CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che Antonio CALIENDO ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Avellino il 2 novembre 2020, l'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 (avente ad oggetto un bloccasterzo di tipo "Bullock" usato per danneggiare il bancone di mescita di un bar) e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda; RILEVATO che entrambi i motivi di ricorso, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito, sono manifestamente infondati; OSSERVATO in particolare, quanto ai dedotti vizi di motivazione e di violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato e dell'offensività della condotta, che la Corte territoriale ha ampiamente dato conto del compendio probatorio dimostrativo della responsabilità del CALIENDO mediante argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, che hanno tenuto in debito conto anche i rilievi difensivi (si veda pag. 3 della decisione impugnata); che il secondo motivo di ricorso, denunciante mancanza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, si rivela manifestamente infondato, in quarto l'entità della pena da irrogare è rimessa, come noto, alla discrezionale valutazione del giudice di merito e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità in un caso, come quello di specie, in cui la pena, peraltro inferiore a quella inflitta in primo grado, è risultata di poco superiore al minimo edittale, il che esclude la necessità di specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il