CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 1965
Cassazione n. 04419/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], nato il 26/04/1965 a Capri, avverso la sentenza del 10/01/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio come da requisitoria scritta pure precedentemente rassegnata ; lette le conclusioni rassegnate per la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. L.[OSCURATO:PERSONA], che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso, o, in subordine, il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2024 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro cento di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 674 cod.pen., commesso in Anacapri, nel 2015 con permanenza. 2. D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia tempestivo ricorso, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett e e d cod proc pen per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e per l'omessa valutazione di prove decisive. Il Tribunale ha fondato il suo convincimento sulle prove rappresentate dalla dichiarazione del teste Perilli e sulla documentazione acquisita col consenso delle parti, omettendo completamente di esaminare e valutare la documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 10 gennaio 2024, decisiva, in quanto consistente nelle relazioni del 27 settembre e del 30 agosto 2017, a firma del dott. Garofalo, Referente dell'[OSCURATO:PERSONA] — Distretto 24-, acquisita, su consenso delle parti, in luogo dell'esame testimoniale dello stesso. Attesa la decisività delle risultanze ivi descritte, si invoca l'annullamento della sentenza. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett b cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 674 cod.pen. e per violazione dell'art. 606, comma 1, lett e cod.proc.pen per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con cui è stata ritenuta integrata la fattispecie in contestazione. Il Tribunale ha del tutto apoditticamente ritenuto, a fronte del riconoscimento del rispetto delle autorizzazioni richieste da parte del ricorrente, che le immissioni olfattive provenienti dalla cappa fossero idonee a costituire molestia penalmente rilevante sulla base del criterio della stretta tollerabilità, laddove il regime valutativo da applicare è quello della normale tollerabilità. Tanto in difetto di una reale motivazione insufficiente risultando il semplice richiamo alla laconica dichiarazione del teste di p.g. La difesa invoca, pertanto, anche per tale motivo, l'annullamento della sentenza impugnata. 2.3. Col terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett b cod.proc.pen. in relazione all'art. 157 cod.pen. per omessa declaratoria della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, consumata in data antecedente alla sentenza, anche tenuto presente il periodo di sospensione ex art. 159 dal 13.9.2023 al 10.1.2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta l'errata valutazione di prova decisiva, costituita dalle due relazioni a firma del dott. Garofalo, della Asl territorialmente competente. Premette che alla base della decisione la deposizione di Perilli, Comandante della stazione dei Carabinieri di Anacapri -e la relazione a sua firma acquisita agli atti su consenso delle parti-, il quale, insieme con il responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'ASL di Capri, dott Garofalo, a seguito di denuncia effettuata da Ferraro, effettuò il sopralluogo presso l'attività di ristorazione L'Angolo del Gusto, di cui il ricorrente era titolare. Il contenuto della deposizione -in quanto resa da testimone ritenuto attendibile per le motivazioni esplicitate in sentenza- è stato ritenuto inequivocabile quanto alla attestazione della fuoriuscita di odori molesti dallo sbocco della cappa del ristorante, in relazione al cui impianto di estrazione di fumi, due note, una del Comune l'altra dell'ASL, davano atto del mancato rispetto della normativa vigente. 2. Assume il ricorrente, innanzi tutto, violazione di legge per omessa valutazione delle prove decisive allegate dalla difesa, consistenti nelle due note a firma del funzionario ASL, Garofalo, coautore del sopralluogo presso l'esercizio commerciale dell'imputato, nella prima delle quali in particolare, quella del 30 agosto 2017 relativa al sopralluogo effettuato il precedente 11 luglio 2017, emergerebbe, soltanto, la necessità dello spostamento dello sbocco della cappa della strada sul tetto dello stabile, ma non "fuoriuscite di fumi ed odori particolarmente apprezzabili". Assunto, questo la cui forza dimostrativa sarebbe stata svilita dal giudicante, con errore valutativo idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Ciò di cui si duole la difesa è, dunque, la valutazione delle prove disponibili, proponendone una diversa e a sé più favorevole, mercè la lettura di un dato, ossia la pretesa asserzione dell'assenza di fuoriuscite di fumi ed odori particolarmente apprezzabili, che, invero, neppure risulta dagli stralci delle note come riprodotti in ricorso testualmente e che adduce a fondamento delle proprie recriminazioni. Ciò che ivi si legge, infatti, è, solo, la circostanza che dal sopralluogo effettuato era emersa "la necessità che tale sbocco (sbocco della cappa a servizio dell'esercizio n.d.e.) sia trasferito dalla sede attuale al di sopra del tetto dell'esercizio, dotandolo di idoneo sistema di filtrazione e collocandola in posizione che rispetti la vigente normativa ...", dal che, logicamente, si desume l'assenza del prescritto idoneo sistema di filtrazione, verosimilmente potenzialmente causa di emissioni moleste, mentre la predicata assenza di fumi e odori molesti è sì attestata, non all'esterno, bensì all'interno dell'esercizio, come chiaramente risultante sempre dal testo della nota come riportato dalla stessa difesa : "ci si portava di nuovo all'interno in prossimità della cappa constatando che non c'erano fuoriuscite di fumi ed odori particolarmente apprezzabili". Non corrisponde perciò a realtà la denunciata discrasia tra prove disponibili e relativa valutazione resa in sentenza, nel corpo della cui motivazione si dà atto della compiuta sinergica valutazione della piattaforma probatoria disponibile, in quanto portata dalla pubblica accusa e dalla difesa. Il motivo in discussione, il primo svolto, è allora palesemente inammissibile, in quanto la doglianza, qualificata in termini di mancata assunzione di prova decisiva, dissimula la richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio. Si osserva e ribadisce che nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come quelli precedentemente illustrati) che concernono la valutazione degli elementi di prova, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Né risulta fondata la censura in termini di difetto o insufficienza della motivazione che, stringata, rende comunque efficacemente e senza aporie logiche ragione del percorso motivazione adottato, con perfetta aderenza alle risultanze probatorie. Il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 — 01; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Spezzacatena, Rv. 255096 - 01). 3. Col secondo motivo la difesa lamenta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 674 cod.pen nonchè il correlato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di reato contestata. A proposito delle molestie olfattive occorre rifarsi, secondo prospettazione difensiva che cita la giurisprudenza in materia di questa Corte (Sez 3, n. 23582/20), al criterio della 'normale tollerabilità' e non a quello della 'stretta tollerabilità'. Il tribunale, con la sentenza impugnata, ammesso implicitamente il rispetto delle prescritte autorizzazioni da parte dell'imputato, avrebbe apoditticamente affermato l'attitudine delle immissioni olfattive provenienti dalla cappa a costituire molestia penalmente rilevante sulla base dell'ultimo dei cennati criteri, peraltro senza spiegare — e in ciò risiederebbe il denunciato vizio di motivazione- su quali argomenti probatori tale convincimento è fondato (insufficiente risultando la laconica dichiarazione del teste di p.g.) ed omettendo qualsivoglia motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato. Ribaditi i limiti della deducibilità del vizio di motivazione come graniticamente risultanti dalla giurisprudenza di questa Corte, ed osservato che non risulta, nella specie, il rispetto della normativa di settore relativa alle emissioni in atmosfera, si rileva che il bene giuridico oggetto di tutela è la sicurezza pubblica, con la prevista punizione di chi -per quanto qui rileva-, nei casi non consentiti dalla legge provochi emissioni di gas, vapori o fumo, con le potenzialità lesive di cui alla norma. La contravvenzione prevista dall'art. 674 cod.pen. dunque è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste 'olfattive' che superino il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod.civ. si che, esemplificativamente, è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di continue immissioni, in un appartamento, di fumi ed odori di cucina provenienti da appartamento confinante (cfr, Sez 3, n. 14467 del 24/03/2017, Sez. 3, n. 34896 del 27/09/2011 e, prima, più diffusamente, Sez 3, n. 971 del 13/01/2015 che ha affermato che «è configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di "molestie olfattive" mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell'emissione, del criterio della "stretta tollerabilità", e non invece, di quello della "normale tollerabilità" previsto dall'art. 844 cod.civ. attesa l'inidoneità di quest'ultimo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente e alla salute umana». E' quanto afferma la sentenza impugnata che ha dunque fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte, con motivazione compiuta e scevra da aporie logiche. Ne consegue l'inammissibilità anche del motivo appena discusso. 4. Col terzo ed ultimo motivo la difesa assume l'intervenuto decorso del termine di prescrizione in epoca antecedente alla sentenza. Nel capo di imputazione si legge che il reato è commesso in Anacapri nel 2015 ed è tuttora permanente. Il teste Perilli, con dichiarazione resa in udienza il 10 gennaio 2024 supportata da documentazione acquisita in pari data, attestava la permanenza dello sbocco illegittimo all'ottobre 2018. All'udienza del 10 gennaio 2024, nel corso dell'escussione della parte civile, veniva prodotta la SCIA depositata al Comune di Anacapri il 31/01/2019, con cui l'imputato comunicava, a quella data, l'inizio dei lavori per la regolarizzazione prescritta. Sono altresì da considerare i quattro mesi di sospensione, dal 13 settembre 2023 al 10 gennaio 2024, sicchè palesemente il reato non poteva essersi prescritto al 10 gennaio 2024, in quanto il termine dì prescrizione, ordinariamente individuato nell'ottobre 2023, quando sarebbero ordinariamente decorsi i cinque anni dalla data della prima constatazione del reato, deve considerarsi slittato al 31 gennaio 2024, ove si consideri che lo stesso è stato accertato nella sua permanenza in tale data proprio in virtù della sopra ricordata documentazione consistente nella SCIA prodotta al Comune di Anacapri, termini, comunque, cui occorre aggiungere i quasi quattro mesi di sospensione, dal 13 settembre 2023 al 10 gennaio 2024. Anche questo motivo è, dunque, palesemente infondato. 5. Il ricorso è dunque manifestamente inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti. Ne consegue l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor