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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 1973

Cassazione n. 12315/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1973 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto genericamente proposto in ordine alla affermazione di responsabilità non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni articolate in sentenza in ordine agli indici della destinazione a terzi dello stupefacente( v. pg. 5 e ss.); Ritenuto che il secondo motivo sul diniego della causa ex art. 131-bis c.p è del tutto generica rispetto alle sue ragioni ( v pg. 6 della sentenza); Ritenuto, infine, che il terzo motivo sulla recidiva è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questione di fatto ( v. pg. 9 della sentenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] r-U.[OSCURATO:PERSONA]![OSCURATO:PERSONA] C il..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1973 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto genericamente proposto in ordine alla affermazione di responsabilità non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni articolate in sentenza in ordine agli indici della destinazione a terzi dello stupefacente( v. pg. 5 e ss.); Ritenuto che il secondo motivo sul diniego della causa ex art. 131-bis c.p è del tutto generica rispetto alle sue ragioni ( v pg. 6 della sentenza); Ritenuto, infine, che il terzo motivo sulla recidiva è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto per questione di fatto ( v. pg. 9 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] r-U.[OSCURATO:PERSONA]![OSCURATO:PERSONA] C il..
Sentenza Cassazione n. 12315/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris