Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06383/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti - che attendono all'omesso accertamento sulla effettiva somministrazione di energia elettrica e alla illogicità della motivazione in merito alla esclusività dell'acceso al vano contatore - non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglienze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - l'energia elettrica "sottomisurata" alimentava il locale pubblico "Quelli della notte" gestito dal ricorrente; - a decorrere dal 1 settembre 2012 l'imputato si era impossessato di un quantitativo di energia elettrica pari a 77.625 Kwh corrispondenti ad euro 14.6000,00; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini [OSCURATO:PERSONA] (), DE-3(7'77ATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti - che attendono all'omesso accertamento sulla effettiva somministrazione di energia elettrica e alla illogicità della motivazione in merito alla esclusività dell'acceso al vano contatore - non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglienze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - l'energia elettrica "sottomisurata" alimentava il locale pubblico "Quelli della notte" gestito dal ricorrente; - a decorrere dal 1 settembre 2012 l'imputato si era impossessato di un quantitativo di energia elettrica pari a 77.625 Kwh corrispondenti ad euro 14.6000,00; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini [OSCURATO:PERSONA] (), DE-3(7'77ATO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06383/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris