Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15215/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni già depositate e conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 dicembre 2018, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso, dei reati di omicidio volontario ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dai futili motivi, e di detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma utilizzata nell'occasione; riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] [di seguito: Davit] le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1) cod. pen., mentre ha negato le medesime circostanze a [OSCURATO:PERSONA] [di seguito: Givi], cui ha invece riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 114, primo comma, cod. pen. con giudizio di prevalenza sull'aggravante dei futili motivi.

2. Con pronuncia del 12 febbraio 2020, la Corte di assise di appello di Bari ha ridotto le pene nei confronti di entrambi gli imputati, confermando nel resto la prima sentenza.

3. In estrema sintesi, per quanto interessa in questa sede ai fini della risposta ai motivi di ricorso, è risultato provato che la sera del 21 gennaio 2017 si era svolta presso una taverna sita in Corato una cena di compleanno organizzata in onore di [OSCURATO:PERSONA] [di seguito: Giorgi], alla quale avevano partecipato anche Davit e Givi.

Nel corso dei festeggiamenti era sorta un'accesa discussione, determinata dal fatto che Daviti non aveva inteso partecipare ad un brindisi proposto da [OSCURATO:PERSONA] in onore degli ascendenti defunti del festeggiato.

La lite che ne era seguita aveva coinvolto principalmente Giorgi e Givi, in difesa del quale era intervenuto Davit, ed era poi proseguita per tutta la serata.

Alle ore 1.05 Davit si era allontanato dal locale, effettuando due telefonate in sequenza a Givi; ritornato dopo pochi minuti alla locanda, aveva ripreso l'alterco, che era proseguito anche fuori dal locale, una volta finita la festa.

Quindi, i protagonisti della vicenda si erano allontanati seguendo direzioni diverse: mentre Giorgi, la fidanzata e la madre si erano diretti verso la casa di quest'ultima, Davit e Givi, insieme a certo Kapanadze e a Daviti, avevano seguito altra direzione. [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato Givi e aveva raggiunto i quattro; in tale frangente era sorto uno scontro fisico con Davit, documentato dalle immagini tratte dal sistema di video-sorveglianza, scontro sedato dal Kapanadze e dal Daviti, cui era seguito un gesto di Davit, che sembrava impugnare o fingeva di impugnare una pistola.

Ne era seguito un ulteriore scontro, non ripreso dalle telecamere, nel corso del quale Giorgi aveva minacciato Davit con un coltello; Davit era caduto a terra, sporcandosi la maglietta e procurandosi una lesione al palmo della mano; Givi si era, allora, frapposto tra i due, ferendosi alla mano.

Quindi, riportata la calma, le parti contrapposte si erano separate.

Alle ore 2.02 e alle ore 2.07 Davit aveva ricevuto due telefonate da Daviti.

Quindi i due gruppi contrapposti (l'uno composto da Giorgi, Kapanadze e Daviti, l'altro da Davit e Givi) si erano diretti verso lo stesso luogo seguendo strade diverse e, in tale frangente, Davit aveva telefonato prima a Giorgi (ore 2.19) e, poi, due volte (ore 2.20 e ore 2.21) a Daviti per sapere dove i due si trovassero.

Tra le ore 2.25 e le ore 2.38 Davit, correndo verso il gruppo contrapposto insieme a Givi, aveva esploso a distanza ravvicinata diversi colpi di arma da fuoco, attingendo di striscio Giorgi e colpendo mortalmente Daviti.

4. Nei confronti della citata decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.

La Prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 25658 del 26/05/2021, ha annullato la decisione della Corte di assise di appello di Bari limitatamente all'aggravante del motivo futile ed ha precisato che, in ragione dell'accoglimento del relativo motivo di ricorso, al giudice del rinvio non era precluso un nuovo esame dei punti della decisione impugnata relativi al riconoscimento dell'attenuante della provocazione (in quanto ontologicamente incompatibile con l'aggravante dei futili motivi, che era stata riconosciuta dalla sentenza annullata) ed al trattamento sanzionatorio.

5. La Corte di assise di appello di Bari, con sentenza del 17.12.2021, ha in effetti escluso l'aggravante dei motivi futili, negato la richiesta attenuante della provocazione e rideterminato di conseguenza la pena, non discostandosi dai criteri che avevano guidato la determinazione della sanzione da parte della sentenza annullata.

La pena è stata dunque ridotta per Davit, nei cui confronti erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante che è stata esclusa, con la conseguenza che le attenuanti hanno concretamente inciso nel nuovo calcolo della pena.

Analoga riduzione non è stata operata con riguardo a Givi, nei cui confronti l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. era già stata applicata in regime di prevalenza sull'aggravante ora esclusa.

6. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione il solo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.6.1.

Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.

Secondo il ricorrente, la Corte di assise di appello sarebbe incorsa in illogicità manifesta perché, dopo aver riconosciuto rilevanza allo iato temporale intercorso tra il primo alterco durante la festa, dovuto alla decisione di Daviti di non partecipare al brindisi, ed il secondo alterco, che sarebbe sorto per altre ragioni e in diverso luogo, ha negato l'attenuante della provocazione ritenendola logicamente incompatibile con l'accettazione di una sfida.

In altri termini, il giudice di appello ha legato inscindibilmente - a tal fine - i due momenti che aveva però tenuto separati nelle premesse del ragionamento (così da escludere, appunto, l'aggravante dei motivi futili, collegati al primo litigio).

Avrebbe dovuto, invece, prendere atto della circostanza che l'azione omicidiaria è avvenuta in immediata successione rispetto al ferimento del Givi, con un coltello, da parte del Giorgi, che era - secondo la prospettazione del ricorrente - il reale destinatario dei colpi di pistola e che è stato ferito di striscio.

Sussisterebbero dunque tutti gli elementi della provocazione: lo stato d'ira provocato dal fatto ingiusto del Giorgi e il rapporto di causalità tra tale condizione e l'azione omicidiaria.

6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta «l'omessa concessione delle attenuanti generiche» e «la scelta del massimo della pena come pena base ed un aumento per la continuazione di ben un anno e quattro mesi», deducendo violazione degli artt. 125 e 546 lett. e) cod. proc. pen. nonché 62-bis, 81 e 133 cod. pen. ed evocando in premessa il vizio di motivazione attraverso un riferimento omnicomprensivo all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. 7.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente, pur avendo chiesto la trattazione orale del ricorso, non si è presentato all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di assise di appello fatto buon governo dei principi consolidati in materia di provocazione.

1.1. Non solo accettare, ma anche portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137-03; Sez. 1, n. 16123 del 12/04/2012, Samperi, Rv. 253210; Sez. 1, n. 10406 del 18/01/2005, Cattina, Rv. 231097).

Inoltre, l'attenuante della provocazione non può essere invocata quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni (Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273556).

1.2. Nel caso di specie, la Corte di assise di appello ha logicamente motivato l'esclusione dell'attenuante della provocazione con un ragionamento più ampio di quello riportato dal ricorrente.

In altri termini, la Corte di assise di appello ha correttamente escluso l'aggravante dei motivi futili sottolineando la distanza cronologica tra il primo alterco, dovuto al banale rifiuto del brindisi, e quanto tragicamente accaduto a distanza di qualche ora; ciò però non significa che la Corte abbia valorizzato esclusivamente, come vorrebbe il ricorrente, il frammento rappresentato dall'azione violenta del Giorgi e dalla «reazione» del Davit con il concorso del Givi.

Al contrario, e del tutto condivisibilmente, la Corte ha ripercorso tutti i fatti intercorsi la sera dell'omicidio, fatti che ha descritto come «tutt'altro che insignificanti» (pag. 4 della sentenza) e che si sono concretizzati in diversi allontanamenti dai luoghi e in successivi nuovi sollecitati incontri allo scopo di riprendere i litigi interrotti.

La causa remota degli scontri risale al brindisi rifiutato, ma poi i contendenti, dopo essersi allontanati, si sono ritrovati presso la locanda, proseguendo la lite fuori del locale; ancora, dopo essersi nuovamente separati, si sono ritrovati e si sono scontrati in due successivi momenti, nel secondo dei quali è stato usato il coltello da parte del Giorgi; nuovamente divisisi, i gruppi di contendenti si sono a quel punto ricontattati al telefono più volte e solo alle ore 2.38, a distanza di tempo dalla ferita ricevuta dal Giorgi e dopo aver procurato il nuovo incontro grazie alle almeno tre telefonate riepilogate nelle ultime righe di pagina 3 della sentenza impugnata, Davit si è indirizzato insieme al Givi verso il gruppo dei contendenti e ha sparato.

Le telefonate, le offese, le minacce reciproche, l'accettazione della sfida originaria sono state adeguatamente valorizzate dalla Corte del merito (pag. 5 della sentenza impugnata), che ha correttamente escluso, alla luce dei principi consolidati sopra riassunti, il ricorrere dell'attenuante della provocazione.

2. Pure il residuo motivo è inammissibile.2.1.

La sentenza rescindente, rigettati o dichiarati inammissibili tutti i motivi di ricorso dell'odierno ricorrente ad eccezione del quarto e del quinto, ha rinviato alla Corte di assise di appello di Bari per la valutazione di uno specifico punto della decisione, vale a dire il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi; per conseguenza, è stato devoluto il punto relativo alla riconoscibilità o meno (nel caso di esclusione dell'aggravante rispetto ad essa incompatibile) dell'attenuante della provocazione.

Ciò in accoglimento del quarto motivo di ricorso.

Pertanto, è stato precisato dalla sentenza che «restano assorbite e non precluse le doglianze relative alla ricorrenza dell'attenuante della provocazione, esclusa unicamente in ragione dell'incompatibilità ontologica di detta attenuante con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. e, conseguentemente, quelle relative al trattamento sanzionatorio».

Solo per questa ragione la Corte non ha esaminato espressamente il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che in ogni caso si riferiva soltanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le statuizioni sul trattamento sanzionatorio consentite al giudice del rinvio erano solo quelle conseguenti alla decisione sulle aggravanti e attenuanti specificamente oggetto di devoluzione (in linea del resto con i principi dettati in materia di giudicato progressivo, nozione diversa da quella di eseguibilità della pena, da Cass.

Sezioni unite, n. 21 del 17/12/2020, dep. 2021, Gialluisi), oltre a quella sulle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un motivo non esaminato dalla sentenza rescindente per le ragioni già esposte.

In ogni caso, nessuna doglianza era stata svolta nel precedente ricorso con riguardo alla pena base ed all'aumento a titolo di continuazione (e, come è noto, «nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa»: Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877).

2.2. La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è esente da evidenti illogicità ed è dunque insindacabile in questa sede (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni già depositate e conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 dicembre 2018, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso, dei reati di omicidio volontario ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dai futili motivi, e di detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma utilizzata nell'occasione; riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] [di seguito: Davit] le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1) cod. pen., mentre ha negato le medesime circostanze a [OSCURATO:PERSONA] [di seguito: Givi], cui ha invece riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 114, primo comma, cod. pen. con giudizio di prevalenza sull'aggravante dei futili motivi. 2. Con pronuncia del 12 febbraio 2020, la Corte di assise di appello di Bari ha ridotto le pene nei confronti di entrambi gli imputati, confermando nel resto la prima sentenza. 3. In estrema sintesi, per quanto interessa in questa sede ai fini della risposta ai motivi di ricorso, è risultato provato che la sera del 21 gennaio 2017 si era svolta presso una taverna sita in Corato una cena di compleanno organizzata in onore di [OSCURATO:PERSONA] [di seguito: Giorgi], alla quale avevano partecipato anche Davit e Givi. Nel corso dei festeggiamenti era sorta un'accesa discussione, determinata dal fatto che Daviti non aveva inteso partecipare ad un brindisi proposto da [OSCURATO:PERSONA] in onore degli ascendenti defunti del festeggiato. La lite che ne era seguita aveva coinvolto principalmente Giorgi e Givi, in difesa del quale era intervenuto Davit, ed era poi proseguita per tutta la serata. Alle ore 1.05 Davit si era allontanato dal locale, effettuando due telefonate in sequenza a Givi; ritornato dopo pochi minuti alla locanda, aveva ripreso l'alterco, che era proseguito anche fuori dal locale, una volta finita la festa. Quindi, i protagonisti della vicenda si erano allontanati seguendo direzioni diverse: mentre Giorgi, la fidanzata e la madre si erano diretti verso la casa di quest'ultima, Davit e Givi, insieme a certo Kapanadze e a Daviti, avevano seguito altra direzione. [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato Givi e aveva raggiunto i quattro; in tale frangente era sorto uno scontro fisico con Davit, documentato dalle immagini tratte dal sistema di video-sorveglianza, scontro sedato dal Kapanadze e dal Daviti, cui era seguito un gesto di Davit, che sembrava impugnare o fingeva di impugnare una pistola. Ne era seguito un ulteriore scontro, non ripreso dalle telecamere, nel corso del quale Giorgi aveva minacciato Davit con un coltello; Davit era caduto a terra, sporcandosi la maglietta e procurandosi una lesione al palmo della mano; Givi si era, allora, frapposto tra i due, ferendosi alla mano. Quindi, riportata la calma, le parti contrapposte si erano separate. Alle ore 2.02 e alle ore 2.07 Davit aveva ricevuto due telefonate da Daviti. Quindi i due gruppi contrapposti (l'uno composto da Giorgi, Kapanadze e Daviti, l'altro da Davit e Givi) si erano diretti verso lo stesso luogo seguendo strade diverse e, in tale frangente, Davit aveva telefonato prima a Giorgi (ore 2.19) e, poi, due volte (ore 2.20 e ore 2.21) a Daviti per sapere dove i due si trovassero. Tra le ore 2.25 e le ore 2.38 Davit, correndo verso il gruppo contrapposto insieme a Givi, aveva esploso a distanza ravvicinata diversi colpi di arma da fuoco, attingendo di striscio Giorgi e colpendo mortalmente Daviti. 4. Nei confronti della citata decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. La Prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 25658 del 26/05/2021, ha annullato la decisione della Corte di assise di appello di Bari limitatamente all'aggravante del motivo futile ed ha precisato che, in ragione dell'accoglimento del relativo motivo di ricorso, al giudice del rinvio non era precluso un nuovo esame dei punti della decisione impugnata relativi al riconoscimento dell'attenuante della provocazione (in quanto ontologicamente incompatibile con l'aggravante dei futili motivi, che era stata riconosciuta dalla sentenza annullata) ed al trattamento sanzionatorio. 5. La Corte di assise di appello di Bari, con sentenza del 17.12.2021, ha in effetti escluso l'aggravante dei motivi futili, negato la richiesta attenuante della provocazione e rideterminato di conseguenza la pena, non discostandosi dai criteri che avevano guidato la determinazione della sanzione da parte della sentenza annullata. La pena è stata dunque ridotta per Davit, nei cui confronti erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante che è stata esclusa, con la conseguenza che le attenuanti hanno concretamente inciso nel nuovo calcolo della pena. Analoga riduzione non è stata operata con riguardo a Givi, nei cui confronti l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. era già stata applicata in regime di prevalenza sull'aggravante ora esclusa. 6. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione il solo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.6.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. Secondo il ricorrente, la Corte di assise di appello sarebbe incorsa in illogicità manifesta perché, dopo aver riconosciuto rilevanza allo iato temporale intercorso tra il primo alterco durante la festa, dovuto alla decisione di Daviti di non partecipare al brindisi, ed il secondo alterco, che sarebbe sorto per altre ragioni e in diverso luogo, ha negato l'attenuante della provocazione ritenendola logicamente incompatibile con l'accettazione di una sfida. In altri termini, il giudice di appello ha legato inscindibilmente - a tal fine - i due momenti che aveva però tenuto separati nelle premesse del ragionamento (così da escludere, appunto, l'aggravante dei motivi futili, collegati al primo litigio). Avrebbe dovuto, invece, prendere atto della circostanza che l'azione omicidiaria è avvenuta in immediata successione rispetto al ferimento del Givi, con un coltello, da parte del Giorgi, che era - secondo la prospettazione del ricorrente - il reale destinatario dei colpi di pistola e che è stato ferito di striscio. Sussisterebbero dunque tutti gli elementi della provocazione: lo stato d'ira provocato dal fatto ingiusto del Giorgi e il rapporto di causalità tra tale condizione e l'azione omicidiaria. 6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta «l'omessa concessione delle attenuanti generiche» e «la scelta del massimo della pena come pena base ed un aumento per la continuazione di ben un anno e quattro mesi», deducendo violazione degli artt. 125 e 546 lett. e) cod. proc. pen. nonché 62-bis, 81 e 133 cod. pen. ed evocando in premessa il vizio di motivazione attraverso un riferimento omnicomprensivo all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. 7. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, pur avendo chiesto la trattazione orale del ricorso, non si è presentato all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di assise di appello fatto buon governo dei principi consolidati in materia di provocazione. 1.1. Non solo accettare, ma anche portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137-03; Sez. 1, n. 16123 del 12/04/2012, Samperi, Rv. 253210; Sez. 1, n. 10406 del 18/01/2005, Cattina, Rv. 231097). Inoltre, l'attenuante della provocazione non può essere invocata quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni (Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273556). 1.2. Nel caso di specie, la Corte di assise di appello ha logicamente motivato l'esclusione dell'attenuante della provocazione con un ragionamento più ampio di quello riportato dal ricorrente. In altri termini, la Corte di assise di appello ha correttamente escluso l'aggravante dei motivi futili sottolineando la distanza cronologica tra il primo alterco, dovuto al banale rifiuto del brindisi, e quanto tragicamente accaduto a distanza di qualche ora; ciò però non significa che la Corte abbia valorizzato esclusivamente, come vorrebbe il ricorrente, il frammento rappresentato dall'azione violenta del Giorgi e dalla «reazione» del Davit con il concorso del Givi. Al contrario, e del tutto condivisibilmente, la Corte ha ripercorso tutti i fatti intercorsi la sera dell'omicidio, fatti che ha descritto come «tutt'altro che insignificanti» (pag. 4 della sentenza) e che si sono concretizzati in diversi allontanamenti dai luoghi e in successivi nuovi sollecitati incontri allo scopo di riprendere i litigi interrotti. La causa remota degli scontri risale al brindisi rifiutato, ma poi i contendenti, dopo essersi allontanati, si sono ritrovati presso la locanda, proseguendo la lite fuori del locale; ancora, dopo essersi nuovamente separati, si sono ritrovati e si sono scontrati in due successivi momenti, nel secondo dei quali è stato usato il coltello da parte del Giorgi; nuovamente divisisi, i gruppi di contendenti si sono a quel punto ricontattati al telefono più volte e solo alle ore 2.38, a distanza di tempo dalla ferita ricevuta dal Giorgi e dopo aver procurato il nuovo incontro grazie alle almeno tre telefonate riepilogate nelle ultime righe di pagina 3 della sentenza impugnata, Davit si è indirizzato insieme al Givi verso il gruppo dei contendenti e ha sparato. Le telefonate, le offese, le minacce reciproche, l'accettazione della sfida originaria sono state adeguatamente valorizzate dalla Corte del merito (pag. 5 della sentenza impugnata), che ha correttamente escluso, alla luce dei principi consolidati sopra riassunti, il ricorrere dell'attenuante della provocazione. 2. Pure il residuo motivo è inammissibile.2.1. La sentenza rescindente, rigettati o dichiarati inammissibili tutti i motivi di ricorso dell'odierno ricorrente ad eccezione del quarto e del quinto, ha rinviato alla Corte di assise di appello di Bari per la valutazione di uno specifico punto della decisione, vale a dire il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi; per conseguenza, è stato devoluto il punto relativo alla riconoscibilità o meno (nel caso di esclusione dell'aggravante rispetto ad essa incompatibile) dell'attenuante della provocazione. Ciò in accoglimento del quarto motivo di ricorso. Pertanto, è stato precisato dalla sentenza che «restano assorbite e non precluse le doglianze relative alla ricorrenza dell'attenuante della provocazione, esclusa unicamente in ragione dell'incompatibilità ontologica di detta attenuante con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. e, conseguentemente, quelle relative al trattamento sanzionatorio». Solo per questa ragione la Corte non ha esaminato espressamente il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che in ogni caso si riferiva soltanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le statuizioni sul trattamento sanzionatorio consentite al giudice del rinvio erano solo quelle conseguenti alla decisione sulle aggravanti e attenuanti specificamente oggetto di devoluzione (in linea del resto con i principi dettati in materia di giudicato progressivo, nozione diversa da quella di eseguibilità della pena, da Cass. Sezioni unite, n. 21 del 17/12/2020, dep. 2021, Gialluisi), oltre a quella sulle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un motivo non esaminato dalla sentenza rescindente per le ragioni già esposte. In ogni caso, nessuna doglianza era stata svolta nel precedente ricorso con riguardo alla pena base ed all'aumento a titolo di continuazione (e, come è noto, «nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa»: Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877). 2.2. La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è esente da evidenti illogicità ed è dunque insindacabile in questa sede (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 15215/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris