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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09140/2026

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liva, domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4123/2022depositata il 7/10/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di sei motivi,per la cassazione della sentenza n. 4123/2022 della Corte di appello diNapoli esponendo che:Numero registro generale 6011/2023Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 9140/2026Data pubblicazione 11/04/2026- avevano opposto due decreti ingiuntivi, per complessivi 18 milaeuro circa, ottenuti nei loro confronti da [OSCURATO:SOCIETA]. per ilpagamento di prestazioni di sdoganamento, presso il porto diNapoli, di merce loro destinata e proveniente dalla Cina;- avevano addotto di aver pagato, con effetto estintivo, in partecon assegni in parte in contanti, consegnati a GennaroPappalardo, con cui avevano intrattenuto, quale mediatore, irapporti per conto della creditrice;- avevano chiesto e ottenuto la chiamata in causa di quest’ultimo;- il Tribunale aveva rigettato le opposizioni condannando ilchiamato in causa al pagamento, in favore degli opponenti, dellaminor somma di 9 mila euro, a titolo d’indebito arricchimento;- la Corte di appello aveva rigettato il gravame osservando che:- gli opponenti avevano pagato a persona diversa dal creditoresenza che vi fossero circostanze univoche idonee a configurare unaffidamento, quali una procura, autorizzazioni o lettere dipresentazione al fine di ricevere pagamenti;- la creditrice non aveva ratificato il pagamento né se ne eragiovata, fatta eccezione per un assegno di 10 mila euroincassato;- i debitori non avrebbero dovuto pagare nelle mani di chi, purpresentandosi come rappresentante o mandatario di fatto delcreditore, non aveva preteso alcuna ricevuta, circostanza cheandava a escludere la loro buona fede;- non era stato provato dai debitori stessi il collegamento tral’assegno di 10 mila euro, consegnato a Pappalardo e incassatodalla società opposta, con i debiti oggetto dell’azione monitoria,tenuto conto dell’astrattezza del titolo e della pluralità deirapporti commerciali tra le parti, tanto più considerata la diversitàcon gli importi oggetto dei decreti ingiuntivi;Numero registro generale 6011/2023Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 9140/2026Data pubblicazione 11/04/2026- l’onere del creditore di provare la diversa imputazione delpagamento insorgeva logicamente dopo l’assolvimento, da partedel debitore, dell’esauriente prova del fatto estintivo in specie nelcaso di titoli astratti come gli assegni;- era risultata la consegna di 9 mila euro in contanti nelle mani diPappalardo, senza che quest’ultimo avesse a sua volta fattopervenire il denaro alla società [OSCURATO:SOCIETA];- dal che la conferma della decisione di prime cure;è rimasta intimata la società [OSCURATO:SOCIETA]Rilevato che:con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1188, 2697, c.c., 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbeerrato obliterando conclusivamente la risultata legittimazione del chiamatoin lite a ricevere i pagamenti con assegni anche incassati e contantiricevuti;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1188, 1189, 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte diappello avrebbe errato omettendo di considerare che il pagamentoricevuto dal creditore risultato apparente, in base a quanto allegato con laprima censura, aveva liberato i debitori;con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1176, 1188, 1189, 1193, 2729, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c.,poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare diconsiderare che la diversa imputazione del pagamento avvenuto conl’assegno di 10 mila euro era stata sollevata solo nel giudizio e del tuttogenericamente, senza indicare precisamente il diverso credito che sarebbestato soddisfatto;con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1188, 1189, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte di appelloavrebbe errato mancando di considerare che, posta la risultata apparenzaNumero registro generale 6011/2023Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 9140/2026Data pubblicazione 11/04/2026del creditore, avrebbero dovuto ritenersi estintivi anche i pagamenti incontanti risultati per 9 mila euro;con il quinto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c.,112, 115, 116, 360, primo comma, n. 5 c.p.c., poiché laCorte di appello avrebbe errato omettendo di apprezzare il risultatoincasso dell’ulteriore e pure documentato assegno di 2.100 euro;con il sesto motivo si prospetta violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamenteregolato le spese di lite considerata la fondatezza delle precedenticensure.Considerato che:Il ricorso è stato rinunciato, anche con sottoscrizioni personali delleparti ricorrenti;la rinuncia è stata notificata al difensore domiciliatario della parterimasta intimata;il giudizio di legittimità dev’essere dichiarato pertanto estinto senzadisposizioni sulle spese.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liva, domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4123/2022depositata il 7/10/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di sei motivi,per la cassazione della sentenza n. 4123/2022 della Corte di appello diNapoli esponendo che:Numero registro generale 6011/2023Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 9140/2026Data pubblicazione 11/04/2026- avevano opposto due decreti ingiuntivi, per complessivi 18 milaeuro circa, ottenuti nei loro confronti da [OSCURATO:SOCIETA]. per ilpagamento di prestazioni di sdoganamento, presso il porto diNapoli, di merce loro destinata e proveniente dalla Cina;- avevano addotto di aver pagato, con effetto estintivo, in partecon assegni in parte in contanti, consegnati a GennaroPappalardo, con cui avevano intrattenuto, quale mediatore, irapporti per conto della creditrice;- avevano chiesto e ottenuto la chiamata in causa di quest’ultimo;- il Tribunale aveva rigettato le opposizioni condannando ilchiamato in causa al pagamento, in favore degli opponenti, dellaminor somma di 9 mila euro, a titolo d’indebito arricchimento;- la Corte di appello aveva rigettato il gravame osservando che:- gli opponenti avevano pagato a persona diversa dal creditoresenza che vi fossero circostanze univoche idonee a configurare unaffidamento, quali una procura, autorizzazioni o lettere dipresentazione al fine di ricevere pagamenti;- la creditrice non aveva ratificato il pagamento né se ne eragiovata, fatta eccezione per un assegno di 10 mila euroincassato;- i debitori non avrebbero dovuto pagare nelle mani di chi, purpresentandosi come rappresentante o mandatario di fatto delcreditore, non aveva preteso alcuna ricevuta, circostanza cheandava a escludere la loro buona fede;- non era stato provato dai debitori stessi il collegamento tral’assegno di 10 mila euro, consegnato a Pappalardo e incassatodalla società opposta, con i debiti oggetto dell’azione monitoria,tenuto conto dell’astrattezza del titolo e della pluralità deirapporti commerciali tra le parti, tanto più considerata la diversitàcon gli importi oggetto dei decreti ingiuntivi;Numero registro generale 6011/2023Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 9140/2026Data pubblicazione 11/04/2026- l’onere del creditore di provare la diversa imputazione delpagamento insorgeva logicamente dopo l’assolvimento, da partedel debitore, dell’esauriente prova del fatto estintivo in specie nelcaso di titoli astratti come gli assegni;- era risultata la consegna di 9 mila euro in contanti nelle mani diPappalardo, senza che quest’ultimo avesse a sua volta fattopervenire il denaro alla società [OSCURATO:SOCIETA];- dal che la conferma della decisione di prime cure;è rimasta intimata la società [OSCURATO:SOCIETA]Rilevato che:con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1188, 2697, c.c., 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbeerrato obliterando conclusivamente la risultata legittimazione del chiamatoin lite a ricevere i pagamenti con assegni anche incassati e contantiricevuti;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1188, 1189, 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte diappello avrebbe errato omettendo di considerare che il pagamentoricevuto dal creditore risultato apparente, in base a quanto allegato con laprima censura, aveva liberato i debitori;con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1176, 1188, 1189, 1193, 2729, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c.,poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare diconsiderare che la diversa imputazione del pagamento avvenuto conl’assegno di 10 mila euro era stata sollevata solo nel giudizio e del tuttogenericamente, senza indicare precisamente il diverso credito che sarebbestato soddisfatto;con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1188, 1189, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte di appelloavrebbe errato mancando di considerare che, posta la risultata apparenzaNumero registro generale 6011/2023Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 9140/2026Data pubblicazione 11/04/2026del creditore, avrebbero dovuto ritenersi estintivi anche i pagamenti incontanti risultati per 9 mila euro;con il quinto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 c.c.,112, 115, 116, 360, primo comma, n. 5 c.p.c., poiché laCorte di appello avrebbe errato omettendo di apprezzare il risultatoincasso dell’ulteriore e pure documentato assegno di 2.100 euro;con il sesto motivo si prospetta violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamenteregolato le spese di lite considerata la fondatezza delle precedenticensure.Considerato che:Il ricorso è stato rinunciato, anche con sottoscrizioni personali delleparti ricorrenti;la rinuncia è stata notificata al difensore domiciliatario della parterimasta intimata;il giudizio di legittimità dev’essere dichiarato pertanto estinto senzadisposizioni sulle spese. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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