CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 42836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 dicembre 2000 avverso l'ordinanza del 16/05/2022 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, per il reato di concorso t n•• nel trasporto di un ingente quantitativo di cocaina ex artt. 73, comma 1-bis, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso detta ordinanza è proposto ricorso con due motivi. 2.1. Il primo investe la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e censura l'ordinanza per inosservanza delle norme penali (artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990) e processuali (artt. 125, comma 3, 192 e 273 cod. proc. pen.) e per vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen. Ritiene il ricorso che il provvedimento impugnato, privo di autonoma valutazione rispetto a quello del Gip e in assenza di un contributo apprezzabile di Galluzzo, configuri erroneamente nella sua condotta il concorso nel reato e non la connivenza non punibile, in base ai soli seguenti elementi: l'arresto in flagranza, il sequestro di stupefacente e l'atteggiamento agitato assunto in sede di controllo di polizia. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge con riferimento agli artt. 274, 275 e 275-bis cod. proc. pen. e alla legge n. 47/2015 in quanto il Tribunale ha apoditticamente ritenuto, in assenza di qualsiasi riscontro, che Galluzzo soltanto con la custodia in carcere avrebbe potuto evitare di entrare in contatto "con i fornitori della sostanza o con altri soggetti coinvolti nel commercio degli stupefacenti", senza considerare l'incensuratezza e la giovanissima età della ricorrente, così non applicando i prìncipi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato ed in pari misura deve essere accolto. 2. Il primo motivo di ricorso è generico. 2.1. Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come il Tribunale, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, con obiezioni prive di specificità, ha analiticamente esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Infatti, con un corretto iter motivazionale, aderente alle risultanze investigative, il provvedimento ha descritto le modalità del trasporto di quasi 3 kg dì cocaina, allo stato puro, all'interno della ruota di scorta dell'auto, fermata in un servizio ordinario di controllo, a bordo del cui sedile posteriore si trovava la ricorrente, mentre Maria t a, [OSCURATO:PERSONA] era alla guida e la figlia di questa [OSCURATO:PERSONA], amica di Galuzzo, era seduta al fianco della madre. Il Tribunale ha ritenuto il coinvolgimento della ricorrente nella condotta di trasporto della sostanza stupefacente utilizzando argomenti di ordine logico e fattuale, utili per valutare i singoli elementi indiziari certamente significativi per verificarne la valenza dimostrativa, provvedendo ad un loro esame globale ed unitario (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, Salamone, Rv. 268972). Detti argomenti, collegati coerentemente tra loro e non parcellizzati, sono stati: 1) la necessità che la consegna di un così rilevante carico non potesse coinvolgere una persona ignara, per evitare di correre il rischio di intralciare o costituire pericolo, anche con una potenziale denuncia, rispetto all'esito; 2) il contegno serbato dalla Galluzzo in occasione del controllo; 3) le giustificazioni circa la sua presenza in auto, addotte nell'interrogatorio di garanzia, in tutto identiche a quelle di Trilli e Cicciarello, per raggiungere un corso di cucito, rimasto indimostrato, idonee proprio a comprovare la previa pianificazione tra le arrestate; 4) l'assenza di qualsiasi dimostrazione della verosimiglianza della tesi sostenuta (esistenza di un corso di cucito, data, orario, luogo dell'incontro, eccetera) da parte sia della ricorrente che delle concorrenti; 5) la mancata presa di distanza di Galluzzo rispetto alle due coindagate. Detti stringenti e puntuali argomenti non sono stati nè presi in esame dal ricorso, né contrastati con altri di tenore uguale e contrario, ma valutati semplicemente come congetturali e apodittici sebbene abbiano fornito un puntuale percorso argomentativo sul quale, infatti, non emergono concrete censure. Anche la valutazione del provvedimento impugnato circa l'adesione morale della Galluzzo al programma criminoso, correttamente ritenuta desumibile dalla sua presenza e tale da conferire "un'apparenza di normalità alla trasferta... dal momento che nessun sospetto, secondo la logica comune, avrebbe potuto destare una donna con dei ragazzi a bordo di un'utilitaria" è stata oggetto solo di una generica contestazione della qualificazione giuridica del fatto, senza autentico confronto con gli elementi e gli argomenti utilizzati dal Tribunale. 2. Il secondo di motivo di ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato, con riferimento alla adeguatezza esclusiva della massima misura custodiale, ha ritenuto che Galluzzo, a dispetto dell'incensuratezza e della giovane età, risulti "già inserita in un circuito criminale di particolare spessore", cosicchè soltanto la misura intramuraria consente di recidere "collegamenti tra la stessa e i soggetti che hanno commissionato il pericoloso incarico".4 Il formulato giudizio non trova però fondamento nel testo del provvedimento impugnato in cui, aldilà del contributo fornito da Galluzzo per il singolo trasporto, pur avente ad oggetto un quantitativo così importante di stupefacente, non si menzionano concreti elementi di fatto da cui arguire il suo personale legame con più significativi ambienti criminali. Si tratta, dunque, di una motivazione assertiva che, non dando conto compiutamente del presupposto su cui si fonda, comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. 3. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. pro