CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 dicembre 1958
Cassazione n. 19446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], I.r. della [OSCURATO:PERSONA] Spa avverso l'ordinanza del 09/08/2021 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 agosto 2021, pronunciata all'esito di udienza celebrata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti, la Banca) avverso l'ordinanza resa dal medesimo giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. Con tale provvedimento erano state respinte le istanze volte ad ottenere, in via principale, la revoca della confisca per equivalente, disposta con sentenza definitiva di condanna per reati fiscali, di beni immobili sui quali la Banca vantava garanzia ipotecaria costituita a fronte dell'erogazione di un mutuo fondiario, o, subordinatamente, l'ammissione in via privilegiata alla distribuzione delle somme eventualmente ricavate dalla vendita degli immobili confiscati. 2. A mezzo del difensore cassazionista costituito procuratore speciale, avverso detta ordinanza la Banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di accertamento del nesso di strumentalità tra il mutuo erogato a favore di un'imprenditrice nell'anno 2007 ed i reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 commessi dal di lei compagno - fideiussore che aveva rilasciato la garanzia ipotecaria - tra il 2010 e il 2014, reati scoperti soltanto in quest'ultimo anno, Si lamenta che il giudice non aveva considerato quell'enorme iato temporale, né il fatto che i reati erano stati commessi da soggetto diverso da quello a cui era stato concesso il mutuo, nel contratto intervenuto come mero garante, e con riguardo ad imprese diverse da quella di cui era titolare la mutuataria. Del tutto illogicamente, dunque, non si erano rilevate l'assenza di strumentalità tra il finanziamento garantito dall'ipoteca rilasciata e l'attività illecita successivamente commessa e la conseguente buona fede della Banca. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 52 d.lgs. 159/2011, con riferimento agli artt. 5 e 12 bis, d.lgs. 74 del 2000, e 322 ter cod. pen., nonché vizio della motivazione, in punto di accertamento dell'incolpevole affidamento della Banca sul proprio dante causa all'atto di erogazione del mutuo assistito da garanzia ipotecaria. Richiamando quanto sopra osservato sui tempi e sulle modalità di commissione dei reati fiscali da cui era originata la confisca per equivalente - peraltro relativi ad imprese che neppure erano state ancora costituite al momento dell'erogazione del mutuo - si lamenta che, immotivatamente trascurando i documenti allegati dalla difesa, l'ordinanza aveva escluso l'incolpevole affidamento della Banca risultante per tabulas, avendo questa 2 gt seguito una procedura conforme agli standards di diligenza, in assenza di indici di anomalia, nel 2007 nemmeno lontanamente prevedibili ed immaginabili. Del tutto illogicamente l'ordinanza aveva indicato quali profili meritevoli di più attenta verifica il fatto che la mutuataria fosse rappresentata da un procuratore speciale e che il soggetto poi condannato per reati fiscali, compagno della mutuataria, era risultato essere il "referente" dell'impresa individuale alla prima intestata, essendo questi stato iscritto nel registro degli indagati soltanto sette anni dopo la conclusione del contratto. Del pari illogicamente si era omesso di valutare la pur allegata circostanza che, al momento della conclusione del mutuo (ottobre/novembre 2007), la Banca non poteva sapere che la ditta della mutuataria non presentava le dichiarazione dei redditi - elemento invece valorizzato nell'ordinanza - posto che l'attività d'impresa era iniziata solo l'anno precedente e non era ancora scaduto il termine penalmente rilevante per la presentazione della prima dichiarazione annuale (fissato al dicembre 2007). [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che i due motivi di ricorso, concernenti questioni sostanzialmente sovrapponibili, possono essere unitariamente trattati, osserva innanzitutto il Collegio che, secondo il condivisibile orientamento interpretativo di questa Corte, di recente affermato proprio con riguardo alla sorte di un credito assistito da garanzia ipotecaria su un bene confiscato ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, che preclude l'estinzione della garanzia reale, il creditore deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede, intesa come estraneità all'attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito dal sequestro, ma anche il suo affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo (Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277159-01). In particolare, l'adempimento degli obblighi d'informazione e di accertamento che sorreggono l'incolpevole affidamento debbono essere svolti sul dante causa (Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257913) e nella valutazione della buona fede occorre considerare se gli elementi di pericolosità del soggetto si siano manifestati a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, Rv. 272232). Laddove tali condizioni risultino positivamente soddisfatte, a norma dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 159/2011 - applicabile in via analogica anche oltre il perimetro delle misure di prevenzione (Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, Italfondiario, Rv. 277159-02) - la confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto reale di garanzia costituito sulle cose che ne sono oggetto a favore di terzi che si trovino in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511). Mutatis mutandis, si dovrà quindi fare applicazione dei principi al proposito affermati, compendiabili nella massima per la quale è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene un diritto di garanzia reale sorto antecedentemente al provvedimento di confisca, soltanto nel caso in cui, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo, risulti dimostrata: a) l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa; b) l'inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto; c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 265930). 2. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi e ha reso una pronuncia con motivazione censurabile, per un verso carente rispetto a taluni profili di doglianza dedotti e per altro verso anche manifestamente illogica. Ed invero, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non soddisfatta la prova della buona fede e dell'affidamento incolpevole della Banca nel concedere il mutuo fondiario assistito da ipoteca osservando che: a) - l'istruttoria compiuta dalla Banca aveva consentito di appurare che il soggetto poi condannato per i reati fiscali era, già nel 2007, di fatto, il "referente" della ditta individuale della sua compagna, colui che si occupava dei rapporti con i fornitori e con i clienti; b) - era contraddittoria la rilevata "solidità reddituale della ditta individuale" della mutuataria rispetto alla consistenza delle garanzie pretese per la stipula del contratto di mutuo; c) - nel processo penale era risultato che la ditta non aveva mai presentato le dichiarazioni dei redditi, dall'inizio dell'attività, nel 2006, sino alla cessazione, nel 2008; d) - la Banca non aveva effettuato le prudenziali verifiche che si imponevano circa la "apparenza" della situazione prospettata, con riferimento al fatto che, da un lato, la mutuataria era intervenuta in atto rappresentata da un procuratore speciale e, d'altro lato, che il suddetto garante appariva già alla Banca come "l'effettivo titolare della ditta della compagna", ciò che sarebbe poi stato dimostrato nel processo penale. 3. A parere del Collegio, i rilievi di cui supra, sub b) e, in parte, sub d) sono manifestamente illogici.In primo luogo, non è ravvisabile alcuna contraddizione tra l'affermata solidità della ditta individuale della mutuataria e la consistenza delle garanzie richieste rispetto al valore del contratto di mutuo, trattandosi di insindacabile cautela seguita dalla mutante - per regola d'esperienza peraltro diffusa nel circuito del finanziamento bancario - da cui certo non si può inferire che esistessero ragioni di sospetto indice di mala fede. In secondo luogo, è manifestamente illogico che si sia a tal fine dato rilievo al fatto che la mutuataria fosse rappresentata in atto da un avvocato costituito procuratore speciale, né si indicano - o sono comprensibili - le verifiche che al proposito si imputa alla Banca di non aver effettuato. Ed invero, si tratta di circostanza non certo anomala - tenuto conto degli aspetti tecnici del contratto e anche del fatto che si trattava di persona di nazionalità straniera - e comunque di per sé insuscettibile di insinuare dubbi circa pretesi (e neppure allegati) profili di illegittimità/illiceità dell'operazione, avendo la ricorrente giustamente evidenziato che il procuratore speciale era un professionista tenuto al rispetto di obblighi deontologici e della normativa in materia di antiriciclaggio. 3.1. Quanto al rilievo di cui supra, sub c), l'ordinanza non risponde alle obiezioni sollevate dalla ricorrente in sede di opposizione, essendo stato valorizzato il dato della mancata presentazione della dichiarazione reddituale della mutuataria, alla scadenza quell'anno fissata per il 30 settembre 2007, senza considerare il periodo di tolleranza di novanta giorni (al momento della concessione del mutuo non ancora scaduto) che avrebbe determinato una situazione di illiceità soltanto a far tempo dal successivo 29 dicembre. 3.2. Resta, dunque, soltanto l'elemento, emerso dall'istruttoria compiuta dalla Banca, che [OSCURATO:PERSONA] - vale a dire il fideiussore poi autore dei reati fiscali in relazione ai quali venne disposta la confisca - era la persona «che si occupa, all'interno della ditta, dei rapporti con í fornitori e con i clienti e, di fatto, è il referente dell'attività». Reputa il Collegio, tuttavia, che, da solo, tale argomento non sia sufficiente a supportare un giudizio di colpevole affidamento da parte della Banca e che, una volta esclusa la possibilità di utilizzare gli altri elementi addotti per le ragioni più sopra argomentate, non sia superata la "prova di resistenza" della logicità della motivazione del provvedimento impugnato. Ed invero, al di là del fatto che quello menzionato resta l'unico indizio a supporto della conclusione, deve rilevarsi come lo stesso non appaia neppure grave, ove si consideri che: la stessa ordinanza dà atto di come l'uomo fosse il convivente more uxorio della mutuataria titolare della ditta; trattandosi di un'impresa individuale, piuttosto che di una società di capitali costituita con il versamento del capitale minimo di legge, la donna si era resa illimitatamente responsabile, rispondendo con il proprio patrimonio, e aveva ili prestato anche garanzie immobiliari; lo stesso compagno - come pure altra persona, che parimenti aveva rilasciato ipoteca - si era a sua volta reso garante con il proprio patrimonio personale della restituzione integrale del mutuo concesso, sicché non aveva esitato ad assumersi solidalmente ogni responsabilità, ciò che, secondo Vid quod plerumque acadit, non è certo indicativo della volontà di scaricare le responsabilità d'impresa su altri (nella specie, peraltro, non un terzo mera "testa di legno", ma una persona di famiglia). Va poi considerato, come affermato dalla giurisprudenza citata sub § 1, che, secondo la stessa ordinanza impugnata, le ragioni di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] connesse alla commissione da parte sua dei reati fiscali da cui poi originò la confisca si manifestarono solo con l'indagine penale avviata nel 2014, vale a dire sette anni dopo l'operazione bancaria al momento della cui conclusione deve valutarsi l'atteggiamento psicologico del creditore ipotecario. Neppure in questo caso, dunque, è comprensibile il rilievo contenuto nell'ordinanza circa le maggiori verifiche che la Banca avrebbe al proposito dovuto effettuare, non essendo stato spiegato che cosa si sarebbe potuto in allora scoprire di così significativo da indurre a non concludere il contratto. 4. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona, che si atterrà ai principi sopra esposti. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugna