Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00854/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Milano il 12 novembre 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], imputato di guida in stato di ebrezza, con tasso alcoolemico pari a 1,93 grammi / litro, essendo infraventunenne e neopatentato (art. 186-bis del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso il 3 agosto 2019, la pena finale, concordata con il Pubblico Ministero, di diciassette giorni di arresto e di 950,00 euro di ammenda, poi convertita in lavoro di pubblica utilità; ha anche disposto la sospensione della patente di guida per la durata di due anni ed otto mesi.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza, tramite difensore, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 222, comma 2-bis, del d.

Igs. n. 285 del 1992, in relazione alla durata della sospensione della patente di guida.

Rammentato preliminarmente che il Tribunale è partito dal minimo edittale di un anno, raddoppiato per avere commesso il reato alla guida di un motociclo di altri ed ulteriormente aumentato di un terzo (24 mesi : 3 = 8 mesi), essendo l'agente neopatentato, e così sino a due anni ed otto mesi, censura l'omissione della riduzione della durata sino ad un terzo, così come sarebbe previsto dall'art. 222 del codice della strada nel caso di applicazione di pena su richiesta.

2.2. Mediante il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 186, comma 9-bis, del d.

Igs. n. 285 del 1992, per avere il giudice di merito omesso di sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria sino all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, poiché l'immediata esecutività della sanzione accessoria rischierebbe di vanificare gli effetti dell'eventuale esito positivo della messa alla prova stessa.

Si richiama al riguardo orientamento di legittimità di cui sono espressione, tra le altre, le pronunzie di Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040, e Sez. 4, n. 22218 del 16/04/2019, Mici, non mass.

2.3. Con l'ultimo motivo il ricorrente censura l'errore materiale che si rinviene nel dispositivo della sentenza, ove si indica come ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità la Cooperativa A.Ia.t.ha onlus anziché quello individuato dalle parti, oltre che esplicitato in motivazione, "Cooperativa sociale paideia onlus", chiedendone la correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3.

Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 23 luglio 2021 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, disponendo la sospensione della stessa, ed inoltre correggersi l'errore materiale sostituendo nel dispositivo alla dicitura "Cooperativa A.Ia.t.ha Onlus" quella "[OSCURATO:PERSONA]" e dichiarando nel resto il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

1.1. Quanto al primo motivo (mancata riduzione per il rito sino ad un terzo della durata della sospensione della patente di guida) il P.G. ha richiamato l'orientamento di legittimità di cui sono espressione, tra le altre, le seguenti sentenze: «La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, cod. strada, deve ritenersi limitata al solo caso di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale. (v. sentt. nn. 10488 e 10668/2011, non massimate)» (Sez. 4, n. 7382 del 12/01/2012, P.G. in proc.

Larocca, Rv. 252390); «È illegittima la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto la disposizione di cui all'art. 222, comma secondo bis, c.d.s. - prevedendo che, nel caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è ridotta fino ad un terzo - riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non concerne, invece, l'ipotesi di patteggiamento per i reati di cui all'art. 186 c.d.s.» (Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, PG in proc.

Giandusio, Rv. 253533); «La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, cod.strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose. (La Suprema Corte, in motivazione, ha chiarito che tale interpretazione è conforme alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame)» (Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, P.G. in proc.

Rama, Rv. 266468).

In applicazione del richiamato, condivisibile, orientamento, nel caso di specie la invocata riduzione per il rito non deve avere applicazione: donde il rigetto del primo motivo di ricorso.

1.2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, osserva il Collegio come è affermazione costante della giurisprudenza di legittimità, cui occorre dare senz'altro continuità, quella secondo cui «In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida» (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040, richiamata dalla difesa nel ricorso; nello stesso senso Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, P.G. in proc.

Ferrarini, Rv. 272531; Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903).

Si tratta (come opportunamente precisato da Sez. 4, n. 24385 del 247/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass., sub n. 1 del "considerato in diritto") di un «approdo, che è stato riconosciuto indispensabile per coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del servizio sostitutivo e dello svolgimento del sub procedimento teso a certificare l'effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione amministrativa accessoria, appare Imposto dalla stessa lettera deila norma in esame (comma 9 bis dell'art.186) la quale prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento de/lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone ovviamente che la stessa non sia stata ancora eseguita (Sez.

IV, 8.2.2018, PG in proc.

Ferrarini, Rv. 272531)».

In conseguenza, è necessario, senza esercizio di discrezionalità, disporre la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sino all'esito dei lavori di pubblica utilità.

1.3. Coglie nel segno anche l'ultimo motivo di ricorso, poiché dalla richiesta delle parti, cui il Collegio ha avuto diretto accesso, atteso il tipo di vizio denunziato e dalla stessa motivazione della sentenza emerge che l'ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, in effetti, è la "[OSCURATO:PERSONA]" e non già quello - differente - indicato nel dispositivo: si tratta di correzione cui può e deve provvedere direttamente la Corte di legittimità. 2.Conseguono, in definitiva, le statuizioni in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sino all'esito dei lavori di pubblica utilità, sospensione che dispone.

Rigetta il ricorso nel resto.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo del provvedimento impugnato nel senso che là ove è scritto "Cooperativa A.LA.T.HA. onlus" deve invece intendersi "Cooperativa sociale Paideia onlus" mandando la Cancelleria per gli adempimenti del caso.

Così deciso il 14/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] e e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Milano il 12 novembre 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], imputato di guida in stato di ebrezza, con tasso alcoolemico pari a 1,93 grammi / litro, essendo infraventunenne e neopatentato (art. 186-bis del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso il 3 agosto 2019, la pena finale, concordata con il Pubblico Ministero, di diciassette giorni di arresto e di 950,00 euro di ammenda, poi convertita in lavoro di pubblica utilità; ha anche disposto la sospensione della patente di guida per la durata di due anni ed otto mesi. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza, tramite difensore, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 222, comma 2-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, in relazione alla durata della sospensione della patente di guida. Rammentato preliminarmente che il Tribunale è partito dal minimo edittale di un anno, raddoppiato per avere commesso il reato alla guida di un motociclo di altri ed ulteriormente aumentato di un terzo (24 mesi : 3 = 8 mesi), essendo l'agente neopatentato, e così sino a due anni ed otto mesi, censura l'omissione della riduzione della durata sino ad un terzo, così come sarebbe previsto dall'art. 222 del codice della strada nel caso di applicazione di pena su richiesta. 2.2. Mediante il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 186, comma 9-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, per avere il giudice di merito omesso di sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria sino all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, poiché l'immediata esecutività della sanzione accessoria rischierebbe di vanificare gli effetti dell'eventuale esito positivo della messa alla prova stessa. Si richiama al riguardo orientamento di legittimità di cui sono espressione, tra le altre, le pronunzie di Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040, e Sez. 4, n. 22218 del 16/04/2019, Mici, non mass. 2.3. Con l'ultimo motivo il ricorrente censura l'errore materiale che si rinviene nel dispositivo della sentenza, ove si indica come ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità la Cooperativa A.Ia.t.ha onlus anziché quello individuato dalle parti, oltre che esplicitato in motivazione, "Cooperativa sociale paideia onlus", chiedendone la correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 23 luglio 2021 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, disponendo la sospensione della stessa, ed inoltre correggersi l'errore materiale sostituendo nel dispositivo alla dicitura "Cooperativa A.Ia.t.ha Onlus" quella "[OSCURATO:PERSONA]" e dichiarando nel resto il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 1.1. Quanto al primo motivo (mancata riduzione per il rito sino ad un terzo della durata della sospensione della patente di guida) il P.G. ha richiamato l'orientamento di legittimità di cui sono espressione, tra le altre, le seguenti sentenze: «La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, cod. strada, deve ritenersi limitata al solo caso di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale. (v. sentt. nn. 10488 e 10668/2011, non massimate)» (Sez. 4, n. 7382 del 12/01/2012, P.G. in proc. Larocca, Rv. 252390); «È illegittima la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto la disposizione di cui all'art. 222, comma secondo bis, c.d.s. - prevedendo che, nel caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è ridotta fino ad un terzo - riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non concerne, invece, l'ipotesi di patteggiamento per i reati di cui all'art. 186 c.d.s.» (Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, PG in proc. Giandusio, Rv. 253533); «La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, cod.strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose. (La Suprema Corte, in motivazione, ha chiarito che tale interpretazione è conforme alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame)» (Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, P.G. in proc. Rama, Rv. 266468). In applicazione del richiamato, condivisibile, orientamento, nel caso di specie la invocata riduzione per il rito non deve avere applicazione: donde il rigetto del primo motivo di ricorso. 1.2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, osserva il Collegio come è affermazione costante della giurisprudenza di legittimità, cui occorre dare senz'altro continuità, quella secondo cui «In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida» (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 271040, richiamata dalla difesa nel ricorso; nello stesso senso Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, P.G. in proc. Ferrarini, Rv. 272531; Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903). Si tratta (come opportunamente precisato da Sez. 4, n. 24385 del 247/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass., sub n. 1 del "considerato in diritto") di un «approdo, che è stato riconosciuto indispensabile per coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del servizio sostitutivo e dello svolgimento del sub procedimento teso a certificare l'effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione amministrativa accessoria, appare Imposto dalla stessa lettera deila norma in esame (comma 9 bis dell'art.186) la quale prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento de/lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone ovviamente che la stessa non sia stata ancora eseguita (Sez. IV, 8.2.2018, PG in proc. Ferrarini, Rv. 272531)». In conseguenza, è necessario, senza esercizio di discrezionalità, disporre la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sino all'esito dei lavori di pubblica utilità. 1.3. Coglie nel segno anche l'ultimo motivo di ricorso, poiché dalla richiesta delle parti, cui il Collegio ha avuto diretto accesso, atteso il tipo di vizio denunziato e dalla stessa motivazione della sentenza emerge che l'ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, in effetti, è la "[OSCURATO:PERSONA]" e non già quello - differente - indicato nel dispositivo: si tratta di correzione cui può e deve provvedere direttamente la Corte di legittimità. 2.Conseguono, in definitiva, le statuizioni in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sino all'esito dei lavori di pubblica utilità, sospensione che dispone. Rigetta il ricorso nel resto. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo del provvedimento impugnato nel senso che là ove è scritto "Cooperativa A.LA.T.HA. onlus" deve invece intendersi "Cooperativa sociale Paideia onlus" mandando la Cancelleria per gli adempimenti del caso. Così deciso il 14/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] e e
Sentenza Cassazione n. 00854/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris