CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 22924/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29073 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],avvocato, in giudizio senza il ministero di altro difensoreart. 86 c.p.c., domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore nominatonella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamenton. 122/2017 del Tribunale di Milano, rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimati riunito ad altro ricorso iscritto al medesimo n. 29073 R.G.anno 2019 proposto Sez. I–RG 29073/2019 camera di consiglio 11.5.2023 da: [OSCURATO:PERSONA],avvocato, in giudizio senza il ministero di altro difensore art. 86 c.p.c., domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Procedura di liquidazione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA],in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] intimato nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo controricorrente avverso il decreto pubblicato il 31 luglio 2019 e il successivo decreto recante la data del 23 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― In data 25 gennaio 2018 è stato omologato dal Tribunale di Milano, su domanda di [OSCURATO:PERSONA],l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardante il detto istante. Tale accordo prevedeva l’affidamento al gestore incaricato del patrimonio del soggetto sovraindebitato,comprendente la quota in comproprietà, pari al 46,40%,di un immobile, oltre che la partecipazione totalitaria dello stesso Tabellini, quale socio unico, nella società denominata [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, la quale era proprietaria della restante parte dell’immobile succitato. L’immobile era stato stimato nei seguenti valori: euro 7.595.055,34 per la quota di proprietà di Tabellini; euro Sez. I–RG 29073/2019 camera di consiglio 11.5.2023 9.831.820,00 per la quota di proprietà della società; euro 19.169.562,87per il lotto unico, apprezzato, così, in misura superiore alla somma algebrica di quanto ricavabiledalle vendite frazionate. L’immobile in questione è stato oggetto, per l’intero, di alcune proposte irrevocabili di acquisto da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha da ultimo formulato un’offerta avente ad oggetto il rilievo della partecipazione totalitaria di Tabellini in [OSCURATO:SOCIETA] per il corrispettivo di euro 50.000,00.A seguito di quest’ultima, il liquidatore ha proposto istanza al Giudice delegato ed è stato autorizzato con provvedimento del 1° aprile 2019 ad effettuare una procedura competitiva per la vendita della quota. Operato l’adempimento degli obblighi pubblicitari,è stata fissata un’asta e l’unica offerta pervenuta è risultata essere quella di [OSCURATO:PERSONA].r.l. , la quale si è resa quindi aggiudicataria della nominata partecipazione; l’esito della gara è stato comunicato a Tabellini a mezzo PEC. Il liquidatore e l’organismo di composizione della crisi hanno quindi convocatoinnanzi al notaio per il giorno 27 maggio 2019la società Leonessa e Tabellini . Nell’occasione,quest’ultimo ha dichiarato la propria in disponibilità alla stipula; è seguita informativa del liquidatore al Giudice delegato e istanza del medesimo liquidatore quanto alla stipula del negozio di acquisto della partecipazione totalitaria invito domino. Con provvedimento dell’11 giugno 2018 il Giudice delegato ha ritenut o irrilevante ilrifiuto di Tabellini alla stipula del contratto e ha disposto che il liquidatore prestasse il proprio consenso al perfezionamento dell’atto. Nel frattempo, in data 29 maggio 2019, Eurobusiness aveva formulato proposta irrevocabile di acquisto di tutto l’attivo della procedura di sovraindebitamento indicando in euro 10.208.729,23 il valore della porzione immobiliare facente capo a Tabellini: valore azzerato, quanto alla quota di [OSCURATO:SOCIETA], stante la consistenza del patrimonio netto della società, di segno negativo; assumendo di essere Sez. I–RG 29073/2019 camera di consiglio 11.5.2023 cessionaria di plurimi crediti vantati nei confronti del soggetto sovraindebitato, la detta società aveva precisato che il pagamento andava eseguito previa compensazione per euro 6.066.784,64 con i crediti acquistati dagli istituti bancari verso Tabellini e mediante rinuncia dei creditiverso lo stesso quale garante. Il provvedimento dell’11 giugno 2018 è stato reclamato da Tabellini avanti al Tribunale di Milano,il quale ha respinto il gravame. Il decreto del Tribunale sul reclamoè stato oggetto di ricorso per cassazione da parte di Tabellini, che ha fatto valere sei motivi di impugnazione. Ha resistito in giudizio il liquidatore della procedura di sovraindebitamento. 2. ― In seguito, ha avuto luogo una conversione della procedur a di composizione della crisi in procedura di liquidazione ex art. 14 quater l. n. 3/2012(infatti la procedura per la l i quidazione del patrimonio di Tabellini risulta essereparte resistente nel secondo giudizio). Nel corso di quest’ultima procedura, con provvedimento del 6 aprile 2020, il Giudice ha autorizzato il liquidatore all’avvio della procedura competitiva di vendita di lotto unico delle unità immobiliari di proprietà del debitore. Tabellini ha comunicato a l liquidatore che l’immobile costituiva prima casa, sicchéla procedura esecutiva doveva a suo avviso ritenersi sospesa ex art. 54 ter d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020. Investito della questione, il Giudice ha disposto darsi corso alle attività di liquidazione già programmate. È stato proposto un reclamo che il Tribunale di Milano ha respinto. Il decreto pronunciato è stato impugnato per cassazione da Tabellini con un ricorso articolato in tre motivi, cui ha resistito il liquidatore della procedura. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Stante la loro connessione, va disposta preliminarmente la Sez. I–RG 29073/2019 camera di consiglio 11.5.2023 riunione dei due giudizi, del resto iscritti al medesimo numero di ruolo generale. 2. ― I motivi posti a fondamento del primo ricorso si riassumono come segue. Primo motivo: difetto motivazionale rilevante, stante il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili circa un fatto decisivo del giudizio, rappresentato dai poteri del gestore in relazione al la partecipazione. Si deduce che il piano disciplinato dall’accordo omologato il 5 febbraio 2018 era preordinato alla vendita competitiva e unitaria dell’immobile e che esso non prevedeva affatto la vendita della partecipazione: con la conseguenza che il piano in questione non attribuivaal gestore alcun potere dispositivo quanto alla partecipazione stessa. Secondo motivo: travisamento della prova circa un fatto decisivo per il giudizio. Si lamenta che il Giudice del reclamoabbia affermato, contrariamente al vero, che l’immobile aveva costituito,per l’intero, oggetto di proposta irrevocabile di acquisto da parte di Eurobusiness per la somma complessiva di euro 22.000.000,00. Terzo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Sidenuncia che secondo il Tribunale il contraddittorio sarebbe stato instaurato correttamente, quando invece «risultava dagli attiche il liquidatore aveva solo notiziatoil sovraindebitato, proprietario della partecipazione, dell’autorizzazione a indirne la gara dopo averla già aggiudicata e di averlo invitato ad eseguireil trasferimento solo cinque giorni prima di quello fissato per la sottoscrizione del contratto, comunicandogli le due autorizzazioni solo un’ora prima di quella fissata per tale sottoscrizione». Quarto motivo: nullità del procedimento e del decreto per violazione dell’art. 101 l. fall.. Si deduce che il Giudice del reclamo abbia convalidato l’aggiudicazione della partecipazione trascurando che la gara non era stata preceduta da alcun contraddittorio con il proprietario Sez. I–RG 29073/2019 camera di consiglio 11.5.2023 della partecipazione stessa. Quinto motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il decreto impugnato è censurato per non avere il Tribunale rilevato che il piano disciplinato dall’accordoera rimasto in attua to . Sesto motivo: violazione dell’art. 13, commi 1 e 2, l. n. 3/2012. In sede di reclamo ― è lamentato ― si è ritenuto che le disposizioni sopra richiamatelegittimassero il liquidatore ad invitare il debitore al trasferimento della partecipazione «senza avergli mai comunicato prima i provvedimenti autorizzativi della gara e della vendita». 3. ― V a anzitutto osservato che i l ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto del 31 luglio 2019 è ammissibile, in quanto il ricorrente(che ha impugnato, unitariamente a detto decreto, quello di aggiudicazione del bene e la vendita di esso) contesta la decisione adottata in sede di reclamo assumendo che con detta pronunciasi sarebbe dato corso a un’esecuzione del piano in difformità dall’accordooggetto di omologazione. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare, in tema di concordato preventivo ― ma il rilievo appare spendibile anche con riferimento alla disciplina degli accordi con composizione della crisi di cui alla l. n. 3/2012 ― che è assog gettabile a ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento con cui il tribunale accolga o rigettiil reclamo proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal medesimo tribunale, dovendosi estendere il regime di ricorribilità applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 c.p.c. , per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili(Cass. 14 marzo 2011, n. 5993). 4. ― Passando all’esame delle censure fatte valere col ricorso si osserva quanto segue. 4.1 ― Il primo motivo è infondato. Per quanto qui rilevail Tribunale ha osservato: che la vendita Sez. I–RG 29073/2019 camera di consiglio 11.5.2023 competitiva della partecipazione di Tabellini in [OSCURATO:SOCIETA] erastata oggetto di pubblicità, il che consentiva di ritenere che essa fosse nota all’odierno ricorrente; che, del resto, la proposta era stata comunicata via PEC allo stesso Tabellini; che quest’ultimo era stato notiziato anche dell’esito della gara (evenienza, questa, di cui il ricorrente aveva dichiarato di aver preso «buona nota»); che non era d ato di apprezzare alcuna violazionedi legge nell’asserita mancata comunicazione dell’avviso di vendita; che non si rinveni va alcun collegamento tra l’omessa comunicazione in questione e il successivo provvedimento dell’11 giugno 2019, con cui era stato disposto che il liquidatore prestasse il suo consenso all’atto di vendita; che tale provvedimento si fondava su di un diversopresupposto, e cioè sul rifiuto di Tabellini alla stipula del contrattodi cessione; che la procedura seguita dal Giudice delegato non contrastava col contenuto dell’accordo per la composizione della crisi, visto che alla stregua di quest’ultimo la vendita unitaria dell’immobile era prevista per un periodo limitato ai primi 12 mesi decorrenti dall’omologa dell’accordo, mentre l’apertura della procedura concordataria e, in seguito, la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] avevano «del tutto eliminato la possibilità di gestire una vendita unitaria per l’evidente motivo che il patrimonio della fallita veniva ad essere vincolato al miglior realizzo per i creditori e non per il socio». Ha aggiunto il Tribunale: «Dunque laparte in proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere gestita da organi della procedura fallimentare, salva la delega della vendita agli organi del sovraindebitamento; non risulta più possibile procedere con una vendita unitaria dell’intero immobile; in ogni caso,alla luce della proposta irrevocabile di acquisto del 29 maggio 2019 avente ad oggetto l’intero attivo della procedura di sovraindebitamento, tra cui le unità immobiliari intestate a Tabellini, non si comprende quale sarebbe l’aspetto concreto di doglianza». Ciò premesso, non ricorre il vizio motivazionale denunciato, giacché non risulta che in sede di reclamo Tabellini abbia contestato la Sez. I–RG 29073/2019 camera di consiglio 11.5.2023 legittimità della vendita della partecipazione perchéil bene non avrebbe fattoparte del patrimonio offerto ai creditori. In ogni caso, è lo stesso ricorrente a riconoscere che l’accordo prevedeva l’affidamento al gestore dei diritti e dei poteri connessi alla partecipazione in vista di una cessione unitaria dell’immobile(pag. 12 del ricorso): affidamento che quindi dovevadi necessità implicare il potere , da parte dello stesso soggetto, di disporre de lla partecipazion e in questione . Dopodiché , come si è detto, il Tribunale ha chiarito (e il punto riflette un accertamento di fatto insindacabile nella presente sede) che la vendita dell’intero immobile era stata convenuta, nell’accordo, come attuabile per un periodo di 12 mesi dall’omologa: con la conseguenza che nel tempo successivo una cessione frazionata (avendo riguardo alle singole quote di pertinenza)risultava essere possibile . Il mezzo di censura, inoltre, mostra di non confrontarsi con la decisione impugnata, assunta nella sua completezza: il ricorrente estrapola il dato della preclusione a una vendita relativa alla partecipazione, trascurando di considerare gli altri elementi posti a fondamento della statuizionereiettiva: la pubblicità data al la vendita competitivae quindi la conoscenza della stessa da parte di T abellini; il fatto che lo stesso avesse prestato acquiescenza alla procedura di gara e al suo esito; il fatto che la mancata comunicazione dell’avviso di vendita non desse comunque luogo , secondo il Tribunale, ad alcuna nullità; la circostanza per cuila supposta mancata comunicazione non spiegava incidenza sul provvedimento con cui il Giudice delegato aveva rilevato come il liquidatore dovesse procedere lui stesso alla cessione (posto che lo stesso disponeva in via esclusiva dei beni da liquidare, giusta l’art. 13, comma 1, l. n. 3/2012). 4.2. ― Il secondo motivo è inammissibile. Esso veicola, attraverso la censura contemplata dall’art. 360, n. 5, c.p.c., un vizio di travisamento della prova che è estraneo al novero dei motivi suscettibili essere portati avanti al Giudice di legittimità . Sez. I–RG 29073/2019 camera di consiglio 11.5.2023 Come ènoto, l'esame e la valutazione dei documenti di causa involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass.31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056). Oltretutto, l’argomento basato sull’inesistenza di una proposta irrevocabile di acquisto che presuppone va una valorizzazione del cespite nel senso indicato (circa euro 22.000.000,00) integra un dato che resta estraneo alla ratio decidendi. 4.3. ― Il terzo motivo e il quarto motivo, che il ricorrente ha trattato in modo unitario, sono del pariinammissibili. Il ricorrente non si confronta col provvedimento impugnato. Deduce che, non essendo stato informato della vendita, gli sarebbe stato precluso di opporsi al l’operazione siccome contrastante con l’accordo(pag. 15 del ricorso). Il Tribunale ha però escluso ― e il punto sfugge a censura, come si è detto ― che l’accordo impedisse, decorsi 12 mesi dall’omologa, che la cessione dell’immobile si attuassein modo frazionato. Non si vede, allora, quale pregiudizio risen tisse Tabellini dalla mancata informativa di cui si detto. 4.4. ― Il quinto motivo è infondato Non si ravvisa l’omesso esame denunciato: il Tribunale non ha trascurato di considerare che il piano disciplinato dall’accordo non aveva trovato attuazione; ha ritenuto, piuttosto , che potesse avere esecuzioneattraverso la cessione della partecipazione all a società , per le ragioni di cui si detto più volte.Il mezzo si risolve, in sintesi, nella mera confutazione dell’attività ermeneutica del Giudice del reclamo: ma l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di Sez. I–RG 29073/2019 camera di consiglio 11.5.2023 interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873). 4.5. ― Il sesto motivo è inamm i ssibile. Il ricorrente denuncia una violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.): ma l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare,con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745). 5. ― Il s e condo ricorso propone i seguenti motivi. Primo motivo: nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c..Si deduce che il Tribunale abbia concluso per l’inammissibilità del reclamo, quanto alla richiesta di annullamento dell’atto del liquidatore di messa in vendita del lotto unico, quando una tale richiesta non era stata mai avanzata. Secondo motivo: violazione dell’art. 115 c.p.c.. Si contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui è ivi affermatoche la parte reclamante non aveva dedotto, né provato, i gravi e giustificati motivi, recanti pregiudizio al debitore, atti a giustificare la sospensione della Sez. I–RG 29073/2019 camera di consiglio 11.5.2023 vendita a norma dell’art. 108 l. fall.. Terzo motivo: nullità del provvedimento e dei conseguenti atti del procedimento ex art. 2929 c.c.. Si imputa al Tribunale di aver ritenuto validi gli atti degli organi della liquidazione compiuti dal 30 ottobre al 31 dicembre 2020 nel corso della sospensione della procedura esecutiva, in violazione dell’art. 54 ter d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020. 6. ― Anche tale ricorso è ammi s sibile ex art. 111, comma 7, Cost., giacché con esso si fa valere un vizio della procedura esecutiva rispetto al quale la statuizione adottata in sede di reclamo presenta i caratteri della decisorietà e della definitività. 6.1. ― Il primo mezzo è inammissibile. Evidentemente il ricorrente non ha interesse a dolersi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile un motivo di reclamo non proposto. 6.2. ― Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha escluso che l’art. 54 terd.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020(«Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale èsospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore») fosse applicabile al di fuori dell’ambito delle procedure esecutive individuali. Ha ritenuto che parte reclamante non ave sse del resto dedotto né provato l’esistenza digravi e giustificati motivi che avrebbero potuto giustificare la sospensione di cui all’art. 108 l. fall.. Il ricorrente nondeduce di aver proposto una istanza a norma dell’art. 108, comma 1, l. fall., onde non competeva per certo al Giudice del merito pronunciarsi al riguardo. 6.3. ― Per quel che concerne il terzo motivo, esso è inammissibile. Sez. I–RG 29073/2019 camera di consiglio 11.5.2023 Il ricorrente non deduce, infatti, che nel corso del periodo di sospensione (che reputa nella fattispecie operante) abbia avuto luogo la venditaprogrammata. Si osserva, comunque, che l’impugnazione riguarda la mancata sospensione dell’esecuzione per rilascio programmatanel corso di una procedura di liquidazione del patrimonio.Ebbene, la norma di cui all’art. 54 ter cit. ha un inequivoco tenore letterale e non si presta, per la sua eccezionalità, a un’estensione analogica: tanto più ove si consideriche nella presente fattispecie viene in questione una esecuzione che , a differenza di quelle espropriativa immobiliare, riposa su di una base volontaria, trovando il suofondamento in una iniziativa liberamente assunta dal debitore.Sul punto va pure condivisoil rilievo del Tribunale, basato sulla circostanza per cui ove il legislatore ha inteso applicare misure volte al contenimento dellericadute negative dall’emergenza COVID anche alle procedure di sovraind ebitamento, lo ha fatto espressamente (cfr., infatti, l’ art. 9, comma 1, d.l. n. 23/202 0, convertito con modificazioni dalla l. n. 40/2020, sulla proroga degli adempimenti). 7. ― I due ricorsi vanno respinti. 8. ― Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dispone la riunione dei ricorsi e li rigetta ; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei due controricorrenti, delle spese dei due giudizi, che liquida , in favore di ciascuno di questi, in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.