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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22923/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]/ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]/ricorrente incidentale-Numero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, Procura Generale della Repubblica presso laCorte di Appello di Brescia-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 271/2025depositata il 20/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione della sentenza resa dallaCorte di appello di Brescia, n. 271/2025, pubblicata e comunicata il20/03/2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalladebitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto in data 05/06/2024 e lasentenza n. 202/2024 del Tribunale di Brescia, con i quali –rispettivamente – è stata revocata l’ammissione della debitrice reclamantealla procedura di concordato preventivo e aperta nei suoi confronti laprocedura di liquidazione giudiziale.2.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia è stato proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorso per cassazione, sulla scorta di otto motivi diimpugnazione.3.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione giudiziale e [OSCURATO:PERSONA] si sonocostituiti con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale basatosu di un unico identico motivo.Numero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/20264.

È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 19/06/2026, in vistadella quale la ricorrente e la procedura liquidatoria hanno depositato unamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale si fonda su otto motivi di impugnazione che possonoessere così compendiati:1) Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in rapporto agli artt. 112, 115 e 116e 132, I° comma, n. 4 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., per erroneità dellaqualificazione temporale dell’attuazione di sequestro penale in rapportoalla successiva richiesta di proroga e/o di rimessione in termini: secondola ricorrente l’affermazione della sentenza secondo cui “Il piano non èpenali emessa da G.I.P. del Tribunale di Monza il 04 aprile 2024, la qualeha inciso sull’operatività sia delle ricorrenti, sia delle società del gruppoAM che avrebbero dovuto sostenere il concordato mediante finanzaesterna per circa € 21 mln” sarebbe da considerarsi erronea e infondata inquanto pone la conoscenza e attuazione del sequestro al 5 aprile 2024,mentre la misura cautelare sarebbe stata attuata e conosciuta ilsuccessivo 16/17 maggio, ormai a ridosso dell’udienza prevista per il 5giugno 2024;2) Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in rapporto agli articoli 112, 115 e116, 132, I° comma, n. 4 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. per aver invertito itermini della richiesta di proroga rispetto a quelli di notificazione eanche in rapporto all’art. 113 CCII; secondo la ricorrente “affermando ilcontrario di quanto scritto e documentato, [la sentenza, n.d.r.] ha fattomalgoverno del materiale probatorio messo a disposizione con violazionedegli art. 115 e 116 c.p.c. in rapporto all’art. 2697 c.c.”; inoltre laNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026ricorrente rileva che in sede di reclamo, in data 10 luglio 2024, sono “statidepositati piano, proposta e confronto con alternativ[e] liquidator[i]e […],a dimostrazione che erano pronti, ma per serietà professionale, non li si èdepositati”.3) Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in rapporto agli artt. 115 e 116, 132,I° comma, n. 4 c.p.c. e 106 CCII, per aver affermato la presunta carenzadel piano di concordato relativamente al credito (contestato) di [OSCURATO:PERSONA] ePrelios;4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, II° comma e 47, 84, 106 e113 CCII, nonché degli art. 153 e 154 c.p.c.; errata valutazione dellarilevanza della mancata attestazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.anche in rapporto agli art. 2697 e 2727 e 2729 c.c. e all’art. 116 c.p.c.; laricorrente sostanzialmente contesta, sotto questo profilo, la mancataconcessione di un ulteriore rinvio per poter depositare il piano riformulatoe la relativa attestazione a seguito del sopravvenuto provvedimento disequestro penale;5) Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in rapporto agli artt. 112, 115 e 116e 132, I° comma, n. 4 c.p.c. e agli artt. 1325 n. 2 e 3, 2697, 2744 c.c., inquanto - secondo la ricorrente - la Corte avrebbe omesso di considerare lerichieste difensive della debitrice a fronte della posizione creditoriacontestata di [OSCURATO:PERSONA] SPV – creditrice ex fideiussione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. – anche in relazione all’escussione di un pegno nel frattempoeffettuata e del valore di un immobile appartenente a [OSCURATO:PERSONA],debitrice principale;6) Violazione dell’art. 360 n. 3 cpc., in rapporto agli artt. 1337, 1375 c.c.e 1227, I° e II° comma, 1325, 2744 c.c., nonché agli artt. 4, I° e III°comma e 7 CCII, con cui sostanzialmente la ricorrente evoca gli stessifatti, ritenendo che la creditrice istante per l’apertura della liquidazionegiudiziale abbia violato il canone della buona fede e il tribunale avrebbe,perciò, dovuto considerare tale credito eliso da detto comportamento eNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026tamquam esset la relativa domanda di apertura della liquidazionegiudiziale;7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 CCII, in tema di presuntacarenza di legittimazione del Pubblico Ministero; vizio dedotto ex art. 360,n. 3 c.p.c., anche in rapporto all’art. 358 c.p.p. e all’art. 3 Cost. e agli artt.4 e 7, II° comma CCII;8) Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in rapporto agli artt. 153 e 154c.p.c. e 7, II° comma CCII e 113 c.p.c. in quanto la trattazione dellaprocedura avrebbe integrato un caso di denegata giustizia percompressione del diritto di difesa – nullità del procedimento e dellasentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.2. [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione giudiziale ha proposto ricorso incidentale, conil quale lamenta che la sentenza sia incorsa in violazione e falsaapplicazione ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e dell’art. 51, co. 15, CCII, pernon avere la Corte d’Appello di Brescia valutato la sussistenza della malafede del legale rappresentante che ha conferito la procura per laproposizione del ricorso e non averlo dunque condannato a titolopersonale, in solido con la società, al pagamento delle spese di litedell’intero processo.2.1.

Analogo motivo di ricorso incidentale è stato proposto dallacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale nel corso del giudizio ha peròrinunciato a tale motivo.3.

I motivi del ricorso principale devono essere affrontati per primi, attesala loro pregiudizialità.In particolare essi lamentano, al fondo, una comune doglianza, secondocui il tribunale avrebbe errato – sotto diversi profili di diritto omotivazionali – a non concedere un ulteriore rinvio alla società debitriceaffinché potesse apportare delle modifiche al piano di concordato rispettoal quale erano emerse delle criticità, derivanti dalla necessità di inserireallo stato passivo la creditrice [OSCURATO:PERSONA] (ciò che avrebbe secondo ilNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026Commissario giudiziale portato ad escludere la possibilità che la propostadi concordato liquidatorio riuscisse ad assicurare la percentuale del 20% aicreditori chirografari), nonché dal sopraggiunto sequestro penale cheaveva colpito la liquidità necessaria a garantire la fattibilità delconcordato, fondato come era sull’apporto di finanza esterna di altrasocietà del medesimo gruppo, pure attinta dalla misura cautelare reale.Posta tale comune premessa, i primi cinque motivi di ricorso possonoesser affrontati congiuntamente, in quanto connessi, e risultanoinammissibili ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c.3.1.

Va in primo luogo ricordato che la natura liquidatoria del concordatoproposto da [OSCURATO:PERSONA] è ammessa dalla stessa ricorrente ed è accertatadal provvedimento impugnato, che conseguentemente si muovecorrettamente nel solco di quanto enunciato, a tale riguardo, da Sez. 1, n.13224/2021, secondo cui in tema di concordato preventivo, il comma 4dell'art. 160 l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif.dalla l. n. 132 del 2015, nel prevedere che, fatta eccezione per ilconcordato con continuità aziendale, la proposta deve assicurare in ognicaso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per centodell'ammontare dei crediti chirografari, definisce l'ambito del controllodella fattibilità giuridica demandato al tribunale, imponendogli di verificarela funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato chepreveda necessariamente il soddisfacimento dei creditori chirografarinell'indicata percentuale.

Il principio è stato ulteriormente ribadito da Sez.1, ordinanza n. 1393/2024.3.2.

Ciò posto, occorre ricordare che, per orientamento consolidato diquesta Corte (cfr. Cass. n. 12115/2022; conf.

Cass. nn. 22663/2021 eCass. 25458/2019; nonché Cass. n. 34385/2024), “costituiscono fattiidonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dalCommissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti,perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli nonNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria enei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd.consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per comeprospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare,quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditoritutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della suaconvenienza”.A tali fatti decettivi occorre aggiungere, comunque, la rilevanza di fattisopravvenuti (o successivamente appresi rispetto alla fase iniziale diammissione), che siano tali da escludere l’ammissibilità della propostaconcordataria.

Infatti, l’art. 106 CCII, rubricato “Atti di frode e aperturadella liquidazione giudiziale nel corso della procedura”, riproducepedissequamente sia l’elencazione delle condotte frodatorie di cui alcomma 1 dell’art. 173 l.fall., sia l’espressione residuale “altri atti di frode”,prevedendo, alla ricorrenza di entrambe le situazioni, l’arresto dell’iterconcordatario e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura dellaliquidazione giudiziale.

In linea con la disciplina dell’art. 173 l.fall. è anchel’ulteriore previsione in base alla quale il tribunale fa parimenti luogo allaliquidazione giudiziale quando il debitore compie atti non autorizzati ocomunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, ovvero se in qualunquemomento risultano mancare le condizioni prescritte per l’apertura delconcordato preventivo (art. 106, 2° c.).3.3.

Ora, a fronte di tale emergenza, si è osservato costantemente che lanormativa concorsuale non attribuisce al debitore il diritto a ottenere untermine per la modifica della proposta di concordato nel corso dellaprocedura di revoca.

Così, non sussiste un diritto del debitore, convocatoavanti al giudice, ad ottenere il differimento della trattazione perconsentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, né il relativodiniego da parte del giudice configura una violazione del diritto di difesa(Cass. sez. 1, n. 15094 del 31/05/2019).

Sulla possibilità di pronunciare laNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026revoca dell’ammissione ex art. 173 l.fall. ed il fallimento, in presenza didomande già comunicate ed a conoscenza del debitore, si è espressa Sez.6 - 1, n. 8982 del 31/03/2021, nonché in precedenza anche Cass. n. 5273del 06/03/2018, secondo cui nell'ambito del procedimento di revocadell'ammissione al concordato preventivo, il tribunale non è tenuto, con ildecreto di convocazione delle parti, a concedere il termine a difesa noninferiore a quindici giorni previsto dall'art. 15, comma 3, l. fall., sia inquanto il rinvio a tale disposizione, contenuto nell'art. 173 l. fall., deveintendersi nei limiti della compatibilità, sia in quanto in tale ipotesi ilcontraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato, cosicchéquest'ultimo è già a conoscenza della necessità di preparare la propriadifesa anche in relazione alla possibile dichiarazione di fallimento, di cui larevoca del concordato costituisce uno dei presupposti (nello stesso sensoanche Cass. n. 2130 del 31/01/2014).Le doglianze di parte ricorrente non contengono argomenti tali da mutareil predetto consolidato orientamento che, stante la ricordata continuità fraart. 106 CCII e art. 173 l.fall., non può che essere ribadito anche nelvigore delle nuove disposizioni codicistiche.Per il resto, occorre rilevare, i motivi in esame appaionocontraddittoriamente rivolti ora a “sminuire” gli effetti del sequestropenale, deducendo che era possibile formulare una proposta addiritturamigliorativa, ora a configurare lo stesso provvedimento cautelare realecome una sorta di “causa di forza maggiore” tale da giustificare la propriaremissione in termini ex art. 153 c.p.c.

Ma l’una e l’altra tesiargomentativa, anche a prescindere dalla loro difficile armonizzabilità inun unico contesto, si scontrano, quanto alla prima prospettiva di critica,con l’insegnamento di Sez. 1, sent. n. 26329 del 20/12/2016 – che qui siintendere ribadire – secondo cui ove a carico di una società proponenteun concordato preventivo con cessione dei beni sia stato disposto, conriferimento ad alcuni di essi e per un importo assai rilevante, un sequestroNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026preventivo penale, finalizzato, secondo il regime di cui al d.lgs. n. 231 del2001, alla confisca obbligatoria, in mancanza di cessazione del vincolocautelare resta sottratto al giudice della procedura concorsuale ognipotere di sindacare la legittimità del provvedimento, sicché la propostadeve essere dichiarata inammissibile per carenza di fattibilità giuridica delpiano; dall’altro, la pretesa applicabilità dell’art. 153 c.p.c. si infrange conla circostanza che la situazione in tesi impediente appare comunquericonducibile alla sfera di dominabilità e di autoresponsabilità della stessadebitrice, occorrendo al contrario la deduzione specifica e la prova – chenon è stata data – di un evento del tutto indipendente dalla volontàdell’obbligato, tale da giustificare un ritardo comunque non imputabile (ilche certo non ricorre rispetto a condotte che abbiano dato luogo a misurecautelari reali di stampo penalistico, indipendentemente dall’esito finaledel giudizio).Sotto altro profilo, poi, il deposito del piano modificato e della relativatrascurabile.

Sulla irrilevanza del cd. ravvedimento postumo ai fini delladeclaratoria di revoca dell’ammissione alla procedura concordataria sirinvia, per brevità, a Cass. n. 25164 del 07/12/2016.Ne consegue, come avvertito, l’inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c.dei primi cinque motivi di censura.3.4.

Il sesto motivo di ricorso è altrettanto inammissibile.

Certamente ilcanone della buona fede costituisce uno dei principi fondamentali delnuovo Codice (vds. art. 4), che riguarda in primo luogo proprio ilcomportamento del debitore, tenuto al rispetto di un triplice ordine didoveri: a) trasparenza (illustrare la propria situazione in modo completo,veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie eappropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizionenegoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza); b)tempestività (dovendo assumere tempestivamente le iniziative idonee allaNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026individuazione delle soluzioni per il superamento della situazione di crisi eper la rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza prescelto); c) prudenza (dovendo evitare pregiudizi aidiritti dei creditori nel corso del procedimento e gestire il patrimonio el’impresa nell’interesse prioritario dei primi).

Certamente anche ai creditoriè stato esteso il principio di buona fede, essendo chiamati a collaborarelealmente con il debitore e con l’esperto nella composizione negoziata,nonché con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativanegli altri strumenti e procedure di insolvenza (vds. art. 4 ult.

Co.).Ma l’argomento secondo cui il creditore che violasse la buona fede nonpotrebbe far valere il proprio credito nell’ambito del procedimento diconcordato preventivo appare manifestamente infondato: a) da un lato,infatti, nel concordato preventivo manca un momento di accertamentodello stato passivo e spetta al giudice disporre l’ammissione, ai soli fini delvoto, anche dei crediti contestati; b) dall’altro, la violazione del principio dibuona fede, ove pure fosse predicabile in concreto, viene collegato dalcitato art. 4, comma 4, ad un comportamento di mancata collaborazioneriguardante gli organi della procedura (o dello strumento di regolazione) ilche potrà, ove ne sussistano i presupposti, eventualmente dare luogo aduna responsabilità di carattere risarcitorio, ma non certo comportarel’impossibilità di tutelare in modo indiretto il proprio diritto di credito neiconfronti del debitore, anche eventualmente presentando domanda diapertura della sua liquidazione giudiziale.

Tale invocata decadenza,peraltro, in mancanza di una norma espressa che la disponga, non puòcerto essere ricostruita dal giudice, sulla scorta di un mero apprezzamentodi fatto.

Del resto, passando da un piano astratto a quello concreto, si è difronte – nel caso in esame - ad un procedimento concordatario che sistava svolgendo da oltre un anno e nel quale già da tempo era stataavanzata una richiesta di apertura della liquidazione giudiziale da parte diun professionista insoddisfatto nel pagamento dei compensi e che, inNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026quanto investito del contenzioso tributario da parte della società debitrice,aveva chiaramente esposto i rilevanti debiti tributari della stessa, ragionper cui anche una mancata presentazione della domanda di apertura dellaliquidazione giudiziale da parte della creditrice finanziaria non avrebbeimpedito, di per sé, l’apertura della procedura concorsuale maggiore.3.5.

Quest’ultimo elemento, per il vero toglie di interesse l’esame delsesto motivo, con cui la debitrice contesta la legittimazione del P.M. arichiedere l’apertura della propria liquidazione giudiziale.Peraltro, occorre rilevare come il provvedimento impugnato sia comunquein linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte rilevato comeil P.M., che, a seguito della comunicazione ex art. 173 l.fall., partecipaordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e deldiritto di difesa delle altre parti, ben può rassegnare le proprie conclusioniche comprendono, oltre alla valutazione negativa della propostaconcordataria, anche l'eventuale richiesta di fallimento in ragione dellaritenuta insolvenza dell'imprenditore di cui sia venuto a conoscenza aseguito di tale partecipazione (Cass. n. 12010 del 16/05/2018); in ognicaso la S.C. ha anche recentemente precisato che il P.M. può assumere lanotitia decoctionis nell’ambito delle proprie attività istituzionali, nonnecessariamente attraverso una formale indagine riguardante la debitriceper fatti di rilevanza penale (vds.

Cass. n. 31638 del 04/12/2025 e Cass.n. 30904 del 25/11/2025).Anche il settimo mezzo risulta, pertanto, inammissibile.3.6.

Per l’ultimo motivo di ricorso valgono le considerazioni che precedonoin punto di inesistenza di un diritto del debitore di ottenere un ulteriorerinvio per apportare modifiche al piano e produrre una nuova attestazionedello stesso, una volta aperto il subprocedimento di cui all’art. 106 CCII(già art. 173 l.fall.), come pure l’inesistenza di un vulnus difensivoderivante dalla mancata concessione di un ulteriore rinvio, nellaconsapevolezza della proposizione di istanze di apertura della liquidazioneNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026giudiziale, ben potendo la parte prefigurarsi tale esito ed avendo perciògià visto assicurato il contraddittorio (nel caso di specie anche su piùudienze).L’ottavo motivo di ricorso è pertanto inammissibile, anche perché non siconfronta con l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato.4.

Il ricorso incidentale (inizialmente proposto da entrambi icontroricorrenti costituiti, poi rinunciato da [OSCURATO:PERSONA]) lamenta, con unsolo motivo, che la decisione di merito non abbia fatto applicazionedell’art. 51, comma 13, nella parte in cui prevede che se il giudicedell’impugnazione riscontra una situazione di mala fede (nel testosuccessivo all’intervento del Correttivo di cui al d.lgs. n. 136/2024 edapplicabile dal 28 settembre 2024 anche ai procedimenti in corso)condanni alle spese, in solido, il legale rappresentante oltre alla società dicui è titolare.Per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la rinuncia, indipendentementedall’accettazione della ricorrente, produce l’estinzione del ricorsoincidentale.Per quanto riguarda la posizione della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione giudiziale,invece, vale il principio per cui l’inammissibilità del ricorso principalecomporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.Valga sul punto quanto osservato da Sez. 5, n. 17707 del 22/06/2021,secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentaletardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale percassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lostesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371,comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).Principio in precedenza affermato anche da Sez. 3, n. 6077 del26/03/2015 e dalla precedente Sez. 3, n. 8105 del 06/04/2006.Numero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/20265.

In definitiva, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.Segue condanna della ricorrente a rifondere le spese di entrambi lecontroricorrenti.

Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] spv è estinto, mentrequello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione giudiziale va dichiaratoinefficace, compensando le relative spese in ragione dell’esito del giudizio.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico della sola ricorrenteprincipale, non potendosi applicare a carico della parte rinunciante né aquella il cui ricorso incidentale tardivo sia stato dichiarato inefficaced’ufficio a causa della inammissibilità dell’avverso ricorso principale, stantela tassatività dei casi in cui opera l’indicata sanzione processuale delraddoppio del contributo (cfr. Sez. 3, n. 34025 del 05/12/2023).

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale; dichiara estinto ilricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiara, altresì, l’inefficacia delricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione giudiziale;condanna parte ricorrente a rifondere in favore di ciascun controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che liquida in 18.000 euro (oltre 200euro per spese vive), oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, come perlegge, compensando invece le spese relative ai ricorsi incidentali; ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, a carico di parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quantodovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]/ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]/ricorrente incidentale-Numero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, Procura Generale della Repubblica presso laCorte di Appello di Brescia-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 271/2025depositata il 20/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione della sentenza resa dallaCorte di appello di Brescia, n. 271/2025, pubblicata e comunicata il20/03/2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalladebitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto in data 05/06/2024 e lasentenza n. 202/2024 del Tribunale di Brescia, con i quali –rispettivamente – è stata revocata l’ammissione della debitrice reclamantealla procedura di concordato preventivo e aperta nei suoi confronti laprocedura di liquidazione giudiziale.2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia è stato proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorso per cassazione, sulla scorta di otto motivi diimpugnazione.3. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione giudiziale e [OSCURATO:PERSONA] si sonocostituiti con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale basatosu di un unico identico motivo.Numero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/20264. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 19/06/2026, in vistadella quale la ricorrente e la procedura liquidatoria hanno depositato unamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale si fonda su otto motivi di impugnazione che possonoessere così compendiati:1) Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in rapporto agli artt. 112, 115 e 116e 132, I° comma, n. 4 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., per erroneità dellaqualificazione temporale dell’attuazione di sequestro penale in rapportoalla successiva richiesta di proroga e/o di rimessione in termini: secondola ricorrente l’affermazione della sentenza secondo cui “Il piano non èpenali emessa da G.I.P. del Tribunale di Monza il 04 aprile 2024, la qualeha inciso sull’operatività sia delle ricorrenti, sia delle società del gruppoAM che avrebbero dovuto sostenere il concordato mediante finanzaesterna per circa € 21 mln” sarebbe da considerarsi erronea e infondata inquanto pone la conoscenza e attuazione del sequestro al 5 aprile 2024,mentre la misura cautelare sarebbe stata attuata e conosciuta ilsuccessivo 16/17 maggio, ormai a ridosso dell’udienza prevista per il 5giugno 2024;2) Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in rapporto agli articoli 112, 115 e116, 132, I° comma, n. 4 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. per aver invertito itermini della richiesta di proroga rispetto a quelli di notificazione eanche in rapporto all’art. 113 CCII; secondo la ricorrente “affermando ilcontrario di quanto scritto e documentato, [la sentenza, n.d.r.] ha fattomalgoverno del materiale probatorio messo a disposizione con violazionedegli art. 115 e 116 c.p.c. in rapporto all’art. 2697 c.c.”; inoltre laNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026ricorrente rileva che in sede di reclamo, in data 10 luglio 2024, sono “statidepositati piano, proposta e confronto con alternativ[e] liquidator[i]e […],a dimostrazione che erano pronti, ma per serietà professionale, non li si èdepositati”.3) Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in rapporto agli artt. 115 e 116, 132,I° comma, n. 4 c.p.c. e 106 CCII, per aver affermato la presunta carenzadel piano di concordato relativamente al credito (contestato) di [OSCURATO:PERSONA] ePrelios;4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, II° comma e 47, 84, 106 e113 CCII, nonché degli art. 153 e 154 c.p.c.; errata valutazione dellarilevanza della mancata attestazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.anche in rapporto agli art. 2697 e 2727 e 2729 c.c. e all’art. 116 c.p.c.; laricorrente sostanzialmente contesta, sotto questo profilo, la mancataconcessione di un ulteriore rinvio per poter depositare il piano riformulatoe la relativa attestazione a seguito del sopravvenuto provvedimento disequestro penale;5) Violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in rapporto agli artt. 112, 115 e 116e 132, I° comma, n. 4 c.p.c. e agli artt. 1325 n. 2 e 3, 2697, 2744 c.c., inquanto - secondo la ricorrente - la Corte avrebbe omesso di considerare lerichieste difensive della debitrice a fronte della posizione creditoriacontestata di [OSCURATO:PERSONA] SPV – creditrice ex fideiussione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. – anche in relazione all’escussione di un pegno nel frattempoeffettuata e del valore di un immobile appartenente a [OSCURATO:PERSONA],debitrice principale;6) Violazione dell’art. 360 n. 3 cpc., in rapporto agli artt. 1337, 1375 c.c.e 1227, I° e II° comma, 1325, 2744 c.c., nonché agli artt. 4, I° e III°comma e 7 CCII, con cui sostanzialmente la ricorrente evoca gli stessifatti, ritenendo che la creditrice istante per l’apertura della liquidazionegiudiziale abbia violato il canone della buona fede e il tribunale avrebbe,perciò, dovuto considerare tale credito eliso da detto comportamento eNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026tamquam esset la relativa domanda di apertura della liquidazionegiudiziale;7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 CCII, in tema di presuntacarenza di legittimazione del Pubblico Ministero; vizio dedotto ex art. 360,n. 3 c.p.c., anche in rapporto all’art. 358 c.p.p. e all’art. 3 Cost. e agli artt.4 e 7, II° comma CCII;8) Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in rapporto agli artt. 153 e 154c.p.c. e 7, II° comma CCII e 113 c.p.c. in quanto la trattazione dellaprocedura avrebbe integrato un caso di denegata giustizia percompressione del diritto di difesa – nullità del procedimento e dellasentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.2. [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione giudiziale ha proposto ricorso incidentale, conil quale lamenta che la sentenza sia incorsa in violazione e falsaapplicazione ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e dell’art. 51, co. 15, CCII, pernon avere la Corte d’Appello di Brescia valutato la sussistenza della malafede del legale rappresentante che ha conferito la procura per laproposizione del ricorso e non averlo dunque condannato a titolopersonale, in solido con la società, al pagamento delle spese di litedell’intero processo.2.1. Analogo motivo di ricorso incidentale è stato proposto dallacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale nel corso del giudizio ha peròrinunciato a tale motivo.3. I motivi del ricorso principale devono essere affrontati per primi, attesala loro pregiudizialità.In particolare essi lamentano, al fondo, una comune doglianza, secondocui il tribunale avrebbe errato – sotto diversi profili di diritto omotivazionali – a non concedere un ulteriore rinvio alla società debitriceaffinché potesse apportare delle modifiche al piano di concordato rispettoal quale erano emerse delle criticità, derivanti dalla necessità di inserireallo stato passivo la creditrice [OSCURATO:PERSONA] (ciò che avrebbe secondo ilNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026Commissario giudiziale portato ad escludere la possibilità che la propostadi concordato liquidatorio riuscisse ad assicurare la percentuale del 20% aicreditori chirografari), nonché dal sopraggiunto sequestro penale cheaveva colpito la liquidità necessaria a garantire la fattibilità delconcordato, fondato come era sull’apporto di finanza esterna di altrasocietà del medesimo gruppo, pure attinta dalla misura cautelare reale.Posta tale comune premessa, i primi cinque motivi di ricorso possonoesser affrontati congiuntamente, in quanto connessi, e risultanoinammissibili ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c.3.1. Va in primo luogo ricordato che la natura liquidatoria del concordatoproposto da [OSCURATO:PERSONA] è ammessa dalla stessa ricorrente ed è accertatadal provvedimento impugnato, che conseguentemente si muovecorrettamente nel solco di quanto enunciato, a tale riguardo, da Sez. 1, n.13224/2021, secondo cui in tema di concordato preventivo, il comma 4dell'art. 160 l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif.dalla l. n. 132 del 2015, nel prevedere che, fatta eccezione per ilconcordato con continuità aziendale, la proposta deve assicurare in ognicaso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per centodell'ammontare dei crediti chirografari, definisce l'ambito del controllodella fattibilità giuridica demandato al tribunale, imponendogli di verificarela funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato chepreveda necessariamente il soddisfacimento dei creditori chirografarinell'indicata percentuale. Il principio è stato ulteriormente ribadito da Sez.1, ordinanza n. 1393/2024.3.2. Ciò posto, occorre ricordare che, per orientamento consolidato diquesta Corte (cfr. Cass. n. 12115/2022; conf. Cass. nn. 22663/2021 eCass. 25458/2019; nonché Cass. n. 34385/2024), “costituiscono fattiidonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dalCommissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti,perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli nonNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria enei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd.consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per comeprospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare,quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditoritutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della suaconvenienza”.A tali fatti decettivi occorre aggiungere, comunque, la rilevanza di fattisopravvenuti (o successivamente appresi rispetto alla fase iniziale diammissione), che siano tali da escludere l’ammissibilità della propostaconcordataria. Infatti, l’art. 106 CCII, rubricato “Atti di frode e aperturadella liquidazione giudiziale nel corso della procedura”, riproducepedissequamente sia l’elencazione delle condotte frodatorie di cui alcomma 1 dell’art. 173 l.fall., sia l’espressione residuale “altri atti di frode”,prevedendo, alla ricorrenza di entrambe le situazioni, l’arresto dell’iterconcordatario e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura dellaliquidazione giudiziale. In linea con la disciplina dell’art. 173 l.fall. è anchel’ulteriore previsione in base alla quale il tribunale fa parimenti luogo allaliquidazione giudiziale quando il debitore compie atti non autorizzati ocomunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, ovvero se in qualunquemomento risultano mancare le condizioni prescritte per l’apertura delconcordato preventivo (art. 106, 2° c.).3.3. Ora, a fronte di tale emergenza, si è osservato costantemente che lanormativa concorsuale non attribuisce al debitore il diritto a ottenere untermine per la modifica della proposta di concordato nel corso dellaprocedura di revoca. Così, non sussiste un diritto del debitore, convocatoavanti al giudice, ad ottenere il differimento della trattazione perconsentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, né il relativodiniego da parte del giudice configura una violazione del diritto di difesa(Cass. sez. 1, n. 15094 del 31/05/2019). Sulla possibilità di pronunciare laNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026revoca dell’ammissione ex art. 173 l.fall. ed il fallimento, in presenza didomande già comunicate ed a conoscenza del debitore, si è espressa Sez.6 - 1, n. 8982 del 31/03/2021, nonché in precedenza anche Cass. n. 5273del 06/03/2018, secondo cui nell'ambito del procedimento di revocadell'ammissione al concordato preventivo, il tribunale non è tenuto, con ildecreto di convocazione delle parti, a concedere il termine a difesa noninferiore a quindici giorni previsto dall'art. 15, comma 3, l. fall., sia inquanto il rinvio a tale disposizione, contenuto nell'art. 173 l. fall., deveintendersi nei limiti della compatibilità, sia in quanto in tale ipotesi ilcontraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato, cosicchéquest'ultimo è già a conoscenza della necessità di preparare la propriadifesa anche in relazione alla possibile dichiarazione di fallimento, di cui larevoca del concordato costituisce uno dei presupposti (nello stesso sensoanche Cass. n. 2130 del 31/01/2014).Le doglianze di parte ricorrente non contengono argomenti tali da mutareil predetto consolidato orientamento che, stante la ricordata continuità fraart. 106 CCII e art. 173 l.fall., non può che essere ribadito anche nelvigore delle nuove disposizioni codicistiche.Per il resto, occorre rilevare, i motivi in esame appaionocontraddittoriamente rivolti ora a “sminuire” gli effetti del sequestropenale, deducendo che era possibile formulare una proposta addiritturamigliorativa, ora a configurare lo stesso provvedimento cautelare realecome una sorta di “causa di forza maggiore” tale da giustificare la propriaremissione in termini ex art. 153 c.p.c. Ma l’una e l’altra tesiargomentativa, anche a prescindere dalla loro difficile armonizzabilità inun unico contesto, si scontrano, quanto alla prima prospettiva di critica,con l’insegnamento di Sez. 1, sent. n. 26329 del 20/12/2016 – che qui siintendere ribadire – secondo cui ove a carico di una società proponenteun concordato preventivo con cessione dei beni sia stato disposto, conriferimento ad alcuni di essi e per un importo assai rilevante, un sequestroNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026preventivo penale, finalizzato, secondo il regime di cui al d.lgs. n. 231 del2001, alla confisca obbligatoria, in mancanza di cessazione del vincolocautelare resta sottratto al giudice della procedura concorsuale ognipotere di sindacare la legittimità del provvedimento, sicché la propostadeve essere dichiarata inammissibile per carenza di fattibilità giuridica delpiano; dall’altro, la pretesa applicabilità dell’art. 153 c.p.c. si infrange conla circostanza che la situazione in tesi impediente appare comunquericonducibile alla sfera di dominabilità e di autoresponsabilità della stessadebitrice, occorrendo al contrario la deduzione specifica e la prova – chenon è stata data – di un evento del tutto indipendente dalla volontàdell’obbligato, tale da giustificare un ritardo comunque non imputabile (ilche certo non ricorre rispetto a condotte che abbiano dato luogo a misurecautelari reali di stampo penalistico, indipendentemente dall’esito finaledel giudizio).Sotto altro profilo, poi, il deposito del piano modificato e della relativatrascurabile. Sulla irrilevanza del cd. ravvedimento postumo ai fini delladeclaratoria di revoca dell’ammissione alla procedura concordataria sirinvia, per brevità, a Cass. n. 25164 del 07/12/2016.Ne consegue, come avvertito, l’inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c.dei primi cinque motivi di censura.3.4. Il sesto motivo di ricorso è altrettanto inammissibile. Certamente ilcanone della buona fede costituisce uno dei principi fondamentali delnuovo Codice (vds. art. 4), che riguarda in primo luogo proprio ilcomportamento del debitore, tenuto al rispetto di un triplice ordine didoveri: a) trasparenza (illustrare la propria situazione in modo completo,veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie eappropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizionenegoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza); b)tempestività (dovendo assumere tempestivamente le iniziative idonee allaNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026individuazione delle soluzioni per il superamento della situazione di crisi eper la rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza prescelto); c) prudenza (dovendo evitare pregiudizi aidiritti dei creditori nel corso del procedimento e gestire il patrimonio el’impresa nell’interesse prioritario dei primi). Certamente anche ai creditoriè stato esteso il principio di buona fede, essendo chiamati a collaborarelealmente con il debitore e con l’esperto nella composizione negoziata,nonché con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativanegli altri strumenti e procedure di insolvenza (vds. art. 4 ult. Co.).Ma l’argomento secondo cui il creditore che violasse la buona fede nonpotrebbe far valere il proprio credito nell’ambito del procedimento diconcordato preventivo appare manifestamente infondato: a) da un lato,infatti, nel concordato preventivo manca un momento di accertamentodello stato passivo e spetta al giudice disporre l’ammissione, ai soli fini delvoto, anche dei crediti contestati; b) dall’altro, la violazione del principio dibuona fede, ove pure fosse predicabile in concreto, viene collegato dalcitato art. 4, comma 4, ad un comportamento di mancata collaborazioneriguardante gli organi della procedura (o dello strumento di regolazione) ilche potrà, ove ne sussistano i presupposti, eventualmente dare luogo aduna responsabilità di carattere risarcitorio, ma non certo comportarel’impossibilità di tutelare in modo indiretto il proprio diritto di credito neiconfronti del debitore, anche eventualmente presentando domanda diapertura della sua liquidazione giudiziale. Tale invocata decadenza,peraltro, in mancanza di una norma espressa che la disponga, non puòcerto essere ricostruita dal giudice, sulla scorta di un mero apprezzamentodi fatto. Del resto, passando da un piano astratto a quello concreto, si è difronte – nel caso in esame - ad un procedimento concordatario che sistava svolgendo da oltre un anno e nel quale già da tempo era stataavanzata una richiesta di apertura della liquidazione giudiziale da parte diun professionista insoddisfatto nel pagamento dei compensi e che, inNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026quanto investito del contenzioso tributario da parte della società debitrice,aveva chiaramente esposto i rilevanti debiti tributari della stessa, ragionper cui anche una mancata presentazione della domanda di apertura dellaliquidazione giudiziale da parte della creditrice finanziaria non avrebbeimpedito, di per sé, l’apertura della procedura concorsuale maggiore.3.5. Quest’ultimo elemento, per il vero toglie di interesse l’esame delsesto motivo, con cui la debitrice contesta la legittimazione del P.M. arichiedere l’apertura della propria liquidazione giudiziale.Peraltro, occorre rilevare come il provvedimento impugnato sia comunquein linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte rilevato comeil P.M., che, a seguito della comunicazione ex art. 173 l.fall., partecipaordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e deldiritto di difesa delle altre parti, ben può rassegnare le proprie conclusioniche comprendono, oltre alla valutazione negativa della propostaconcordataria, anche l'eventuale richiesta di fallimento in ragione dellaritenuta insolvenza dell'imprenditore di cui sia venuto a conoscenza aseguito di tale partecipazione (Cass. n. 12010 del 16/05/2018); in ognicaso la S.C. ha anche recentemente precisato che il P.M. può assumere lanotitia decoctionis nell’ambito delle proprie attività istituzionali, nonnecessariamente attraverso una formale indagine riguardante la debitriceper fatti di rilevanza penale (vds. Cass. n. 31638 del 04/12/2025 e Cass.n. 30904 del 25/11/2025).Anche il settimo mezzo risulta, pertanto, inammissibile.3.6. Per l’ultimo motivo di ricorso valgono le considerazioni che precedonoin punto di inesistenza di un diritto del debitore di ottenere un ulteriorerinvio per apportare modifiche al piano e produrre una nuova attestazionedello stesso, una volta aperto il subprocedimento di cui all’art. 106 CCII(già art. 173 l.fall.), come pure l’inesistenza di un vulnus difensivoderivante dalla mancata concessione di un ulteriore rinvio, nellaconsapevolezza della proposizione di istanze di apertura della liquidazioneNumero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/2026giudiziale, ben potendo la parte prefigurarsi tale esito ed avendo perciògià visto assicurato il contraddittorio (nel caso di specie anche su piùudienze).L’ottavo motivo di ricorso è pertanto inammissibile, anche perché non siconfronta con l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato.4. Il ricorso incidentale (inizialmente proposto da entrambi icontroricorrenti costituiti, poi rinunciato da [OSCURATO:PERSONA]) lamenta, con unsolo motivo, che la decisione di merito non abbia fatto applicazionedell’art. 51, comma 13, nella parte in cui prevede che se il giudicedell’impugnazione riscontra una situazione di mala fede (nel testosuccessivo all’intervento del Correttivo di cui al d.lgs. n. 136/2024 edapplicabile dal 28 settembre 2024 anche ai procedimenti in corso)condanni alle spese, in solido, il legale rappresentante oltre alla società dicui è titolare.Per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la rinuncia, indipendentementedall’accettazione della ricorrente, produce l’estinzione del ricorsoincidentale.Per quanto riguarda la posizione della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione giudiziale,invece, vale il principio per cui l’inammissibilità del ricorso principalecomporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo.Valga sul punto quanto osservato da Sez. 5, n. 17707 del 22/06/2021,secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentaletardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale percassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lostesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371,comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).Principio in precedenza affermato anche da Sez. 3, n. 6077 del26/03/2015 e dalla precedente Sez. 3, n. 8105 del 06/04/2006.Numero registro generale 8426/2025Numero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22923/2026Data pubblicazione 08/07/20265. In definitiva, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.Segue condanna della ricorrente a rifondere le spese di entrambi lecontroricorrenti. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] spv è estinto, mentrequello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione giudiziale va dichiaratoinefficace, compensando le relative spese in ragione dell’esito del giudizio.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico della sola ricorrenteprincipale, non potendosi applicare a carico della parte rinunciante né aquella il cui ricorso incidentale tardivo sia stato dichiarato inefficaced’ufficio a causa della inammissibilità dell’avverso ricorso principale, stantela tassatività dei casi in cui opera l’indicata sanzione processuale delraddoppio del contributo (cfr. Sez. 3, n. 34025 del 05/12/2023). P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale; dichiara estinto ilricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiara, altresì, l’inefficacia delricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione giudiziale;condanna parte ricorrente a rifondere in favore di ciascun controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che liquida in 18.000 euro (oltre 200euro per spese vive), oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, come perlegge, compensando invece le spese relative ai ricorsi incidentali; ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, a carico di parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quantodovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026Il PresidenteMassimo Ferro
Decreto Cassazione n. 22923/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris