CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 31477/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20799-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 677/2022 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Galliatepropone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 65/2021 della Commissione tributaria provinciale di Novara in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., avverso l’avviso di accertamento TASI 2014, notificato dal Comune, riconoscendo la spettanza della riduzione al 50 % della base imponibile, a fronte dell’inagibilità del compendio industriale di proprietà della società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 8/11/2024, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune. 1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del