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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42896/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; letta la rinuncia del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], alla istanza di trattazione orale; RITENUVO" [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 16 aprile 2019 dal Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.110, 56 e 476 cod. pen. (capo b), così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale reato consumato, e per il delitto di cui all'art.476 cod. pen. (capo c), nonché la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 476 cod. pen. (capo a), così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale reato consumato, condannandole alla pena di giustizia.

A [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, in concorso tra loro, la prima quale operatrice sanitaria presso la residenza sanitaria assistenziale [OSCURATO:PERSONA] in Milano, e la seconda quale responsabile sanitaria della stessa struttura, tentato di falsificare il contenuto della cartella clinica della paziente [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, su indicazione della Muzzoni, la Bonacina aveva provveduto ad inserire dati falsi in due documenti denominati mini mental state examination indicanti lo stato di lucidità della degente, riportando sul primo una valutazione di 28/30 retrodatata al 26 novembre 2015 e sul secondo una valutazione di 17/30 retrodatata al 24 novembre 2015.

A [OSCURATO:PERSONA] si contesta anche di avere, nella predetta qualità, contraffatto il fascicolo socio assistenziale e sanitario (FASAS) di [OSCURATO:PERSONA], spaginandolo e modificandone il contenuto; in particolare, i numeri di pagina del diario da pagina 175 sono stati modificati e la pagina 174 è stata inserita a posteriori; la pagina 174 in un'altra facciata riporta la valutazione medica a seguito di una caduta del 29 agosto 2015 sebbene la caduta non fosse tracciata con la scheda di segnalazione delle cadute; la annotazione del 24 aprile 2015 alle ore 11, in cui viene attestata la diagnosi di frattura del bacino, è in un foglio non numerato posizionato tra il foglio 117 ed il foglio 118; nel foglio 118 viene riportato che la paziente viene fatta deambulare e non presenta fratture; a pag. 37 l'annotazione medica successiva alla caduta del 10 agosto 2014 si trova inserita a margine delle annotazioni dell'OSS senza data e senza ora.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene, in relazione al delitto di cui al capo b), che il fatto non sussiste o l'imputata non lo ha commesso o che la stessa non è punibile ex art. 49 cod. pen. per inidoneità dell'azione.

In particolare, sostiene che l'imputata aveva il dovere di modificare i test somministrati dalla collaboratrice Bonacina, non condividendone l'esito; si trattava comunque di un'ipotesi di falso innocuo, insuscettibile di dar luogo a conseguenze dannose o pericolose.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene, in relazione al delitto di cui al capo c), che il fatto non sussiste o l'imputata non lo ha commesso.In particolare, deduce che lo «spaginamento» e l'inserimento di una pagina successivamente alla formazione dell'atto non integrano condotte di falsificazione; la mancata annotazione della caduta della Papaleo non era tale, in quanto non di caduta si trattava, ma di un urto; né poteva rilevare che un foglio del documento non fosse numerato, in quanto l'annotazione riportata su di esso era corretta e tanto bastava per escludere la falsificazione; neppure era provato il movente, indicato dai giudici del merito nella necessità di evitare conseguenze dannose che avrebbero potuto derivare dalle indagini avviate a seguito della denuncia sporta dai parenti della Papaleo dopo la morte di questa, atteso che la denuncia era stata archiviata e la perizia espletata escludeva una responsabilità della Muzzoni.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che nessun danno è derivato dal delitto alle parti civili, atteso che la denuncia per omicidio colposo era stata archiviata e mancava il nesso causale tra la condotta dell'imputata ed il danno lamentato dalle parti civili.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

3.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l'assenza del dolo.

L'imputata si era limitata ad attenersi ad un ordine di una sua superiore e comunque nessuna norma stabiliva quando il mini mental test examination dovesse essere somministrato o compilato; né il FASAS era equiparabile ad una cartella clinica.

In ogni caso la Bonacina non aveva alcun interesse a falsificare i documenti e neppure sapeva che fosse in corso un controllo ad opera dei Carabinieri nel mentre stava ottemperando a quanto richiestole dalla Muzzoni.

Doveva, quindi, escludersi il dolo.

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole di essere stata condannata alla rifusione delle spese del grado di appello in favore delle parti civili, sebbene queste abbiano indirizzato la loro domanda di risarcimento del danno esclusivamente nei confronti della Muzzoni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente osservarsi che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato all'istanza di trattazione orale.

Tale dichiarazione non produce effetto, in quanto, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost. (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207).

2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili poiché essi costituiscono la reiterazione dei motivi di appello già rigettati dalla Corte territoriale con argomentazioni adeguate, scevre di contraddizioni ed illogicità.

La ricorrente non si confronta affatto con tali ragioni e non muove alla sentenza di appello una critica argomentata.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Peraltro, laddove la ricorrente sostiene che la falsità non trova riscontro nelle deposizioni testimoniali o che non è provato che l'imputata fosse a conoscenza delle dichiarazioni rese dalla Canevari o che sia stata lei ad ommettere data ed ora di alcune annotazioni, la stessa deduce circostanze di fatto sollevando censure di merito che sono inammissibili in questa sede di legittimità.

3. Inammissibile è anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto anch'esso poggia sulla mancanza di prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta delittuosa ed il danno lamentato dalle parti civili, che è questione di merito inammissibile in questa sede.

4. Inammissibile è il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], poiché anche questa, nel dolersi dell'esito del giudizio di appello, si limita a reiterare le doglianze già formulate con l'appello e a sostenere che è indimostrato il dolo del reato e quindi a sollevare censure attinenti al merito.

Quanto alla compilazione del FASAS, deve osservarsi che esso tiene luogo, nelle RSA lombarde, della cartella clinica; deve essere costantemente aggiornato e ad esso si applicano tutte le regole e condizioni dovute per la tenuta e conservazione della documentazione sanitaria.

In particolare, tutti gli elementi costitutivi del FASAS devono essere tenuti all'interno dello stesso dossier e devono essere tempestivamente fruibili da parte degli operatori della RSA, dei servizi atti a garantire la continuità assistenziale e degli organismi di controllo.

5. È, invece, fondato il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente, all'esito del giudizio di primo grado, non è stata condannata al risarcimento del danno in favore delle parti civili, che si sono costituite esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che, sebbene il suo appello sia stato rigettato, non può ritenersi sussistente una sua soccombenza nei confronti delle parti civili, cosicché non può trovare applicazione nei suoi riguardi, l'art. 541 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata in questa sede deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado di appello in favore delle parti civili, condanna che deve essere eliminata.

6. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., essendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rimasta soccombente nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la stessa deve essere condannata alla rifusione, in loro favore, delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese del grado di appello in favore delle parti civili, condanna che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; letta la rinuncia del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], alla istanza di trattazione orale; RITENUVO" [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 16 aprile 2019 dal Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.110, 56 e 476 cod. pen. (capo b), così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale reato consumato, e per il delitto di cui all'art.476 cod. pen. (capo c), nonché la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 476 cod. pen. (capo a), così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale reato consumato, condannandole alla pena di giustizia. A [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, in concorso tra loro, la prima quale operatrice sanitaria presso la residenza sanitaria assistenziale [OSCURATO:PERSONA] in Milano, e la seconda quale responsabile sanitaria della stessa struttura, tentato di falsificare il contenuto della cartella clinica della paziente [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, su indicazione della Muzzoni, la Bonacina aveva provveduto ad inserire dati falsi in due documenti denominati mini mental state examination indicanti lo stato di lucidità della degente, riportando sul primo una valutazione di 28/30 retrodatata al 26 novembre 2015 e sul secondo una valutazione di 17/30 retrodatata al 24 novembre 2015. A [OSCURATO:PERSONA] si contesta anche di avere, nella predetta qualità, contraffatto il fascicolo socio assistenziale e sanitario (FASAS) di [OSCURATO:PERSONA], spaginandolo e modificandone il contenuto; in particolare, i numeri di pagina del diario da pagina 175 sono stati modificati e la pagina 174 è stata inserita a posteriori; la pagina 174 in un'altra facciata riporta la valutazione medica a seguito di una caduta del 29 agosto 2015 sebbene la caduta non fosse tracciata con la scheda di segnalazione delle cadute; la annotazione del 24 aprile 2015 alle ore 11, in cui viene attestata la diagnosi di frattura del bacino, è in un foglio non numerato posizionato tra il foglio 117 ed il foglio 118; nel foglio 118 viene riportato che la paziente viene fatta deambulare e non presenta fratture; a pag. 37 l'annotazione medica successiva alla caduta del 10 agosto 2014 si trova inserita a margine delle annotazioni dell'OSS senza data e senza ora. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene, in relazione al delitto di cui al capo b), che il fatto non sussiste o l'imputata non lo ha commesso o che la stessa non è punibile ex art. 49 cod. pen. per inidoneità dell'azione. In particolare, sostiene che l'imputata aveva il dovere di modificare i test somministrati dalla collaboratrice Bonacina, non condividendone l'esito; si trattava comunque di un'ipotesi di falso innocuo, insuscettibile di dar luogo a conseguenze dannose o pericolose. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene, in relazione al delitto di cui al capo c), che il fatto non sussiste o l'imputata non lo ha commesso.In particolare, deduce che lo «spaginamento» e l'inserimento di una pagina successivamente alla formazione dell'atto non integrano condotte di falsificazione; la mancata annotazione della caduta della Papaleo non era tale, in quanto non di caduta si trattava, ma di un urto; né poteva rilevare che un foglio del documento non fosse numerato, in quanto l'annotazione riportata su di esso era corretta e tanto bastava per escludere la falsificazione; neppure era provato il movente, indicato dai giudici del merito nella necessità di evitare conseguenze dannose che avrebbero potuto derivare dalle indagini avviate a seguito della denuncia sporta dai parenti della Papaleo dopo la morte di questa, atteso che la denuncia era stata archiviata e la perizia espletata escludeva una responsabilità della Muzzoni. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che nessun danno è derivato dal delitto alle parti civili, atteso che la denuncia per omicidio colposo era stata archiviata e mancava il nesso causale tra la condotta dell'imputata ed il danno lamentato dalle parti civili. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l'assenza del dolo. L'imputata si era limitata ad attenersi ad un ordine di una sua superiore e comunque nessuna norma stabiliva quando il mini mental test examination dovesse essere somministrato o compilato; né il FASAS era equiparabile ad una cartella clinica. In ogni caso la Bonacina non aveva alcun interesse a falsificare i documenti e neppure sapeva che fosse in corso un controllo ad opera dei Carabinieri nel mentre stava ottemperando a quanto richiestole dalla Muzzoni. Doveva, quindi, escludersi il dolo. 3.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole di essere stata condannata alla rifusione delle spese del grado di appello in favore delle parti civili, sebbene queste abbiano indirizzato la loro domanda di risarcimento del danno esclusivamente nei confronti della Muzzoni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente osservarsi che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato all'istanza di trattazione orale. Tale dichiarazione non produce effetto, in quanto, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost. (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207). 2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili poiché essi costituiscono la reiterazione dei motivi di appello già rigettati dalla Corte territoriale con argomentazioni adeguate, scevre di contraddizioni ed illogicità. La ricorrente non si confronta affatto con tali ragioni e non muove alla sentenza di appello una critica argomentata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Peraltro, laddove la ricorrente sostiene che la falsità non trova riscontro nelle deposizioni testimoniali o che non è provato che l'imputata fosse a conoscenza delle dichiarazioni rese dalla Canevari o che sia stata lei ad ommettere data ed ora di alcune annotazioni, la stessa deduce circostanze di fatto sollevando censure di merito che sono inammissibili in questa sede di legittimità. 3. Inammissibile è anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto anch'esso poggia sulla mancanza di prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta delittuosa ed il danno lamentato dalle parti civili, che è questione di merito inammissibile in questa sede. 4. Inammissibile è il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], poiché anche questa, nel dolersi dell'esito del giudizio di appello, si limita a reiterare le doglianze già formulate con l'appello e a sostenere che è indimostrato il dolo del reato e quindi a sollevare censure attinenti al merito. Quanto alla compilazione del FASAS, deve osservarsi che esso tiene luogo, nelle RSA lombarde, della cartella clinica; deve essere costantemente aggiornato e ad esso si applicano tutte le regole e condizioni dovute per la tenuta e conservazione della documentazione sanitaria. In particolare, tutti gli elementi costitutivi del FASAS devono essere tenuti all'interno dello stesso dossier e devono essere tempestivamente fruibili da parte degli operatori della RSA, dei servizi atti a garantire la continuità assistenziale e degli organismi di controllo. 5. È, invece, fondato il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente, all'esito del giudizio di primo grado, non è stata condannata al risarcimento del danno in favore delle parti civili, che si sono costituite esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, sebbene il suo appello sia stato rigettato, non può ritenersi sussistente una sua soccombenza nei confronti delle parti civili, cosicché non può trovare applicazione nei suoi riguardi, l'art. 541 cod. proc. pen. La sentenza impugnata in questa sede deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado di appello in favore delle parti civili, condanna che deve essere eliminata. 6. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., essendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rimasta soccombente nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la stessa deve essere condannata alla rifusione, in loro favore, delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese del grado di appello in favore delle parti civili, condanna che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
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