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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06494/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32369 del Ruolo Generale dell’anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliate, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 319/20 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, pubblicata in data 9 marzo 2020.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.319/20, pubblicata in data 9 marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 288/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, con la quale era stato respinto il ricorso intentato dal contribuente avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria numero 08720181460000003004, emesso in dipendenza del mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali, aventi ad oggetto plurimi tributi, dovuti e non corrisposti nel periodo intercorso tra l’anno 1993 e l’anno 2004.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di impugnazione.

3. L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Pisa resistono, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

4. Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bisc.p.c., il ricorrente instava per la decisione e la causa, udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026, veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.

2. Con il primo motivo il ricorrente prospetta - ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.- la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la corte regionale toscana reputato ritualmente effettuata la notificazione delle cartelle esattoriali, avvenuta nei confronti di una persona dichiaratasi sua coniuge, “pure in assenza dell’inoltro della comunicazione informativa a mezzo raccomandata”.

3. Il motivo è inammissibile.

3.1. Ed, infatti, i giudici di secondo grado, sulla scorta di un accertamento fattuale non suscettibile di essere sindacato in questa sede, hanno ricostruito, reputandole conformi al modello legale, le attività notificatorie, evidenziando come sussistesse la “prova, attesa la documentazione all’uopo versata in atti”, del fatto che “il messo notificatore” avesse inoltrato “la necessaria comunicazione di avvenuta notifica a mezzo raccomandata” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina

3.2. A questo proposito, è opportuno rammentare che non è possibile, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o diomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sollecitare il giudice di legittimità ad una rivalutazione dei fatti storici effettuata dalle corti di merito, giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).

Con la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dalle corti territoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione delle prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22).

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.- la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., per avere l’autorità giudiziaria di secondo grado reputato erroneamente che le comunicazioni informative fossero state inviate, in mancanza di prova dell’effettiva spedizione delle raccomandate.

5. Il motivo è inammissibile.

5.1. Anch’esso, infatti, sotto la parvenza di una adombrata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sollecita una revisione dell’accertamento fattuale -asseritamente erroneo- compiuto dalla corte di merito.

5.2. Vale la pena di ricordare, peraltro, che l’eventuale erroneità dell’apprezzamento del materiale probatorio non è suscettibile di denuncia neppure ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo per il giudizio, né, tanto meno, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., che dà rilievo, in relazione all’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c., unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti - diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 23940/17, Cass. n. 27458/18 e Cass. n. 7090/22).

Né il ricorrente ha prospettato un vero e proprio travisamento delle risultanze processuali, che implica non già una rivalutazione dei fatti, inammissibile, come si è già avuto modo di dire, in sede di legittimità, ma la constatazione o l’accertamento della diversità ed inconciliabilità dell’informazione probatoria riportata ed utilizzata dall’autorità giudiziaria di merito per fondare la decisione rispetto a quella emergente dagli atti di causa specificamente indicati e rappresentati nel ricorso (cfr. Cass. n. 10749/15, Cass. n. 1163/20, Cass. n. 3796/20 e Cass. n. 25310/22, secondo le quali, in questi casi, il giudizio di legittimità non è destinato a dispiegarsi in virtù della valutazione di una o più prove, ma dell’accertamento del travisamento, sussistendo un dato probatorio non equivoco ed insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi).

6. Con il terzo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, il ricorrente deduce -ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.-la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per essere intervenuta la decadenza dall’esercizio delle pretese tributarie ex adverso azionate, e degli artt. 2946 e 2948 c.c., per essere maturata la prescrizione dei relativi crediti.

7. I motivi - che, come si è detto, sono esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni sulle quali poggiano-sono infondati.

7.1. Ed, infatti, non essendo state tempestivamente impugnate le cartelle esattoriali, ritualmente notificate al contribuente, tutte le questioni inerenti alla decadenza ed alla prescrizione non potevano essere utilmente esaminate dall’autorità giudiziaria adita, stante la definitività dei suddetti atti.

Lo stesso ricorrente, del resto, argomentando le sue difese, ha evidenziato come “tutte le altre domande” -quelle, cioè, veicolate nel processo attraverso i motivi di impugnazione ulteriori e diversi rispetto a quelli attinenti alla contestata ritualità della notificazione delle cartelle esattoriali- fossero state rigettate “in quanto aventi come comune presupposto logico-giuridico quello dell’irregolarità della notificazione delle cartelle esattoriali”.

7.2. Ad ogni modo, vale la pena di rammentare che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione di esso, è assolutamente preclusa, in virtù del principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad un altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cass. n. 3005/20, Cass. n. 37259/21, Cass. n. 13260/22, Cass. n. 34902/23 e Cass. n. 22108/24).

8. Con il quinto motivo il ricorrente assume -ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.- la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, come novellato dal d.lgs. n. 58 del 2011, per non essere stata rilevata dalla corte di prossimità la nullità della notificazione delle ingiunzioni di pagamento, effettuata da un operatore privato, in epoca antecedente al 10 settembre 2017, in cui “fornitore del servizio universale senza eccezioni” era la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed, in epoca successiva, “in mancanza di prova della licenza individuale dell’operatore privato”.

9. Il motivo è inammissibile.

9.1. Nella sentenza impugnata, infatti, non è rinvenibile alcun accenno alla questione della notificazione delle ingiunzioni di pagamento: è possibile ritenere, quindi, che il ricorrente non si sia confrontato adeguatamente con la decisione, non avendo articolato un motivo di impugnazione congruo e corrispondente al tenore della motivazione che sorregge il dictumgiudiziale.

9.2. Oltre tutto, ai sensi dell’art. 366, comma primo, num. 6, c.p.c., il contribuente avrebbe dovuto specificare se tale questione -a maggior ragione perché, come si è detto, non è rinvenibile, nella pronuncia impugnata, alcun accenno ad essa- fosse stata prospettata - anche in relazione alla dedotta mancanza di prova di una licenza individuale da parte dell’operatore privato che avrebbe provveduto a curare le attività di notificazione- nei precedenti gradi di merito ed in quali termini (cfr. Cass. n. 18541/24).

10. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.

11. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo a mente che, relativamente all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], le spese sono prenotate a debito, trattandosi di amministrazioni pubbliche che fruiscono di tale beneficio, mentre, relativamente al Comune di Pisa, devono essere riconosciuti al suo difensore gli oneri riflessi in sostituzione dell’Iva e della [OSCURATO:PERSONA], essendo stato patrocinato -il summenzionato ente controricorrente- dalla sua avvocatura interna (cfr. Cass., sez. un., n. 3592/23).

12. In virtù del richiamo fatto dall’art. 380 - bis , comma terzo, c.p.c., il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art.96, comma terzo, c.p.c., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, della somma di euro 4.000,00.

12.1. Inoltre, in applicazione del combinato disposto degliartt. 380-bis, comma terzo, e 96, comma quarto, c.p.c. , il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00.

12.2. E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis,comma terzo, c.p.c., che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata in sede di decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 28540/23).

E ciò nonostante la suddetta norma non preveda l’applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate, che resta affidata al vaglio delle peculiarità del caso concreto (che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione delle sanzioni, stante la palese inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso e dell’istanza del contribuente - nemmeno compiutamente motivata in relazione ai diversi profili passati in rassegna nella proposta- tendente comunque ad ottenere la decisione), in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avuto riguardo, in particolare, all’omogeneità delle ragioni decisorie rispetto al contenuto di tale proposta (cfr. Cass. n. 23078/25).

13. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori, se dovuti, e spese prenotate a debito; condanna il ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Pisa, delle spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri riflessi sulle voci e nella misura previste per legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Pisa), della somma di euro 4.000,00; condanna il ricorrente a versare, in favore della cassa delle ammende, la somma di euro 2.000,00; dà atto della sussistenza dei presupposti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32369 del Ruolo Generale dell’anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliate, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 319/20 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, pubblicata in data 9 marzo 2020. Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.319/20, pubblicata in data 9 marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 288/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, con la quale era stato respinto il ricorso intentato dal contribuente avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria numero 08720181460000003004, emesso in dipendenza del mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali, aventi ad oggetto plurimi tributi, dovuti e non corrisposti nel periodo intercorso tra l’anno 1993 e l’anno 2004. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di impugnazione. 3. L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Pisa resistono, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. 4. Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bisc.p.c., il ricorrente instava per la decisione e la causa, udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026, veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento. 2. Con il primo motivo il ricorrente prospetta - ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.- la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la corte regionale toscana reputato ritualmente effettuata la notificazione delle cartelle esattoriali, avvenuta nei confronti di una persona dichiaratasi sua coniuge, “pure in assenza dell’inoltro della comunicazione informativa a mezzo raccomandata”. 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. Ed, infatti, i giudici di secondo grado, sulla scorta di un accertamento fattuale non suscettibile di essere sindacato in questa sede, hanno ricostruito, reputandole conformi al modello legale, le attività notificatorie, evidenziando come sussistesse la “prova, attesa la documentazione all’uopo versata in atti”, del fatto che “il messo notificatore” avesse inoltrato “la necessaria comunicazione di avvenuta notifica a mezzo raccomandata” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3.2. A questo proposito, è opportuno rammentare che non è possibile, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o diomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sollecitare il giudice di legittimità ad una rivalutazione dei fatti storici effettuata dalle corti di merito, giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25). Con la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dalle corti territoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione delle prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22). 4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.- la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., per avere l’autorità giudiziaria di secondo grado reputato erroneamente che le comunicazioni informative fossero state inviate, in mancanza di prova dell’effettiva spedizione delle raccomandate. 5. Il motivo è inammissibile. 5.1. Anch’esso, infatti, sotto la parvenza di una adombrata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sollecita una revisione dell’accertamento fattuale -asseritamente erroneo- compiuto dalla corte di merito. 5.2. Vale la pena di ricordare, peraltro, che l’eventuale erroneità dell’apprezzamento del materiale probatorio non è suscettibile di denuncia neppure ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo per il giudizio, né, tanto meno, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., che dà rilievo, in relazione all’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c., unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti - diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 23940/17, Cass. n. 27458/18 e Cass. n. 7090/22). Né il ricorrente ha prospettato un vero e proprio travisamento delle risultanze processuali, che implica non già una rivalutazione dei fatti, inammissibile, come si è già avuto modo di dire, in sede di legittimità, ma la constatazione o l’accertamento della diversità ed inconciliabilità dell’informazione probatoria riportata ed utilizzata dall’autorità giudiziaria di merito per fondare la decisione rispetto a quella emergente dagli atti di causa specificamente indicati e rappresentati nel ricorso (cfr. Cass. n. 10749/15, Cass. n. 1163/20, Cass. n. 3796/20 e Cass. n. 25310/22, secondo le quali, in questi casi, il giudizio di legittimità non è destinato a dispiegarsi in virtù della valutazione di una o più prove, ma dell’accertamento del travisamento, sussistendo un dato probatorio non equivoco ed insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi). 6. Con il terzo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, il ricorrente deduce -ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.