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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 1955

Cassazione n. 45790/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1955 parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/02/1946 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1969 avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di archiviazione disposta dal GIP del Tribunale di Foggia in data 21/3/2023; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il provvedimento di archiviazione non è suscettibile di impugnazione in quanto a norma dell'art. 410 bis cod. proc. pen., introdotto dalla L. 103/2017 avverso l'ordinanza di archiviazione è riconosciuta all'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la facoltà di proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1955 parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/02/1946 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1969 avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di archiviazione disposta dal GIP del Tribunale di Foggia in data 21/3/2023; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il provvedimento di archiviazione non è suscettibile di impugnazione in quanto a norma dell'art. 410 bis cod. proc. pen., introdotto dalla L. 103/2017 avverso l'ordinanza di archiviazione è riconosciuta all'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la facoltà di proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45790/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris