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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10286/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di ammissione del condannato [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ammettendolo d'ufficio ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare con le relative prescrizioni.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo con il quale deduce la violazione di legge per assenza e carenza di motivazione del provvedimento impugnato rispetto al legittimo impedimento del difensore a comparire in udienza, come richiesto e documentato con posta elettronica certificata (Pec) in data 21 marzo 2021, in asserita violazione del diritto di difesa; si afferma che, ove fosse stato consentito al difensore di intervenire, sarebbe stata provata documentalnnente l'esistenza di un'attività lavorativa da parte del condannato che, invece, è stata ritenuta insussistente dalla decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il motivo proposto è manifestamente infondato.

4. Al ricorso non risulta allegato alcun documento, né la Pec a cui fa riferimento il difensore per dimostrare la sussistenza del legittimo impedimento, asseritamente ritenuto sussistente dall'impossibilità di raggiungere le Marche, considerata la collocazione di detta Regione in zona rossa (fatto peraltro non impedito dall'art. 2 d.P.C.M. 2 marzo 2021), né tantomeno la documentazione afferente l'esistenza del rapporto lavorativo escluso dall'ordinanza qui impugnata.

Va peraltro ricordato che "la dichiarazione di zona rossa della Regione di provenienza ... non costituisce un fattore idoneo a precludere al difensore la possibilità di presenziare in via assoluta all'udienza" (Cass., Sez.

IV, n. 3905 del 2/02/2021).

7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

GbiCEm8RE Così deciso in data /2-57Frer -raTe72021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di ammissione del condannato [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ammettendolo d'ufficio ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare con le relative prescrizioni. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo con il quale deduce la violazione di legge per assenza e carenza di motivazione del provvedimento impugnato rispetto al legittimo impedimento del difensore a comparire in udienza, come richiesto e documentato con posta elettronica certificata (Pec) in data 21 marzo 2021, in asserita violazione del diritto di difesa; si afferma che, ove fosse stato consentito al difensore di intervenire, sarebbe stata provata documentalnnente l'esistenza di un'attività lavorativa da parte del condannato che, invece, è stata ritenuta insussistente dalla decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il motivo proposto è manifestamente infondato. 4. Al ricorso non risulta allegato alcun documento, né la Pec a cui fa riferimento il difensore per dimostrare la sussistenza del legittimo impedimento, asseritamente ritenuto sussistente dall'impossibilità di raggiungere le Marche, considerata la collocazione di detta Regione in zona rossa (fatto peraltro non impedito dall'art. 2 d.P.C.M. 2 marzo 2021), né tantomeno la documentazione afferente l'esistenza del rapporto lavorativo escluso dall'ordinanza qui impugnata. Va peraltro ricordato che "la dichiarazione di zona rossa della Regione di provenienza ... non costituisce un fattore idoneo a precludere al difensore la possibilità di presenziare in via assoluta all'udienza" (Cass., Sez. IV, n. 3905 del 2/02/2021). 7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. GbiCEm8RE Così deciso in data /2-57Frer -raTe72021 [OSCURATO:PERSONA]
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