-la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per essere intervenuta la decadenza dall’esercizio delle pretese tributarie ex adverso azionate, e degli artt. 2946 e 2948 c.c., per essere maturata la prescrizione dei relativi crediti. 7. I motivi - che, come si è detto, sono esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni sulle quali poggiano-sono infondati. 7.1. Ed, infatti, non essendo state tempestivamente impugnate le cartelle esattoriali, ritualmente notificate al contribuente, tutte le questioni inerenti alla decadenza ed alla prescrizione non potevano essere utilmente esaminate dall’autorità giudiziaria adita, stante la definitività dei suddetti atti. Lo stesso ricorrente, del resto, argomentando le sue difese, ha evidenziato come “tutte le altre domande” -quelle, cioè, veicolate nel processo attraverso i motivi di impugnazione ulteriori e diversi rispetto a quelli attinenti alla contestata ritualità della notificazione delle cartelle esattoriali- fossero state rigettate “in quanto aventi come comune presupposto logico-giuridico quello dell’irregolarità della notificazione delle cartelle esattoriali”. 7.2. Ad ogni modo, vale la pena di rammentare che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione di esso, è assolutamente preclusa, in virtù del principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad un altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cass. n. 3005/20, Cass. n. 37259/21, Cass. n. 13260/22, Cass. n. 34902/23 e Cass. n. 22108/24). 8. Con il quinto motivo il ricorrente assume -ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.- la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, come novellato dal d.lgs. n. 58 del 2011, per non essere stata rilevata dalla corte di prossimità la nullità della notificazione delle ingiunzioni di pagamento, effettuata da un operatore privato, in epoca antecedente al 10 settembre 2017, in cui “fornitore del servizio universale senza eccezioni” era la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed, in epoca successiva, “in mancanza di prova della licenza individuale dell’operatore privato”. 9. Il motivo è inammissibile. 9.1. Nella sentenza impugnata, infatti, non è rinvenibile alcun accenno alla questione della notificazione delle ingiunzioni di pagamento: è possibile ritenere, quindi, che il ricorrente non si sia confrontato adeguatamente con la decisione, non avendo articolato un motivo di impugnazione congruo e corrispondente al tenore della motivazione che sorregge il dictumgiudiziale. 9.2. Oltre tutto, ai sensi dell’art. 366, comma primo, num. 6, c.p.c., il contribuente avrebbe dovuto specificare se tale questione -a maggior ragione perché, come si è detto, non è rinvenibile, nella pronuncia impugnata, alcun accenno ad essa- fosse stata prospettata - anche in relazione alla dedotta mancanza di prova di una licenza individuale da parte dell’operatore privato che avrebbe provveduto a curare le attività di notificazione- nei precedenti gradi di merito ed in quali termini (cfr. Cass. n. 18541/24). 10. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato. 11. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo a mente che, relativamente all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], le spese sono prenotate a debito, trattandosi di amministrazioni pubbliche che fruiscono di tale beneficio, mentre, relativamente al Comune di Pisa, devono essere riconosciuti al suo difensore gli oneri riflessi in sostituzione dell’Iva e della [OSCURATO:PERSONA], essendo stato patrocinato -il summenzionato ente controricorrente- dalla sua avvocatura interna (cfr. Cass., sez. un., n. 3592/23). 12. In virtù del richiamo fatto dall’art. 380 - bis , comma terzo, c.p.c., il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art.96, comma terzo, c.p.c., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, della somma di euro 4.000,00. 12.1. Inoltre, in applicazione del combinato disposto degliartt. 380-bis, comma terzo, e 96, comma quarto, c.p.c. , il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00. 12.2. E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis,comma terzo, c.p.c., che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata in sede di decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 28540/23). E ciò nonostante la suddetta norma non preveda l’applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate, che resta affidata al vaglio delle peculiarità del caso concreto (che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione delle sanzioni, stante la palese inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso e dell’istanza del contribuente - nemmeno compiutamente motivata in relazione ai diversi profili passati in rassegna nella proposta- tendente comunque ad ottenere la decisione), in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avuto riguardo, in particolare, all’omogeneità delle ragioni decisorie rispetto al contenuto di tale proposta (cfr. Cass. n. 23078/25). 13. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori, se dovuti, e spese prenotate a debito; condanna il ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Pisa, delle spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri riflessi sulle voci e nella misura previste per legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Pisa), della somma di euro 4.000,00; condanna il ricorrente a versare, in favore della cassa delle ammende, la somma di euro 2.000,00; dà atto della sussistenza dei presupposti d
Sentenza Cassazione n. 06494/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris