Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 14026/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 14506-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 26228/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con istanza del 5 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha richiesto la correzione dell'errore materiale commesso nella redazione della motivazione della sentenza n. 26228 del 16 ottobre 2019 nella parte in cui, nello svolgimento dei fatti di causa, riferisce la domanda a "Giuseppe" Iandolo; stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., mente comunicata al ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, con la quale si è altresì disposto la notifica, a cura del richiedente, dell'istanza e dei relativi atti al Ministero dell'Interno. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto agli incombenti posti a suo carico ed ha depositato copia degli atti notificati al Ministero il quale non ha resistito all'accoglimento dell'istanza di correzione;

2. l'istanza va pertanto accolta nei termini indicati nel ricorso poiché l'errata indicazione delle generalità del ricorrente è, evidentemente, frutto di errore materiale;

3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.

Un. n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 26228 del 16 ottobre 2019 nel senso che a pag. 1 ( pag. 3 se si considera l'intestazione), secondo rigo dei «[OSCURATO:PERSONA]» lì dove è scritto «la domanda di [OSCURATO:PERSONA]» si deve leggere «la domanda di [OSCURATO:PERSONA]».

Manda alla cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sidente Lucia osito DEPCS;[OSCURATO:PERSONA] • 4 MAG 2022 IL C.;',.',1.CELLIERE E [OSCURATO:PERSONA] '‘'ncerizc, [OSCURATO:PERSONA] mili ano Vi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 14506-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 26228/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con istanza del 5 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha richiesto la correzione dell'errore materiale commesso nella redazione della motivazione della sentenza n. 26228 del 16 ottobre 2019 nella parte in cui, nello svolgimento dei fatti di causa, riferisce la domanda a "Giuseppe" Iandolo; stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., mente comunicata al ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, con la quale si è altresì disposto la notifica, a cura del richiedente, dell'istanza e dei relativi atti al Ministero dell'Interno. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto agli incombenti posti a suo carico ed ha depositato copia degli atti notificati al Ministero il quale non ha resistito all'accoglimento dell'istanza di correzione; 2. l'istanza va pertanto accolta nei termini indicati nel ricorso poiché l'errata indicazione delle generalità del ricorrente è, evidentemente, frutto di errore materiale; 3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 26228 del 16 ottobre 2019 nel senso che a pag. 1 ( pag. 3 se si considera l'intestazione), secondo rigo dei «[OSCURATO:PERSONA]» lì dove è scritto «la domanda di [OSCURATO:PERSONA]» si deve leggere «la domanda di [OSCURATO:PERSONA]». Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sidente Lucia osito DEPCS;[OSCURATO:PERSONA] • 4 MAG 2022 IL C.;',.',1.CELLIERE E [OSCURATO:PERSONA] '‘'ncerizc, [OSCURATO:PERSONA] mili ano Vi
Decreto Cassazione n. 14026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris