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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 21958/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata l'8 settembre 2021, il Tribunale di Bologna annullava l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi A), B), D), I), J), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U), W), X), Y), Z) e A2) dell'incolpazione provvisoria, confermando l'ordinanza in relazione ai reati di cui ai capi C), E), F), G) e A3) dell'imputazione provvisoria, per i quali era stata applicata a Bitonti la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al principio dell'autonoma valutazione del giudice; osserva che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena era composta da 574 pagine, delle quali 562 altro non erano che la mera e semplice trascrizione del file contenente la richiesta di applicazione della misura cautelare del Pubblico Ministero e le ultime 12 pagine erano state riservate alle argomentazioni (assenti, e in alcuni casi meramente apparenti) in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari per più di 20 capi dì imputazione e ben 29 indagati.

Con riferimento all'associazione a delinquere di cui al capo A3) il difensore rileva che il Tribunale, pur avendo rilevato che il giudice per le indagini preliminari non aveva precisato le singole fonti probatorie e perché le stesse dessero conto della effettiva sussistenza degli elementi costitutivi della associazione e della posizione apicale rivestita da Bitonti, aveva confermato l'ordinanza impugnata perché la difesa non avrebbe indicato "perché, ove non si avesse adottato la denunciata tecnica a critica di motivazione si sarebbe pervenuti a conclusione alternativa lecita rispetto a quella formulata nel provvedimento impugnato" (pag.25); non si comprendeva quindi quale onere potesse imporsi alla difesa, che aveva rilevato che se il giudice avesse debitamente valutato gli elementi probatori in atti, non sarebbe certo giunto a sostenere l'esistenza di un'associazione a delinquere; in tutta l'ordinanza vi era una sola affermazione, del tutto superficiale, sul coinvolgimento dì Bitonti nell'associazione e il [OSCURATO:PERSONA] aveva annullato l'ordinanza genetica in relazione all'associazione a delinquere con riferimento agli atri indagati coinvolti, così "confessando" che la doglianza prospettata non doveva essere relegata ad una dimensione formalistica; era poi incomprensibile perché il Tribunale avesse ritenuto assolto l'onere di allegazione da parte della difesa per gli altri reati e non per il reato di cui all'art. 416 cod.pen., visto che le argomentazioni difensive erano le medesime. 1.2 Il difensore, relativamente ai delitti in materia fallimentare di cui ai capi C), E), F), osserva che il giudice per le indagini preliminari non aveva spiegato in alcun modo da quali elementi potesse desumersi -tenendo a mente che si trattava di concorso dell'extraneus nel reato proprio del fallito- quali fossero stati i comportamenti del legale in cui si dovesse apprezzare un contributo materiale o morale agli atti di distrazione e/o di dolosa causazione del fallimento; sul punto, il Tribunale di Bologna si era limitato a riportare stralci dell'ordinanza impugnata nonché massime giurisprudenziali che nulla avevano a che vedere con la partecipazione del legale alle condotte distrattive delle società poi dichiarate fallite.

In particolare, con riferimento al delitto di cui al capo C), ove Bitonti era indagato per aver asseritamente ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. euro 201.969,98 a titolo di compensi professionali dovuti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non era dato sapere quale fosse il collegamento causale tra il suddetto pagamento e l'aggravio del dissesto societarìo, tale ritenere l'avvocato concorrente nel reato fallimentare; anche con riferimento ai capi E) e F), il giudice si era limitato a descriver le condotte di Bitonti, che avrebbe ottenuto pagamenti dalle società attenzionate per suoi compensi professionali, senza argomentare alcunchè sulle inferenze che da ciò potesse trarsi circa gli elementi costitutivi delle relative fattispecie di reato, in particolare con riferimento al collegamento causale tra il pagamento delle spettanze e il dissesto della società; analogamente, quanto al reato di cui al capo G), dalla lettura dell'ordinanza genetica emergeva che Bítonti avrebbe ricevuto dalle società fallite circa euro 108.500,00 fatturati per onorari e consulenze, senza che nulla venisse argomentato in ordine al nesso causale tra tali condotte e il reato di cui all'art. 648 ter cod.pen. 1.3 Il difensore lamenta violazione dell'art. 274 cod.proc.pen., visto che entrambe le autorità giudiziarie parevano sorvolare sul fatto che Bitonti, che avrebbe commesso i reati nella sua veste di avvocato, era stato radiato dall'ordine degli avvocati in data 18.9.2020 e che quindi il pericolo di recidiva specifica era del tutto scongiurato, o quanto meno ridimensionato nella sua portata rispetto alla valutazione operata dalle autorità giudiziarie, fatto che avrebbe potuto comportare una conclusione differente anche in ordine alla scelta sulla misura cautelare da applicarsi.2.

Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Giova immediatamente evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti." (Sez.6, Sentenza n. 10590 del 13/12/2017, PM in proc.

Liccardo e altri, Rv. 272596 - 01).

Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver ripercorso le motivazioni dell'ordinanza impugnata ed elencato le intercettazioni inutilizzabili ha poi rilevato che, al netto delle conversazioni ritenute inutilizzabili, per quanto riguarda i reati, di cui ai capi C (bancarotta fraudolenta ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), E ed F (bancarotta per distrazione dei beni della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., G (autoriciclaggio delle attività economiche di [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.)le vicende relative alle società aventi ad oggetto le attività imprenditoriali esercitate dalla famiglia Mio sono state ricostruite sulla base della consulenza tecnica del Pubblico Ministero, che a sua volta ha analizzato i dati forniti dai curatori fallimentari, da cui è stato ricostruito che sia nella fase prefallimentare che in quella post fallimentare "sono state poste in essere una serie di operazioni anomale, anche mediante l'utilizzo sistematico di società terze, di diritto bulgaro, che hanno determinato una fuoriuscita di beni (anche denaro) dai patrimoni delle società fallite, mentre numerosi beni immobili di proprietà dei Mio come persone fisiche sono stati conferiti in un trust amministrato sempre da una società bulgara" (pag.33 ordinanza impugnata), attività tutte orchestrate da Bitonti; per quanto poi riguarda il reato associativo, il Tribunale ha osservato che "la cooptazione di Intermite e di Gallesi da parte di Bitonti è al pari chiara (ad esempio) nelle conversazioni -sicuramente utilizzabili- perché trasmesse al G.i.p. e a questo Tribunale- di cui alle progr. 10101 e 10278"; che gli "illeciti rapporti tra Bitonti e [OSCURATO:PERSONA] emergono parimenti dalla conversazione di cui alla progr. 4389 -utilizzabile- nella quale gli interlocutori Bitonti e [OSCURATO:PERSONA] cercano un escamotage al fine di fare pervenire la somma di 10mila euro senza che figuri alcuna attività di consulenza, avendo a mente la necessità di non fare figurare un pagamento di servizio di consulenze perché la società [OSCURATO:PERSONA] risulta in quel momento in concordato preventivo omologato e pertanto ogni uscita di denaro deve essere documentata e giustificabile contabilmente"; che nelle conversazioni di cui alle progr. 5334 e 2119 "Bitonti informa prima Intermite e poi Lovatì del buon andamento della pratica di rateizzazione del debito di imposta, ottenuto grazie all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA]" (pag.35 ordinanza impugnata), traendo quindi la conclusione che della sussistenza dei gravi indizi di cui al reato ex art. 416 cod.pen.

Su tutti queste motivazioni il ricorso è assolutamente generico, posto che si limita a contestare l'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari, ma nulla dice in ordine agli elementi sopra evidenziati dal Tribunale del Riesame. 1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, vi è ampia motivazione del Tribunale del Riesame nelle pagine 37 e seguenti, sia in relazione al requisito della concretezza che a quello della attualità delle esigenze: il fatto che Bitonti non eserciti più la professione di avvocato appare del tutto irrilevante, visto il suo ruolo di artefice e dominus della vicenda; a tale proposito si deve precisare che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (vedi sul punto Sez.3, sentenza n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata l'8 settembre 2021, il Tribunale di Bologna annullava l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi A), B), D), I), J), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U), W), X), Y), Z) e A2) dell'incolpazione provvisoria, confermando l'ordinanza in relazione ai reati di cui ai capi C), E), F), G) e A3) dell'imputazione provvisoria, per i quali era stata applicata a Bitonti la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al principio dell'autonoma valutazione del giudice; osserva che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena era composta da 574 pagine, delle quali 562 altro non erano che la mera e semplice trascrizione del file contenente la richiesta di applicazione della misura cautelare del Pubblico Ministero e le ultime 12 pagine erano state riservate alle argomentazioni (assenti, e in alcuni casi meramente apparenti) in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari per più di 20 capi dì imputazione e ben 29 indagati. Con riferimento all'associazione a delinquere di cui al capo A3) il difensore rileva che il Tribunale, pur avendo rilevato che il giudice per le indagini preliminari non aveva precisato le singole fonti probatorie e perché le stesse dessero conto della effettiva sussistenza degli elementi costitutivi della associazione e della posizione apicale rivestita da Bitonti, aveva confermato l'ordinanza impugnata perché la difesa non avrebbe indicato "perché, ove non si avesse adottato la denunciata tecnica a critica di motivazione si sarebbe pervenuti a conclusione alternativa lecita rispetto a quella formulata nel provvedimento impugnato" (pag.25); non si comprendeva quindi quale onere potesse imporsi alla difesa, che aveva rilevato che se il giudice avesse debitamente valutato gli elementi probatori in atti, non sarebbe certo giunto a sostenere l'esistenza di un'associazione a delinquere; in tutta l'ordinanza vi era una sola affermazione, del tutto superficiale, sul coinvolgimento dì Bitonti nell'associazione e il [OSCURATO:PERSONA] aveva annullato l'ordinanza genetica in relazione all'associazione a delinquere con riferimento agli atri indagati coinvolti, così "confessando" che la doglianza prospettata non doveva essere relegata ad una dimensione formalistica; era poi incomprensibile perché il Tribunale avesse ritenuto assolto l'onere di allegazione da parte della difesa per gli altri reati e non per il reato di cui all'art. 416 cod.pen., visto che le argomentazioni difensive erano le medesime. 1.2 Il difensore, relativamente ai delitti in materia fallimentare di cui ai capi C), E), F), osserva che il giudice per le indagini preliminari non aveva spiegato in alcun modo da quali elementi potesse desumersi -tenendo a mente che si trattava di concorso dell'extraneus nel reato proprio del fallito- quali fossero stati i comportamenti del legale in cui si dovesse apprezzare un contributo materiale o morale agli atti di distrazione e/o di dolosa causazione del fallimento; sul punto, il Tribunale di Bologna si era limitato a riportare stralci dell'ordinanza impugnata nonché massime giurisprudenziali che nulla avevano a che vedere con la partecipazione del legale alle condotte distrattive delle società poi dichiarate fallite. In particolare, con riferimento al delitto di cui al capo C), ove Bitonti era indagato per aver asseritamente ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. euro 201.969,98 a titolo di compensi professionali dovuti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non era dato sapere quale fosse il collegamento causale tra il suddetto pagamento e l'aggravio del dissesto societarìo, tale ritenere l'avvocato concorrente nel reato fallimentare; anche con riferimento ai capi E) e F), il giudice si era limitato a descriver le condotte di Bitonti, che avrebbe ottenuto pagamenti dalle società attenzionate per suoi compensi professionali, senza argomentare alcunchè sulle inferenze che da ciò potesse trarsi circa gli elementi costitutivi delle relative fattispecie di reato, in particolare con riferimento al collegamento causale tra il pagamento delle spettanze e il dissesto della società; analogamente, quanto al reato di cui al capo G), dalla lettura dell'ordinanza genetica emergeva che Bítonti avrebbe ricevuto dalle società fallite circa euro 108.500,00 fatturati per onorari e consulenze, senza che nulla venisse argomentato in ordine al nesso causale tra tali condotte e il reato di cui all'art. 648 ter cod.pen. 1.3 Il difensore lamenta violazione dell'art. 274 cod.proc.pen., visto che entrambe le autorità giudiziarie parevano sorvolare sul fatto che Bitonti, che avrebbe commesso i reati nella sua veste di avvocato, era stato radiato dall'ordine degli avvocati in data 18.9.2020 e che quindi il pericolo di recidiva specifica era del tutto scongiurato, o quanto meno ridimensionato nella sua portata rispetto alla valutazione operata dalle autorità giudiziarie, fatto che avrebbe potuto comportare una conclusione differente anche in ordine alla scelta sulla misura cautelare da applicarsi.2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Giova immediatamente evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti." (Sez.6, Sentenza n. 10590 del 13/12/2017, PM in proc. Liccardo e altri, Rv. 272596 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver ripercorso le motivazioni dell'ordinanza impugnata ed elencato le intercettazioni inutilizzabili ha poi rilevato che, al netto delle conversazioni ritenute inutilizzabili, per quanto riguarda i reati, di cui ai capi C (bancarotta fraudolenta ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), E ed F (bancarotta per distrazione dei beni della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., G (autoriciclaggio delle attività economiche di [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.)le vicende relative alle società aventi ad oggetto le attività imprenditoriali esercitate dalla famiglia Mio sono state ricostruite sulla base della consulenza tecnica del Pubblico Ministero, che a sua volta ha analizzato i dati forniti dai curatori fallimentari, da cui è stato ricostruito che sia nella fase prefallimentare che in quella post fallimentare "sono state poste in essere una serie di operazioni anomale, anche mediante l'utilizzo sistematico di società terze, di diritto bulgaro, che hanno determinato una fuoriuscita di beni (anche denaro) dai patrimoni delle società fallite, mentre numerosi beni immobili di proprietà dei Mio come persone fisiche sono stati conferiti in un trust amministrato sempre da una società bulgara" (pag.33 ordinanza impugnata), attività tutte orchestrate da Bitonti; per quanto poi riguarda il reato associativo, il Tribunale ha osservato che "la cooptazione di Intermite e di Gallesi da parte di Bitonti è al pari chiara (ad esempio) nelle conversazioni -sicuramente utilizzabili- perché trasmesse al G.i.p. e a questo Tribunale- di cui alle progr. 10101 e 10278"; che gli "illeciti rapporti tra Bitonti e [OSCURATO:PERSONA] emergono parimenti dalla conversazione di cui alla progr. 4389 -utilizzabile- nella quale gli interlocutori Bitonti e [OSCURATO:PERSONA] cercano un escamotage al fine di fare pervenire la somma di 10mila euro senza che figuri alcuna attività di consulenza, avendo a mente la necessità di non fare figurare un pagamento di servizio di consulenze perché la società [OSCURATO:PERSONA] risulta in quel momento in concordato preventivo omologato e pertanto ogni uscita di denaro deve essere documentata e giustificabile contabilmente"; che nelle conversazioni di cui alle progr. 5334 e 2119 "Bitonti informa prima Intermite e poi Lovatì del buon andamento della pratica di rateizzazione del debito di imposta, ottenuto grazie all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA]" (pag.35 ordinanza impugnata), traendo quindi la conclusione che della sussistenza dei gravi indizi di cui al reato ex art. 416 cod.pen. Su tutti queste motivazioni il ricorso è assolutamente generico, posto che si limita a contestare l'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari, ma nulla dice in ordine agli elementi sopra evidenziati dal Tribunale del Riesame. 1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, vi è ampia motivazione del Tribunale del Riesame nelle pagine 37 e seguenti, sia in relazione al requisito della concretezza che a quello della attualità delle esigenze: il fatto che Bitonti non eserciti più la professione di avvocato appare del tutto irrilevante, visto il suo ruolo di artefice e dominus della vicenda; a tale proposito si deve precisare che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (vedi sul punto Sez.3, sentenza n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01). 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma
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