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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23274/2026

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o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di TivoliAgenzia delle Entrate Riscossione-intimati, per integrazione del contraddittorio-nonchè nel ricorso riunito RGR 8235/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di:La società del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ora [OSCURATO:SOCIETA]-Intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.4347/2021 depositata il 01/10/2021.avverso la sentenza C.T.R.

Lazio n. 4346/2021 depositata il 1/10 / 2021;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Preliminarmente, per l’evidente connessione soggettiva edoggettiva, si dispone la riunione dei due ricorsi: il NRG 8235/2022viene riunito al NRG 8201/2022.1.

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, n. 4347/2021, la CTRha accolto parzialmente l’appello della società contribuente e riformatola decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivoavverso la cartella di pagamento per l’ICI, anni di imposta 2007 e2008;2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi diricorso;Numero registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/20263. resiste con controricorso, integrato da successiva memoria, lacontribuente che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorsodell’Agenzia o, comunque, di rigettarlo;4. con ordinanza interlocutoria del 23 ottobre 2024 è statadisposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune diTivoli, titolare del credito ICI e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.Il Comune è rimasto intimato, ed anche AdER è rimasta intimata.Risulta regolarmente notificato al Comune ed alla AdER il ricorsointroduttivo, dopo la citata ordinanza che disponeva l’integrazione delcontraddittorio, con deposito regolarmente avvenuto, ex art. 371-bis,cod. proc. civ..5.

Nel ricorso n. rg 8235/2022, con ordinanza interlocutoria del 23ottobre 2024 era disposta l’integrazione del contraddittorio, a curadella parte ricorrente, nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].” nel termine di giorni novanta dallacomunicazione.Quest’ultima integrazione del contraddittorio, nonostante laregolare comunicazione dell’ordinanza che la disponeva, non è stataeffettuata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nel ricorso n.

RGR 8235/2022 la mancata integrazione delcontraddittorio disposta con la citata ordinanza interlocutoria,comporta l’inammissibilità del ricorso (art. 331, secondo comma, cod.proc. civ.).

Consegue il passaggio in giudicato della sentenza della CTRche ha annullato l’avviso catastale.1.

Relativamente al ricorso RGR 8201/2022, avverso la cartella dipagamento per l’ICI degli anni di imposta 2007 e 2008 la sentenza ha,invece, trattato nella motivazione sostanzialmente la problematicadella rideterminazione della rendita catastale della cava, oggetto dialtro giudizio tra le parti (precedente sentenza passata in giudicato n.Numero registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/2026148/37/2011 e in altro giudizio quello di cui al RGR 8235/2022, che siè concluso con l’inammissibilità – sopra vista -).2.

La somma dovuta per l’ICI è conseguenziale alladeterminazione della rendita, e la determinazione della rendita non eraoggetto del presente giudizio.2.

1. Deve preliminarmente rigettarsi la eccezione diinammissibilità del ricorso contenuta nella memoria dellacontroricorrente per mancanza dell’autosufficienza e per la richiesta diun giudizio di fatto.Il ricorso risulta infatti ammissibile poiché rappresenta laquestione di fatto anche riportando gli atti essenziali del processo eprospetta violazioni di legge in maniera comprensibile e specifica.Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puòpertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione deglinel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito» (Sez.

U - , Ordinanza n. 8950del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi indiritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti delprocesso e richiede una valutazione sulla prospettata violazione dilegge.Numero registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/20263.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità dellasentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. el’inammissibilità dell’appello per motivi nuovi, art. 345, cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, primo comma n. 1 e 3 cod. proc. civ..Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate prospetta laviolazione degli art. 18, R.D. n. 1572 del 1931, art. 6, secondo comma,R.D.L. n. 652 del 1939 e dell’art. 2, decreto del Ministero delle Finanzen. 28 del 1988 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ. .La rendita catastale una volta determinata in sede giudiziaria (conefficacia di giudicato) opera retroattivamente anche per l’ICI: «In temadi imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale stabilitain via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effettiretroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere inconsiderazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, inquanto costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai finidell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, conla conseguenza che, per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove siaccerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste perl'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quelladeterminata con il provvedimento giudiziale» (Sez. 5 - , Ordinanza n.18637 del 09/06/2022, Rv. 664932 – 01).La contribuente, quindi, potrà richiedere il rimborso dell’ICI, se larendita catastale fosse ridotta: «In tema di imposta comunale sugliimmobili (ICI), qualora il contribuente abbia impugnato laclassificazione catastale e la rendita determinate dall'Ufficio, la renditacatastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtùdegli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dalmomento dell'efficacia delle maggiori rendite contenute nell'attoimpugnato, con la conseguenza che il contribuente può richiedere alNumero registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/2026Comune il rimborso di tutte le annualità d'imposta versate e nondovute, entro il termine triennale previsto dall'art. 13 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504 (abrogato per effetto dell'entrata in vigoredell'art. 1, commi 164 e 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,ma applicabile "ratione temporis" nel caso di specie), il quale decorredal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della renditacatastale» (Sez. 5, Sentenza n. 11094 del 07/05/2008, Rv. 603491 -01).5.

Il ricorso deve rigettarsi in quanto il passaggio in giudicato dellasentenza della CTR sulla rendita catastale si riflette anche sulpagamento del tributo.Infatti, «In tema di processo tributario, tra la controversia cheoppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordineall'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile equella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, aventead oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravantesull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste unrapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc.civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primocon autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazionedella rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quellarelativa alla liquidazione dell'imposta» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 421del 10/01/2014, Rv. 629221 - 01).Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come daldispositivo per ogni ricorso.Spese non dovute per gli intimati, per assenza di attività difensive P.Q.MRiunisce i ricorsi: RGR 8235/2022 al 8201/2022;Dichiara inammissibile il ricorso RGR 8235/2022;rigetta il ricorso RGR 8201/2022;Numero registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/2026condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.000,00 per compensi, per ogni ricorso, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di TivoliAgenzia delle Entrate Riscossione-intimati, per integrazione del contraddittorio-nonchè nel ricorso riunito RGR 8235/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di:La società del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ora [OSCURATO:SOCIETA]-Intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.4347/2021 depositata il 01/10/2021.avverso la sentenza C.T.R. Lazio n. 4346/2021 depositata il 1/10 / 2021;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Preliminarmente, per l’evidente connessione soggettiva edoggettiva, si dispone la riunione dei due ricorsi: il NRG 8235/2022viene riunito al NRG 8201/2022.1. 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, n. 4347/2021, la CTRha accolto parzialmente l’appello della società contribuente e riformatola decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivoavverso la cartella di pagamento per l’ICI, anni di imposta 2007 e2008;2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi diricorso;Numero registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/20263. resiste con controricorso, integrato da successiva memoria, lacontribuente che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorsodell’Agenzia o, comunque, di rigettarlo;4. con ordinanza interlocutoria del 23 ottobre 2024 è statadisposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune diTivoli, titolare del credito ICI e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.Il Comune è rimasto intimato, ed anche AdER è rimasta intimata.Risulta regolarmente notificato al Comune ed alla AdER il ricorsointroduttivo, dopo la citata ordinanza che disponeva l’integrazione delcontraddittorio, con deposito regolarmente avvenuto, ex art. 371-bis,cod. proc. civ..5. Nel ricorso n. rg 8235/2022, con ordinanza interlocutoria del 23ottobre 2024 era disposta l’integrazione del contraddittorio, a curadella parte ricorrente, nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].” nel termine di giorni novanta dallacomunicazione.Quest’ultima integrazione del contraddittorio, nonostante laregolare comunicazione dell’ordinanza che la disponeva, non è stataeffettuata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nel ricorso n. RGR 8235/2022 la mancata integrazione delcontraddittorio disposta con la citata ordinanza interlocutoria,comporta l’inammissibilità del ricorso (art. 331, secondo comma, cod.proc. civ.). Consegue il passaggio in giudicato della sentenza della CTRche ha annullato l’avviso catastale.1. Relativamente al ricorso RGR 8201/2022, avverso la cartella dipagamento per l’ICI degli anni di imposta 2007 e 2008 la sentenza ha,invece, trattato nella motivazione sostanzialmente la problematicadella rideterminazione della rendita catastale della cava, oggetto dialtro giudizio tra le parti (precedente sentenza passata in giudicato n.Numero registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/2026148/37/2011 e in altro giudizio quello di cui al RGR 8235/2022, che siè concluso con l’inammissibilità – sopra vista -).2. La somma dovuta per l’ICI è conseguenziale alladeterminazione della rendita, e la determinazione della rendita non eraoggetto del presente giudizio.2. 1. Deve preliminarmente rigettarsi la eccezione diinammissibilità del ricorso contenuta nella memoria dellacontroricorrente per mancanza dell’autosufficienza e per la richiesta diun giudizio di fatto.Il ricorso risulta infatti ammissibile poiché rappresenta laquestione di fatto anche riportando gli atti essenziali del processo eprospetta violazioni di legge in maniera comprensibile e specifica.Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puòpertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione deglinel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U - , Ordinanza n. 8950del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi indiritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti delprocesso e richiede una valutazione sulla prospettata violazione dilegge.Numero registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/20263. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità dellasentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. el’inammissibilità dell’appello per motivi nuovi, art. 345, cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, primo comma n. 1 e 3 cod. proc. civ..Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate prospetta laviolazione degli art. 18, R.D. n. 1572 del 1931, art. 6, secondo comma,R.D.L. n. 652 del 1939 e dell’art. 2, decreto del Ministero delle Finanzen. 28 del 1988 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ. .La rendita catastale una volta determinata in sede giudiziaria (conefficacia di giudicato) opera retroattivamente anche per l’ICI: «In temadi imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale stabilitain via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effettiretroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere inconsiderazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, inquanto costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai finidell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, conla conseguenza che, per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove siaccerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste perl'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quelladeterminata con il provvedimento giudiziale» (Sez. 5 - , Ordinanza n.18637 del 09/06/2022, Rv. 664932 – 01).La contribuente, quindi, potrà richiedere il rimborso dell’ICI, se larendita catastale fosse ridotta: «In tema di imposta comunale sugliimmobili (ICI), qualora il contribuente abbia impugnato laclassificazione catastale e la rendita determinate dall'Ufficio, la renditacatastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtùdegli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dalmomento dell'efficacia delle maggiori rendite contenute nell'attoimpugnato, con la conseguenza che il contribuente può richiedere alNumero registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/2026Comune il rimborso di tutte le annualità d'imposta versate e nondovute, entro il termine triennale previsto dall'art. 13 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504 (abrogato per effetto dell'entrata in vigoredell'art. 1, commi 164 e 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,ma applicabile "ratione temporis" nel caso di specie), il quale decorredal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della renditacatastale» (Sez. 5, Sentenza n. 11094 del 07/05/2008, Rv. 603491 -01).5. Il ricorso deve rigettarsi in quanto il passaggio in giudicato dellasentenza della CTR sulla rendita catastale si riflette anche sulpagamento del tributo.Infatti, «In tema di processo tributario, tra la controversia cheoppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordineall'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile equella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, aventead oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravantesull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste unrapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc.civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primocon autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazionedella rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quellarelativa alla liquidazione dell'imposta» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 421del 10/01/2014, Rv. 629221 - 01).Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come daldispositivo per ogni ricorso.Spese non dovute per gli intimati, per assenza di attività difensive P.Q.MRiunisce i ricorsi: RGR 8235/2022 al 8201/2022;Dichiara inammissibile il ricorso RGR 8235/2022;rigetta il ricorso RGR 8201/2022;Numero registro generale 8201/2022Numero sezionale 3069/2026Numero di raccolta generale 23274/2026Data pubblicazione 15/07/2026condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.000,00 per compensi, per ogni ricorso, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23274/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris