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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 dicembre 1982

Cassazione n. 30895/2025

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ez.842 /2025 U.P.– 25 /06/2025 R.G.N.3631/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa - all’esito del rito abbreviato-in data 25 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile e condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia per avere la Corte di appello ritenuto l’abitualità della condotta, nonostante le condotte si fossero esaurite nell’arco di soli quindici - venti giorni, e si fosse al cospetto di una giustifica ta reazione alle infondate accuse dei genitori di essere un tossico e al trattamento disumano che gli era stato riservato,come riferito anche dalla di lui zia; -violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui il Furnoera meritevole se non altro per la breve durata della condotta e per le ragioni che ne avevano scatenato la reazione.

3. Alla odierna udienza - che si è svolta alla presenza delle parti avendo il ricorrente presentato tempestiva istanza di trattazione orale -il Pg e il difensore hannoillustrato le rispettive conclusioni riportate in epigrafe [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e perché declinato in fatto. 2.Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nella impugnata sentenza, la Corte di appello – sulla scorta della prova testimoniale proveniente dalle stesse persone offese nonchè dal fratello e dalla nuora del ricorrente - ha ricostruito nel dettaglio quanto accadeva tra le mura domestiche, stigmatizzando l’atteggiamento aggressivo che il Furnoaveva assunto nei confronti dei genitori conviventi, alcuni mesi dopoche costoro avevano deciso di accoglierlo in casa in regime di arresti domiciliari per evitargli di rimanere in carcere.

Si legge,infatti , nella impugnata sentenza che il ricorrente – dopo un iniziale periodo di tranquillità - a partire dagli inizi del mese di dicembre 2023 aveva iniziato a inveire minacciosamente nei confronti dei genitori, proferendo in loro presenza frasi del tipo “qualche giorno vi uccido… il primo che uccido sarà mio padre”.

A tali minacce spesso si aggiungevano anche offese verbali , essendo il Furnoconvinto che i genitori fossero gli unici responsabili delle vicende giudiziarie in cui era coinvolto.

Tali episodi - h a precisato la Corte - si erano verificati pressoché a cadenza quotidiana fino a quandoil giorno di C apodanno il ricorrente aveva minacciato di morte il fratello Rosario - che era in casa dei genitori per le feste natalizie - brandendo un coltello da cucina e percuotendo lo con schiaffi e spintoni.

In occasione di tale ennesima aggressione, la madre del [OSCURATO:PERSONA] - già duramente provata dai pregressi accadimenti- aveva perso i sensi ed erano stati allertati i Carabinieri.

Nonostante ciò, il ricorrente non aveva desistito dal rendersi autore di ulteriori atti di prepotenza, minacciando atti di autolesionismo, false denunce alle Forze dell’Ordine,pretendendo soldi per le ricariche telefoniche e per le sigarette,benchè svolgesse attività lavorativa, ed esigendo di mangiare e bere a suo piacimento e su comando.

La Corte di appello ha dato,altresì, atto della ciclicità delle condotte vessatorie e del conseguente stato di soggezione e prostrazione che ne era derivato in capo agli anziani genitori del [OSCURATO:PERSONA].

Si è , infatti , opportunamente segnalato come la situazione di continua tensione e la paura di subire aggressioni ave ssero avuto pesanti ripercussioni sul benessere fisico e psicologico delle due vittime, che non riuscivano a riposare, temevano di rimanere da soli e che per il forte stress avevano subito un brusco calo di peso (cfr pag. 4 della sentenza di appello)

2.1. Al cospetto di tale ordito motivazionale,il ricorrente per un verso contesta l’abitualità della condotta in ragione del fattore tempo per avere le stesse presunte persone offese riferito che gli episodi per cui è processo avevano interessato un arco temporale esiguo, all’incirca di quindici - venti giorni , ovvero tra Natale e capodanno, e, per altro verso , deduce la mancata considerazione delle reali motivazioni poste a fondamento della “reazione “del [OSCURATO:PERSONA], vittima ditrattamento disumano e umilianteda parte degli stessi familiari conviventi.

2.2. Ebbene, in ordine al la prima delle sollevate questioni, è sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità e di questa stessa Sezione ( cfr Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C. Rv. 283271 ) , cui si intende dare seguito, secondo cui «…l'estensione dell'arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata».

Nel caso in esame, il fattore temporale – alla stregua della puntuale ricostruzione in fatto,nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente –non può, dunque,incidere sulla sussumibilità della fattispecie concreta nel paradigma normativo dell’art. 572 cod. pen.posto che si è dato atto della quasi quotidianità delle condotte vessatorie , nonostante l’arco di tempo non particolarmente lungo, e del connesso stato di prostrazionein cui si erano venuti a trovare glianziani genitori del F urno .

2.3. In ordine poi alla seconda delle questioni devolute, il ricorrente di fatto sollecita una lettura alternativa della vicendaper cui è processo rispetto a quella -non illogica - fornita dai decidenti di merito in entrambe le sentenze, trattandosi di doppia conforme. [OSCURATO:PERSONA] i nfatti - forte della deposizione scritta proveniente dalla di lui zia, [OSCURATO:PERSONA] - ha evidenziato come l’ atteggiamento in contestazione fosse una reazione tutt’altro che illegittima, perchè giustificata e giustificabile a fronte delle “ingiustizie patite”.

Nondimeno una tale lettura del compendio probatorio non è condivisibile perché riduttiva posto che la Corte di appello che non si è affatto sottratta all’onere di valutazione della prova a discarico,segnalando in modo congruo ed esaustivo le ragioni della “neutralità” ai fini di causadi tale informazione probatoria (cfr pag. 7 della sentenza).

La Corte distrettuale ha, infatti, correttamente osservato che nel citato scritto la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento a vicende comunque successive ai fatti di causa di talchè il narrato , peraltronemmeno frutto di conoscenza diretta ma de relato dallo stesso ricorrente, non era distonico rispetto a quanto denunciato dalle due vittime; peraltro non erano emerse ragioni in base alle quali i genitori del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto muovere accuse calunniose avendo essi stessi accolto il figlio in casa edofferto una descrizione dei fatti assolutamente convergente con il racconto reso da altri componenti del nucleo familiare, anch’essi a vario titolo coinvolti nelle vicende per cui è processo.

Sulla base di tali premesse la sentenza merita conferma quanto all’an della responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti.

3. E’, infine , aspecific a e declinat a in fatto la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

E’ il caso di rilevare come soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis cod. pen., operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Nella giurisprudenza di legittimità è, infatti,fermo il principio secondo cui posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogoall'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza.

Infatti, è la suindicata meritevolezza, quando se ne affermi l'esistenza, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (cosìex multis , Sez. 6, n. 13048 del 201/06/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882; Sez.1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891).

In altri termini, dunque, va ribaditoche l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (ex multis, Sez.4, n. 43424 del 29/09/2015).

3.1. Nella specie, la Corte territoriale ha comunque congruamente motivato il diniego delle invocate circostanze, in considerazione della oggettiva gravità dei fatti, peraltro commessi ai danni d i soggetti vulnerabili, e della negativa personalità del [OSCURATO:PERSONA] resosi autore delle contestate condotte benchè agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori che volontariamente lo avevano accolto in casa per evitargli il carcere.

4. Alla inammissibilità del ricorsosegue - ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen . –la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ez.842 /2025 U.P.– 25 /06/2025 R.G.N.3631/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa - all’esito del rito abbreviato-in data 25 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile e condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia per avere la Corte di appello ritenuto l’abitualità della condotta, nonostante le condotte si fossero esaurite nell’arco di soli quindici - venti giorni, e si fosse al cospetto di una giustifica ta reazione alle infondate accuse dei genitori di essere un tossico e al trattamento disumano che gli era stato riservato,come riferito anche dalla di lui zia; -violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui il Furnoera meritevole se non altro per la breve durata della condotta e per le ragioni che ne avevano scatenato la reazione. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta alla presenza delle parti avendo il ricorrente presentato tempestiva istanza di trattazione orale -il Pg e il difensore hannoillustrato le rispettive conclusioni riportate in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e perché declinato in fatto. 2.Il primo motivo è manifestamente infondato. Nella impugnata sentenza, la Corte di appello – sulla scorta della prova testimoniale proveniente dalle stesse persone offese nonchè dal fratello e dalla nuora del ricorrente - ha ricostruito nel dettaglio quanto accadeva tra le mura domestiche, stigmatizzando l’atteggiamento aggressivo che il Furnoaveva assunto nei confronti dei genitori conviventi, alcuni mesi dopoche costoro avevano deciso di accoglierlo in casa in regime di arresti domiciliari per evitargli di rimanere in carcere. Si legge,infatti , nella impugnata sentenza che il ricorrente – dopo un iniziale periodo di tranquillità - a partire dagli inizi del mese di dicembre 2023 aveva iniziato a inveire minacciosamente nei confronti dei genitori, proferendo in loro presenza frasi del tipo “qualche giorno vi uccido… il primo che uccido sarà mio padre”. A tali minacce spesso si aggiungevano anche offese verbali , essendo il Furnoconvinto che i genitori fossero gli unici responsabili delle vicende giudiziarie in cui era coinvolto. Tali episodi - h a precisato la Corte - si erano verificati pressoché a cadenza quotidiana fino a quandoil giorno di C apodanno il ricorrente aveva minacciato di morte il fratello Rosario - che era in casa dei genitori per le feste natalizie - brandendo un coltello da cucina e percuotendo lo con schiaffi e spintoni. In occasione di tale ennesima aggressione, la madre del [OSCURATO:PERSONA] - già duramente provata dai pregressi accadimenti- aveva perso i sensi ed erano stati allertati i Carabinieri. Nonostante ciò, il ricorrente non aveva desistito dal rendersi autore di ulteriori atti di prepotenza, minacciando atti di autolesionismo, false denunce alle Forze dell’Ordine,pretendendo soldi per le ricariche telefoniche e per le sigarette,benchè svolgesse attività lavorativa, ed esigendo di mangiare e bere a suo piacimento e su comando. La Corte di appello ha dato,altresì, atto della ciclicità delle condotte vessatorie e del conseguente stato di soggezione e prostrazione che ne era derivato in capo agli anziani genitori del [OSCURATO:PERSONA]. Si è , infatti , opportunamente segnalato come la situazione di continua tensione e la paura di subire aggressioni ave ssero avuto pesanti ripercussioni sul benessere fisico e psicologico delle due vittime, che non riuscivano a riposare, temevano di rimanere da soli e che per il forte stress avevano subito un brusco calo di peso (cfr pag. 4 della sentenza di appello) 2.1. Al cospetto di tale ordito motivazionale,il ricorrente per un verso contesta l’abitualità della condotta in ragione del fattore tempo per avere le stesse presunte persone offese riferito che gli episodi per cui è processo avevano interessato un arco temporale esiguo, all’incirca di quindici - venti giorni , ovvero tra Natale e capodanno, e, per altro verso , deduce la mancata considerazione delle reali motivazioni poste a fondamento della “reazione “del [OSCURATO:PERSONA], vittima ditrattamento disumano e umilianteda parte degli stessi familiari conviventi. 2.2. Ebbene, in ordine al la prima delle sollevate questioni, è sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità e di questa stessa Sezione ( cfr Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C. Rv. 283271 ) , cui si intende dare seguito, secondo cui «…l'estensione dell'arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata». Nel caso in esame, il fattore temporale – alla stregua della puntuale ricostruzione in fatto,nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente –non può, dunque,incidere sulla sussumibilità della fattispecie concreta nel paradigma normativo dell’art. 572 cod. pen.posto che si è dato atto della quasi quotidianità delle condotte vessatorie , nonostante l’arco di tempo non particolarmente lungo, e del connesso stato di prostrazionein cui si erano venuti a trovare glianziani genitori del F urno . 2.3. In ordine poi alla seconda delle questioni devolute, il ricorrente di fatto sollecita una lettura alternativa della vicendaper cui è processo rispetto a quella -non illogica - fornita dai decidenti di merito in entrambe le sentenze, trattandosi di doppia conforme. [OSCURATO:PERSONA] i nfatti - forte della deposizione scritta proveniente dalla di lui zia, [OSCURATO:PERSONA] - ha evidenziato come l’ atteggiamento in contestazione fosse una reazione tutt’altro che illegittima, perchè giustificata e giustificabile a fronte delle “ingiustizie patite”. Nondimeno una tale lettura del compendio probatorio non è condivisibile perché riduttiva posto che la Corte di appello che non si è affatto sottratta all’onere di valutazione della prova a discarico,segnalando in modo congruo ed esaustivo le ragioni della “neutralità” ai fini di causadi tale informazione probatoria (cfr pag. 7 della sentenza). La Corte distrettuale ha, infatti, correttamente osservato che nel citato scritto la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento a vicende comunque successive ai fatti di causa di talchè il narrato , peraltronemmeno frutto di conoscenza diretta ma de relato dallo stesso ricorrente, non era distonico rispetto a quanto denunciato dalle due vittime; peraltro non erano emerse ragioni in base alle quali i genitori del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto muovere accuse calunniose avendo essi stessi accolto il figlio in casa edofferto una descrizione dei fatti assolutamente convergente con il racconto reso da altri componenti del nucleo familiare, anch’essi a vario titolo coinvolti nelle vicende per cui è processo. Sulla base di tali premesse la sentenza merita conferma quanto all’an della responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti. 3. E’, infine , aspecific a e declinat a in fatto la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. E’ il caso di rilevare come soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis cod. pen., operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nella giurisprudenza di legittimità è, infatti,fermo il principio secondo cui posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogoall'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Infatti, è la suindicata meritevolezza, quando se ne affermi l'esistenza, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (cosìex multis , Sez. 6, n. 13048 del 201/06/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882; Sez.1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribaditoche l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (ex multis, Sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). 3.1. Nella specie, la Corte territoriale ha comunque congruamente motivato il diniego delle invocate circostanze, in considerazione della oggettiva gravità dei fatti, peraltro commessi ai danni d i soggetti vulnerabili, e della negativa personalità del [OSCURATO:PERSONA] resosi autore delle contestate condotte benchè agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori che volontariamente lo avevano accolto in casa per evitargli il carcere. 4. Alla inammissibilità del ricorsosegue - ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen . –la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di
Sentenza Cassazione n. 30895/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris