanza avrebbe dovuto comportare una rimodulazione di tutte le pene inflitte con le diverse sentenze e non soltanto di quella relativa a uno dei titoli esecutivi. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità dell'impugnata ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen. e 442 cod. proc. pen. per erronea e mancata applicazione della norma e per motivazione apparente, nonché manifestamente illogica in relazione all'aumento operato per la continuazione". Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto che il reato per il quale aveva rideterminato la pena in aumento a titolo di continuazione nella misura di anni tre di reclusione era stato giudicato con il rito abbreviato; detto aumento, al netto della riduzione per la scelta del rito, sarebbe, in ogni caso, eccessivo e sproporzionato rispetto alla pena base per il reato ritenuto più grave, determinata in anni sei, mesi otto di reclusione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. 4. Infondato è il primo motivo di ricorso. I reati giudicati con le tre indicate sentenze rispetto ai quali il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione con quello giudicato con la pronuncia della Corte di appello di Roma del 5.3.2014 erano stati unificati ex art. 671 cod. proc. pen. con precedente ordinanza del 6.2.2015; per due di detti titoli, quindi, il Giudice 2 dell'esecuzione aveva applicato la pena in continuazione (rispettivamente, nella misura di anni due ed anni uno, mesi quattro di reclusione) ritenuta congrua nell'ordinanza impugnata con motivazione esente da vizi di sorta; conseguentemente, la Corte di appello di Roma ha correttamente provveduto a rideterminare unicamente la pena relativa al reato che nella precedente sede esecutiva era stato ritenuto più grave (e che aveva costituito la pena base pari ad anni cinque, mesi sei di reclusione) e che è risultato essere meno grave di quello giudicato con la citata sentenza del 5.3.2014. 5. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello di Roma - nel procedere alla determinazione della pena a titolo di aumento per la continuazione in relazione ai reati giudicati con la sentenza della medesima Corte del 28.11.2012 - dopo avere individuato la pena per il reato più grave (quella inflitta al [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Roma del 5.3.2014, pari ad anni sei, mesi otto di reclusione), ha affermato che essa andava quantificata nella misura di anni tre di reclusione, senza, però, fare espressa menzione della circostanza che la pronuncia indicata era stata emessa all'esito di giudizio abbreviato, circostanza questa che avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., una riduzione della pena in relazione ai reati giudicati con detta sentenza. E, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati c.d. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen." (Cass. Sez. Un. n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547). Tuttavia, ritiene il Collegio che, alla stregua delle argomentazioni espresse nell'ordinanza impugnata, non residui dubbio alcuno che il Giudice dell'esecuzione abbia unicamente omesso di procedere alla riduzione dell'indicata pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., essendo stati quei reati giudicati con il rito abbreviato. 6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena complessiva applicata per i reati unificati in continuazione, che va rideterminata in anni dodici di reclusione, ben potendo il Collegio provvedere, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I cod. proc. pen., a ridurre di un terzo la pena indicata quale aumento in continuazione per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 28.11.2012 (anni tre di reclusione, ridotta di un terzo in anni due di reclusione). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva applicata per i reati unificati in continuazione, pena che ridetermina in anni dodici di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il 3 febbraio 2022 Il Consigliere esten
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