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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03359/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna per evasione (art. 385 cod. pen.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essersi allontanato dal luogo degli arresti donniciliari.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un motivo unico, la nullità della sentenza impugnata e il vizio di motivazione sul punto dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'appellante e al suo difensore d'ufficio.

3. li ricorrente ha presentato una memoria in cui ribadisce le sue conclusioni, evidenziando come, essendosi trattato di udienza celebrata ex art. 23-bis d.l. 137/20, così come integrato e prorogato dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il controllo della ritualità e del buon esito delle notifiche alle parti avrebbe dovuto essere vieppiù scrupoloso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).

3. Ciò premesso, come dedotto dal ricorrente, dagli atti risulta che entrambe le notifiche del decreto di citazione in appello - sia quella effettuata al difensore, sia quella effettuata all'appellante presso il domicilio eletto -, relative ad udienza celebrata con rito cartolare ex art. 23-bis d.l. 137/2020 (così come prorogato dall'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022), sono state inviate all'indirizzo PEC di un difensore omonimo ma diverso da quello di fiducia, e cioè a [OSCURATO:EMAIL] (appartenente a [OSCURATO:PERSONA], cl. 1974) anziché [OSCURATO:EMAIL] (appartenente a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978).

4. Non risultando la conoscenza, da parte dell'imputato, dalla vocatio in iudicium, deriva la lesione del diritto di difesa, da cui discende, a sua volta, la nullità assoluta, come tale insanabile, del decreto di citazione e degli atti conseguenti.

5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna per evasione (art. 385 cod. pen.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essersi allontanato dal luogo degli arresti donniciliari. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un motivo unico, la nullità della sentenza impugnata e il vizio di motivazione sul punto dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'appellante e al suo difensore d'ufficio. 3. li ricorrente ha presentato una memoria in cui ribadisce le sue conclusioni, evidenziando come, essendosi trattato di udienza celebrata ex art. 23-bis d.l. 137/20, così come integrato e prorogato dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il controllo della ritualità e del buon esito delle notifiche alle parti avrebbe dovuto essere vieppiù scrupoloso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). 3. Ciò premesso, come dedotto dal ricorrente, dagli atti risulta che entrambe le notifiche del decreto di citazione in appello - sia quella effettuata al difensore, sia quella effettuata all'appellante presso il domicilio eletto -, relative ad udienza celebrata con rito cartolare ex art. 23-bis d.l. 137/2020 (così come prorogato dall'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022), sono state inviate all'indirizzo PEC di un difensore omonimo ma diverso da quello di fiducia, e cioè a [OSCURATO:EMAIL] (appartenente a [OSCURATO:PERSONA], cl. 1974) anziché [OSCURATO:EMAIL] (appartenente a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978). 4. Non risultando la conoscenza, da parte dell'imputato, dalla vocatio in iudicium, deriva la lesione del diritto di difesa, da cui discende, a sua volta, la nullità assoluta, come tale insanabile, del decreto di citazione e degli atti conseguenti. 5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudi
Decreto Cassazione n. 03359/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris