CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];287 - controricorrente -avverso la sentenza n. 410/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/02/2022 R.G.N. 3111/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Asl di Frosinone dal[OSCURATO:DATA_NASCITA], assunta con incarico di operatore professionale diprima categoria, collaboratore infermiere professionaleNumero registro generale 19865/2022incaricato, ruolo 30, livello D4, ha agito in giudizio per Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 8322/2026chiedere l’accertamento del proprio diritto a essere Data pubblicazione 03/04/2026inquadrata al livello superiore DS del CCNL del compartosanità dal 16.8.2001, o da diversa data ritenuta di giustizia,con conseguente condanna di parte datoriale al pagamentodelle relative differenze retributive e contributive,comprensive dell’indennità di coordinamento.2. Ha dedotto di aver ricoperto dal 10.2.2000 funzioni dicaposala in forza degli incarichi conferiti con deliberazioni n.2825/1999 e n. 78/2001, e, dal 16.8.2001 a tutt’oggi, comefacente funzioni (prima presso il reparto di gastroenterologiaed endoscopia digestiva e poi presso quello di nefrologia edialisi dell’ospedale di Frosinone). In data 01.09.2001 è statainoltre inquadrata nel livello D come CollaboratoreProfessionale Infermiere.3. Il Tribunale, all’esito dell’attività istruttoria orale e delladisposta CTU, rilevata la prescrizione del diritto dellaricorrente per i periodi antecedenti a dicembre 2007, haaccertato l’espletamento di mansioni superiori (riconducibili allivello DS del CCNL del comparto sanità) dal 20.12.2007 al18.6.2013 e condannato la convenuta al pagamento dellacomplessiva somma lorda euro 20.015,00, oltre agli accessoridi legge e alle spese di lite.4. La Corte di appello di Roma ha respinto l’appello principaleproposto dall’ASL ed accolto quello incidentale dellalavoratrice, dichiarando il diritto della lavoratriceall’inquadramento nel livello economico DS dal 1.09.2003 conconseguente diritto a percepire il relativo trattamentoeconomico e l’indennità di coordinamento, ai sensi dell’art. 10co. 2 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal 1.9.2003.Numero registro generale 19865/2022Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per beneficiare Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 8322/2026dello sviluppo professionale previsto dall’art. 19 Ccnl 2004. Data pubblicazione 03/04/2026La Corte d’Appello di Roma ha, in particolare, per quel cheinteressa in questa sede, ritenuto:«-che il primo motivo di appello principale-con il quale è statacensurata la mancata declaratoria di nullità della domandaproposta nel giudizio di primo grado-non può essere accoltoavendo la [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso introduttivo del giudizio di primogrado chiaramente indicato sia l’oggetto della domanda(accertamento del diritto all’inquadramento nel superiorelivello Ds del ccnl del comparto sanità dal 16.08.2001 e alrelativo trattamento retributivo) sia i fatti e le norme su cui lastessa si fonda;-che correttamente il Tribunale di Frosinone ha consideratoeffettivamente svolte dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla data del[OSCURATO:DATA_NASCITA] le “reali funzioni di coordinamento riconosciute aisensi dell’art. 10 del ccnl del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguentesussistenza del diritto della [OSCURATO:PERSONA], pur a quella data ancorainquadrata in categoria C, al superiore inquadramentorichiesto.»4.1. Dunque, secondo il Collegio capitolino alla luce del noncontestato accertamento da parte del giudice di prime curedell’effettivo svolgimento alla data del 31.08.2001 di realifunzioni di coordinamento riconosciute ai sensi delmenzionato articolo, tale interpretazione consente comunquedi escludere il passaggio per saltum dalla categoria C a quellaDs essendo pur sempre necessario per beneficiare dellosviluppo professionale previsto dall’art. 19 CCNL 2004 essereinquadrati in categoria D almeno dalla data di entrata invigore del medesimo CCNL e tale condizione sussiste nel casodella [OSCURATO:PERSONA] che, come detto, era stata inquadrata nellaNumero registro generale 19865/2022categoria D dal 01.09.2001; quindi il passaggio alla categoria Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 8322/2026Ds a decorrere dal 01.09.2003 (come previsto dall’art. 19) Data pubblicazione 03/04/2026mantiene la sua intrinseca razionalità; di conseguenza comesussiste il diritto della [OSCURATO:PERSONA] a percepire l’indennità dicoordinamento ex art. 10 a decorrere dal settembre 2001deve ritenersi parimenti sussistente il diritto della medesimaall’inquadramento nel livello economico Ds con decorrenza dal01.09.2003 come previsto dalla citata disposizionecontrattuale; né a tale conclusione vale opporre il divieto dicui all’art. 52, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 165/2001,trattandosi di uno sviluppo professionale concordato in sededi contrattazione collettiva e dunque pienamente compatibilecon il contesto normativo di riferimento; le parti infine nonhanno contestato né la decorrenza dei crediti retributiviindicata dal primo giudice (nei limiti dell’eccepita prescrizionequinquennale) né la quantificazione degli stessi effettuata dalCTU nel giudizio di primo grado.4.2. Alla luce di tali considerazioni la Corte d’Appello harespinto l’appello principale ed accolto l’appello incidentaleaffermando il diritto della [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nellivello economico Ds dal 01.09.2003.5. La ASL domanda la cassazione della sentenza con ricorsoassistito da tre motivi, cui resiste la lavoratrice concontroricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e del CCNL comparto sanitàex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. ed omesso esame circa fattidecisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione frale parti ed attinenti alle effettive mansioni svolte dallalavoratrice ex art. 360 co. 1, n. 5 c.p.c.Numero registro generale 19865/2022La Corte di appello ha erroneamente riconosciuto alla Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 8322/2026lavoratrice il diritto alle differenze retributive, asseritamente Data pubblicazione 03/04/2026maturate per avere ella svolto mansioni inquadrabili nellasuperiore categoria DS in luogo della assegnata categoria D.Sia il Giudice di prime cure che la Corte d’Appello sono incorsenell’errore di ritenere che l’espletamento di mansioni superiorisia stato provato, con conseguente accertamento del dirittoalla percezione delle differenze retributive a tale titolomaturate. Ebbene, l’esame delle prove documentali etestimoniali raccolte in primo grado e riprodotte in appellodimostra il contrario, ovverosia che la lavoratrice non ha maisvolto mansioni superiori e che la medesima non ha maisvolto funzioni di coordinamento in autonomia, ma ha sempresvolto mansioni proprie del suo inquadramento in cat. C.Contrariamente a quanto rilevato dai giudici d’appello nonsono mai state affidate alla dipendente funzioni dicoordinamento con provvedimento formale dell’Azienda.Inoltre, le testimonianze del primo grado non hanno affattoconfermato l’espletamento di reali funzioni di coordinamento.1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.1.2. La censura di violazione e falsa applicazione di normelegislative e contrattuali manca di ogni indicazione delledisposizioni asseritamente violate da parte del giudice dimerito.1.3. Il motivo, inoltre, non si confronta col decisum dellasentenza impugnata che ha accertato il non contestatosvolgimento di effettive funzioni di coordinamentoriconosciute ai sensi dell’art. 10 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA], conla conseguente sussistenza del diritto della [OSCURATO:PERSONA], pur aquella data ancora inquadrata in categoria C, al superioreinquadramento richiesto. In altri termini, la censura nonaggredisce la sentenza nella misura in cui ha ritenuto nNuomner o registro generale 19865/2022Numero sezionale 287/2026contestato l’accertamento da parte del giudice di prime Ncuumreero di raccolta generale 8322/2026dell’effettivo svolgimento alla data del 31.08.2001 di reali Data pubblicazione 03/04/2026funzioni di coordinamento.1.4. Il motivo richiede, altresì, una diversa valutazione delleemergenze probatorie non sindacabile in sede di legittimità.1.5. Si osserva, inoltre, che il motivo realizza un’inammissibilecommistione fra argomenti di fatto e ragioni di diritto e nellaparte in cui sostiene che l’art. 19 del CCNL 2004 sarebbeinapplicabile ai dipendenti inquadrati al 31.8.2001 nellacategoria C contrasta con il principio di diritto affermato daquesta Corte (Cass. n. 5838 del 22/02/2022) secondo cui ildiritto al riconoscimento del livello DS, ai sensi dell'art. 19,lett. b), del CCNL. del comparto sanità del 19 aprile 2004,spetta anche ai dipendenti che, già inquadrati in categoria Cal 31.8.2001, siano transitati di diritto in categoria d pereffetto dell'art. 8, commi 1 e 2, del c.c.n.l. del 20.9.2001 esiano stati destinatari del riconoscimento, in base ad appositavalutazione aziendale ai sensi dell'art. 10, comma 7, diquest'ultimo CCNL, dello svolgimento, al 31.8.2001, di realifunzioni di coordinamento, con riconoscimento a far datadall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della conseguente indennità.1.6. Infine, per quanto riguarda il profilo di censura afferenteal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non può non rilevarsenel’inammissibilità per doppia conforme.2. Con il secondo motivo si deduce in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme didiritto e del CCNL comparto sanità.Precisamente ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. si rileva chela sentenza impugnata non ha esaminato la circostanzafondamentale ed incontestata dello svolgimento da parteNumero registro generale 19865/2022della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di mansioni di “infermiera [OSCURATO:PERSONA] sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 8322/2026di Ruolo cat. C al 31/8/2001”, giusta documentazione allegata Data pubblicazione 03/04/2026al fascicolo di parte. Ai sensi del punto 3 del predetto articoloessa ha violato e falsamente applicato la norma di diritto equella del contratto collettivo (art. 10 CCNL sanità 2000/2001ed art. 19 ccnl sanità 19.04.2004) applicabili al caso di specieinerente il diritto alla indennità di coordinamento.L’omesso inquadramento nella categoria D al 31.08.2001 el’omesso svolgimento a quella data di funzioni reali dicoordinamento a seguito di formale conferimento rendonoinapplicabile al caso di specie anche il diritto alla indennità dicoordinamento, dunque l’invocato art. 10 CCNL sanità 2000-2001, rendendo, pertanto, meritevole di censure anche su taliaspetti la pronuncia della Corte d’Appello di Roma.Inoltre, la sentenza impugnata risulta affetta da violazione efalsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivinazionali di lavoro, laddove opera una commistione,confusione e sovrapposizione fra l’inquadramento nellacategoria DS ed il diritto all’indennità di coordinamento. I dueistituti costituiscono fattispecie diverse e non sovrapponibili,e per il riconoscimento dell’inquadramento superiore sinecessita di prove stringenti; non è sufficiente applicare,come compiuto dalla Corte d’appello, il sinallagma: livello Ds= indennità di coordinamento.Infine, la pronuncia è errata perché il riconoscimento diinquadramento superiore nella categoria DS non comporta inautomatico il riconoscimento del diritto alla corresponsionedell’indennità di coordinamento.2.1. Anche tale motivo è inammissibile perché non siconfronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata esi fonda esclusivamente sulla contestazione dell’accertamentoNumero registro generale 19865/2022di merito in ordine allo svolgimento da parte della lavoratrice Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 8322/2026delle funzioni di coordinamento compiuto sia in primo grado Data pubblicazione 03/04/2026che in appello ai fini della applicazione delle richiamate normedi CCNL.2.2. Inoltre, con riferimento alla censura afferente al n. 5dell’art. 360, c.p.c. non si può non rilevare la doppiaconforme.In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazioneliquidate in € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 21 gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 19865/2022Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 8322/2026Data pubblicazione 03/04/2026