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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14251/2022

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a seguente ORDINANZA Distanze legali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16955/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, largo dei Lombardi, n. 4; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.R.L. (PA.: 06103151004), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

B. Riitano, in Roma, v.

R. Romei, n. 19; - contro ricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5951/2016 (pubblicata in data 7 ottobre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 352/2011 il Tribunale di Velletri-sez. dist. di Anzio, decidendo sulla causa introdotta dal [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., condannava quest'ultima a demolire le opere di ampliamento del fabbricato di sua proprietà (sito in Nettuno) - e specificamente del montacarichi - sino al rispetto della distanza tra le costruzioni di mt. 3,00 e dal confine di mt. 5,00, rigettando le )\1 restanti domande attinenti alle denunciate violazioni di altre distanze e condannando la 77j 17' convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore per la diminuzione della volumetria edificabile in caso di sua sopraelevazione, liquidato in euro 34.050,00, oltre che al pagamento della metà delle spese processuali, compensandole per la residua metà.

2. Decidendo sull'appello formulato dal citato Pontificio delle [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell'appellata società (che proponeva, a sua volta, appello incidentale), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5951/2016 (pubblicata il 7 ottobre 2016), rigettava entrambi i gravami.

Quanto all'appello principale la Corte laziale ne ravvisava la genericità salvo che per la censura sulla compensazione parziale delle spese disposta con la sentenza di primo grado, confermando, in ogni caso, la correttezza di quest'ultima con riferimento al solo riconoscimento dei danni per la edificazione dei nuovi volumi da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] (conseguenti alla chiusura del quinto piano e alla costruzione del sesto piano), non sussistendo le condizioni per ordinarne la demolizione, e rilevando, altresì, che alcuna idonea e tempestiva censura era stata avanzata in ordine alla misura del danno come liquidato, nonché la legittimità della operata compensazione delle spese per metà, in virtù del parziale accoglimento della domanda attorea.

Il giudice di appello riteneva, inoltre, infondati tutti i motivi dedotti con il gravame incidentale alla stregua della sufficiente prospettazione delle cause dei danni vantati dalla controparte e della correttezza della ritenuta prevalente soccombenza della società [OSCURATO:SOCIETA], tale da legittimare la sua condanna al pagamento della metà delle spese del giudizio di prime cure.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimata [OSCURATO:SOCIETA].

Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame su un fatto decisivo della controversia che era stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata considerazione delle risultanze della c.t.u. svolta in primo grado, dalla quale dovevano ritenersi chiaramente evincibili le violazioni delle distanze avuto riguardo all'inosservanza della prescrizione stabilita dall'art. 20 delle N.T.A. del P.R. del Comune di Nettuno, nonostante tale questione fosse stata specificamente dedotta con l'atto di appello ed il cui accertamento avrebbe dovuto condurre anche alla condanna alla demolizione delle opere illegittimamente realizzate sull'immobile confinante con destinazione alberghiera.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., nonché dell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione del P.R. del Comune di Nettuno.

In particolare, il ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'impugnata sentenza per non aver ravvisato la violazione delle norme sulle distanze e di quelle regolamentari, integranti le disposizioni codicistiche, in relazione all'ampliamento della cubatura eseguito al quinto piano, alla sopraelevazione del fabbricato confinante e alle ulteriori opere illegittime emergenti dalla relazione del c.t.u., la quale avrebbe dovuto comportare il riconoscimento della doppia tutela reale e risarcitoria e non soltanto di quest'ultima.

3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha lamentato - con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., oltre che dell'art. 9 del D.M. n. 1444/'68, sul presupposto che la Corte di appello non aveva accertato la violazione della distanza minima inderogabile di 10 metri tra pareti finestrate, adottando le conseguenti statuizioni.

4. Rileva il collegio che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi, sono fondati e devono, perciò, essere accolti per le ragioni che seguono.

Per come si evince dalla motivazione della impugnata sentenza di appello, il giudice di secondo grado, conformemente alla decisione di primo grado, ha limitato il suo ambito di valutazione della domanda così originariamente proposta dal [OSCURATO:PERSONA] alla sola violazione delle distanze riconducibile alla costruzione di un montacarichi sulla proprietà limitrofa della società Isa 2000, riconoscendo alla parte attrice un mera tutela risarcitoria conseguente all'accertata illegittima chiusura del quinto piano nell'immobile confinante e alla sopraelevazione con la edificazione di un nuovo piano.

Senonché, va osservato che la Corte di appello - pur a fronte della prospettazione di una serie di violazioni delle distanze legali ricollegate specificamente al mancato rispetto delle prescrizioni previste dal vigente art. 20 delle norme tecniche di attuazione del piano regolare del Comune di Nettuno (da ritenersi norma integrativa delle previsioni generali codicistiche), che stabilivano un distacco minimo dai confini di proprietà di mt. 5,00 e che aveva costituito oggetto di apposito accertamento attraverso la disposta c.t.u. - non ha tenuto conto della pluralità di queste domande e, oltretutto, non ha proceduto ad alcuna disamina delle dedotte violazioni in relazione alla citata norma regolamentare delle N.T.A.

In particolare, va posto in risalto che l'appellante (odierna ricorrente), oltre alla deduzione dell'illegittimità della realizzata sopraelevazione, aveva denunciato le ulteriori illegittimità riguardanti, al di là di quella concernente il montacarichi (l'unica effettivamente accertata con le sentenze di merito), l'ampliamento delle finestre già esistenti, l'apertura di una nuova finestra sul lato di fronte all'edificio di sua proprietà, la realizzazione sulla proprietà contigua di un nuovo volume di riempimento unitamente ad altre opere di supporto inerenti la posa in opera di scale di emergenza, il tutto in rapporto alla mancata osservanza del distacco minimo dal confine di mt. 5,00, come prescritto dal richiamato articolo delle N.T.A.

L'accertamento di tutte le prospettate violazioni avevano costituito - come già messo in luce - oggetto di indagine mediante c.t.u., che, correttamente, aveva tenuto presente la suddetta prescrizione dell'art. 20 delle N.T.A.

Pertanto, al fine di verificare la sussistenza delle denunciate violazioni in rapporto all'osservanza o meno di tale prescrizione urbanistica locale, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere ad uno specifico accertamento della esistenza o meno di dette violazioni per effetto dell'applicabilità di tale prescrizione, che, invece, non risulta nemmeno menzionata nel percorso motivazionale dell'impugnata sentenza, così incorrendo nell'omesso esame dei fatti decisivi riconducibili all'accertamento delle indicate violazioni e nella denunciata violazione degli artt. 872 e 873 c.c. in rapporto all'operatività della più volte menzionata prescrizione locale.

E' appena il caso di sottolineare che, sul piano giuridico è, innanzitutto, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni o come spazio tra le medesime o come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché inserite in un contesto normativo volto a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile, perché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati e, pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino (cfr., tra le tante, Cass. n. 17390/2004, Cass. n. 1073/2009 e, da ultimo, Cass. n. 13624/2021).

E', quindi, incontroverso che, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione del valore della proprietà medesima (v., ad es.

Cass. n. 25475/2010 e Cass. n. 21501/2018).

Quindi, la Corte laziale non avrebbe potuto limitarsi al solo accertamento della violazione della distanza legale determinata dall'installazione del montacarichi (senza che, oltretutto, risulti indicato il parametro normativo a tal fine tenuto presente) e al riconoscimento della tutela risarcitoria dipendente dagli effetti negativi incidenti sulla proprietà dell'attuale ricorrente prodotti dalla eseguita sopraelevazione, ma - valutata l'applicabilità in concreto, nella vicenda in discorso, della prescrizione di cui all'art. 20 delle N.T.A. del P.R. del Comune di Nettuno - avrebbe dovuto accertare la sussistenza o meno delle altre denunciate violazioni delle distanze legali e, di conseguenza, verificare l'emergenza dei presupposti per il riconoscimento della doppia tutela ripristinatoria e risarcitoria.

Per queste ragioni i primi due motivi devono essere accolti.

5. Il terzo ed ultimo motivo è, invece, inammissibile perché introduce una questione nuova relativa alla violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, non risultando mai dedotta nei precedenti gradi di giudizio risolvendosi, in effetti, in una reiterazione di massime completamente avulse dalla vicenda processuale.

6. In definitiva, per le complessive argomentazioni svolte, vanno accolti i prime due motivi e dichiarato inammissibile il terzo; da ciò consegue la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione alle censure ritenute fondate ed il rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso, a seg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Distanze legali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16955/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, largo dei Lombardi, n. 4; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.R.L. (PA.: 06103151004), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. B. Riitano, in Roma, v. R. Romei, n. 19; - contro ricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5951/2016 (pubblicata in data 7 ottobre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 352/2011 il Tribunale di Velletri-sez. dist. di Anzio, decidendo sulla causa introdotta dal [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., condannava quest'ultima a demolire le opere di ampliamento del fabbricato di sua proprietà (sito in Nettuno) - e specificamente del montacarichi - sino al rispetto della distanza tra le costruzioni di mt. 3,00 e dal confine di mt. 5,00, rigettando le )\1 restanti domande attinenti alle denunciate violazioni di altre distanze e condannando la 77j 17' convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore per la diminuzione della volumetria edificabile in caso di sua sopraelevazione, liquidato in euro 34.050,00, oltre che al pagamento della metà delle spese processuali, compensandole per la residua metà. 2. Decidendo sull'appello formulato dal citato Pontificio delle [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell'appellata società (che proponeva, a sua volta, appello incidentale), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5951/2016 (pubblicata il 7 ottobre 2016), rigettava entrambi i gravami. Quanto all'appello principale la Corte laziale ne ravvisava la genericità salvo che per la censura sulla compensazione parziale delle spese disposta con la sentenza di primo grado, confermando, in ogni caso, la correttezza di quest'ultima con riferimento al solo riconoscimento dei danni per la edificazione dei nuovi volumi da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] (conseguenti alla chiusura del quinto piano e alla costruzione del sesto piano), non sussistendo le condizioni per ordinarne la demolizione, e rilevando, altresì, che alcuna idonea e tempestiva censura era stata avanzata in ordine alla misura del danno come liquidato, nonché la legittimità della operata compensazione delle spese per metà, in virtù del parziale accoglimento della domanda attorea. Il giudice di appello riteneva, inoltre, infondati tutti i motivi dedotti con il gravame incidentale alla stregua della sufficiente prospettazione delle cause dei danni vantati dalla controparte e della correttezza della ritenuta prevalente soccombenza della società [OSCURATO:SOCIETA], tale da legittimare la sua condanna al pagamento della metà delle spese del giudizio di prime cure. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimata [OSCURATO:SOCIETA]. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame su un fatto decisivo della controversia che era stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata considerazione delle risultanze della c.t.u. svolta in primo grado, dalla quale dovevano ritenersi chiaramente evincibili le violazioni delle distanze avuto riguardo all'inosservanza della prescrizione stabilita dall'art. 20 delle N.T.A. del P.R. del Comune di Nettuno, nonostante tale questione fosse stata specificamente dedotta con l'atto di appello ed il cui accertamento avrebbe dovuto condurre anche alla condanna alla demolizione delle opere illegittimamente realizzate sull'immobile confinante con destinazione alberghiera. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., nonché dell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione del P.R. del Comune di Nettuno. In particolare, il ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'impugnata sentenza per non aver ravvisato la violazione delle norme sulle distanze e di quelle regolamentari, integranti le disposizioni codicistiche, in relazione all'ampliamento della cubatura eseguito al quinto piano, alla sopraelevazione del fabbricato confinante e alle ulteriori opere illegittime emergenti dalla relazione del c.t.u., la quale avrebbe dovuto comportare il riconoscimento della doppia tutela reale e risarcitoria e non soltanto di quest'ultima. 3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha lamentato - con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., oltre che dell'art. 9 del D.M. n. 1444/'68, sul presupposto che la Corte di appello non aveva accertato la violazione della distanza minima inderogabile di 10 metri tra pareti finestrate, adottando le conseguenti statuizioni. 4. Rileva il collegio che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi, sono fondati e devono, perciò, essere accolti per le ragioni che seguono. Per come si evince dalla motivazione della impugnata sentenza di appello, il giudice di secondo grado, conformemente alla decisione di primo grado, ha limitato il suo ambito di valutazione della domanda così originariamente proposta dal [OSCURATO:PERSONA] alla sola violazione delle distanze riconducibile alla costruzione di un montacarichi sulla proprietà limitrofa della società Isa 2000, riconoscendo alla parte attrice un mera tutela risarcitoria conseguente all'accertata illegittima chiusura del quinto piano nell'immobile confinante e alla sopraelevazione con la edificazione di un nuovo piano. Senonché, va osservato che la Corte di appello - pur a fronte della prospettazione di una serie di violazioni delle distanze legali ricollegate specificamente al mancato rispetto delle prescrizioni previste dal vigente art. 20 delle norme tecniche di attuazione del piano regolare del Comune di Nettuno (da ritenersi norma integrativa delle previsioni generali codicistiche), che stabilivano un distacco minimo dai confini di proprietà di mt. 5,00 e che aveva costituito oggetto di apposito accertamento attraverso la disposta c.t.u. - non ha tenuto conto della pluralità di queste domande e, oltretutto, non ha proceduto ad alcuna disamina delle dedotte violazioni in relazione alla citata norma regolamentare delle N.T.A. In particolare, va posto in risalto che l'appellante (odierna ricorrente), oltre alla deduzione dell'illegittimità della realizzata sopraelevazione, aveva denunciato le ulteriori illegittimità riguardanti, al di là di quella concernente il montacarichi (l'unica effettivamente accertata con le sentenze di merito), l'ampliamento delle finestre già esistenti, l'apertura di una nuova finestra sul lato di fronte all'edificio di sua proprietà, la realizzazione sulla proprietà contigua di un nuovo volume di riempimento unitamente ad altre opere di supporto inerenti la posa in opera di scale di emergenza, il tutto in rapporto alla mancata osservanza del distacco minimo dal confine di mt. 5,00, come prescritto dal richiamato articolo delle N.T.A. L'accertamento di tutte le prospettate violazioni avevano costituito - come già messo in luce - oggetto di indagine mediante c.t.u., che, correttamente, aveva tenuto presente la suddetta prescrizione dell'art. 20 delle N.T.A. Pertanto, al fine di verificare la sussistenza delle denunciate violazioni in rapporto all'osservanza o meno di tale prescrizione urbanistica locale, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere ad uno specifico accertamento della esistenza o meno di dette violazioni per effetto dell'applicabilità di tale prescrizione, che, invece, non risulta nemmeno menzionata nel percorso motivazionale dell'impugnata sentenza, così incorrendo nell'omesso esame dei fatti decisivi riconducibili all'accertamento delle indicate violazioni e nella denunciata violazione degli artt. 872 e 873 c.c. in rapporto all'operatività della più volte menzionata prescrizione locale. E' appena il caso di sottolineare che, sul piano giuridico è, innanzitutto, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni o come spazio tra le medesime o come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché inserite in un contesto normativo volto a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile, perché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati e, pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino (cfr., tra le tante, Cass. n. 17390/2004, Cass. n. 1073/2009 e, da ultimo, Cass. n. 13624/2021). E', quindi, incontroverso che, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione del valore della proprietà medesima (v., ad es. Cass. n. 25475/2010 e Cass. n. 21501/2018). Quindi, la Corte laziale non avrebbe potuto limitarsi al solo accertamento della violazione della distanza legale determinata dall'installazione del montacarichi (senza che, oltretutto, risulti indicato il parametro normativo a tal fine tenuto presente) e al riconoscimento della tutela risarcitoria dipendente dagli effetti negativi incidenti sulla proprietà dell'attuale ricorrente prodotti dalla eseguita sopraelevazione, ma - valutata l'applicabilità in concreto, nella vicenda in discorso, della prescrizione di cui all'art. 20 delle N.T.A. del P.R. del Comune di Nettuno - avrebbe dovuto accertare la sussistenza o meno delle altre denunciate violazioni delle distanze legali e, di conseguenza, verificare l'emergenza dei presupposti per il riconoscimento della doppia tutela ripristinatoria e risarcitoria. Per queste ragioni i primi due motivi devono essere accolti. 5. Il terzo ed ultimo motivo è, invece, inammissibile perché introduce una questione nuova relativa alla violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, non risultando mai dedotta nei precedenti gradi di giudizio risolvendosi, in effetti, in una reiterazione di massime completamente avulse dalla vicenda processuale. 6. In definitiva, per le complessive argomentazioni svolte, vanno accolti i prime due motivi e dichiarato inammissibile il terzo; da ciò consegue la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione alle censure ritenute fondate ed il rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso, a seg
Sentenza Cassazione n. 14251/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris