CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 34267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la suindicata ordinanza questa Corte, decidendo sul ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4551/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma), depositata il 19 luglio 2017, accoglieva il quinto motivo di impugnazione, rigettando gli altri, cassava la menzionata pronuncia e, decidendo la causa nel merito, disponeva «l’eliminazione della statuizione di condanna relativamente alle spese processuali di primo grado». 1.1.Nello specifico, per quanto ora rileva in relazione al motivo di revocazione, la Corte ha reputato infondato il terzo motivo del ricorso per cassazione «concernente la violazione del principio di trasparenza ex art. 1 e 31 l. n. 241 del 1990 (l’art. 31 abrogato dalla l. n. 15 del 2005) … poiché la violazione denunciata non sussiste ex art. 7 l. n. 212 del 2000, come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata: “La cartella reca, infatti, la specifica menzione dell’accertamento TM1109002926 del 10/12/2009 e tale accertamento, prodotto dallo stesso contribuente, indica specificamente le somme dovute ed il relativo titolo”». La Corte ha poi aggiunto che «la cartella motivata sia pure succintamente, con le ragioni – intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria – dell’iscrizione nel ruolo dell’importo dovuto, sono tali da consentire al contribuente un adeguato esercizio del diritto di difesa(cfr. Cass., sez. 5, n. 15368/2004), come effettivamente avvenuto nel caso di specie ove il ricorrente ha esplicitato le sue difese, sostenendo, peraltro, di aver aderito di fatto all’accertamento, così dimostrando di aver compreso compiutamente il contenuto dell’atto» (così a pagina n. 3 dell’ordinanza impugnata). 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione avverso detta ordinanza, con atto notificato tramite posta elettronica in data 12 febbraio 2021, articolando un unico motivo di impugnazione e successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c. in data 9 settembre 2022. 3.[OSCURATO:SOCIETA]. è restata intimata. L E [OSCURATO:PERSONA] 4. Con l’impugnazione in oggetto, proposta ai sensi dell’art. 391- bis c.p.c. in relazione all’art. 395, co. 1 n. 4, c.p.c., il ricorrente ha premesso che con il terzo motivo di ricorso per cassazione aveva chiesto l’annullamento della suindicata sentenza della Commissione regionale del Lazio (Roma) «per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 L. 241/90, nonché per violazione del principio di trasparenza ex art. 1, l. 241/90, ritenendo la sentenza di secondo grado erronea nella misura in cui stabiliva che: “La cartella reca, infatti, la specifica menzione dell’accertamento TM1109002926 del 10/12/2009 e tale accertamento, prodotto dallo stesso contribuente, indica specificamente le somme dovute ed il relativo titolo”, mentre avrebbe dovuto riconoscere l’illegittimità della cartella impugnata per mancata o, quanto meno, insufficiente indicazione di tali elementi» (così a pagina n. 3 del ricorso). 4.1.L’istante ha, quindi, lamentato che la suindicata motivazione fornita da questa Corte «configura un’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità ed, in particolare, dell’atto originariamente impugnato e ri-prodotto (ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso) come allegato “G” dell’originario ricorso in cassazione per cassazione». Nello specifico, il ricorrente ha assunto che l’errore di fatto risulta dalla circostanza che «dalla lettura della cartella di pagamento n. 009720120281409241, emerge in maniera evidente come non vi sia alcun riferimento specifico al precedente accertamento, nei termini indicati dalla CTR del Lazio e richiamati da codesta Corte, essendovi, al contrario, unicamente indicazioni inerenti la cartella stessa (“numero di ruolo”, “codice tributario”), mentre come “estremi dell’atto” presupposto vengono richiamati dei codici diversi e non intellegibili, tanto che nella cartella stessa viene specificato che trattasi di “dati ad uso degli uffici”», per cui «non vi è … alcun espresso riferimento all’accertamento n. TM1109002926 come erroneamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e come richiamato, per relationem, dalla Suprema Corte» (v. pagine nn. 4 e 5 del ricorso). Sotto altro profilo, il contribuente ha sottolineato che dai contenuti della cartella impugnata, nonostante le sue ben quattordici pagine, «non compare alcun dato utile a configurare una mera causale e/o una vera e propria motivazione, sia pure succinta, come ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza oggetto del ricorso per revocazione» (così a pagina n 5 del ricorso), dilungandosi poi a sostenere «l’evidente inidoneità della cartella a garantire un’adeguata conoscenza in capo al contribuente del credito per cui si procede anche in relazione alla corretta ed esatta imputazione dello stesso» (così sempre a pagina n 5 del ricorso). In conclusione, l’istante ha assunto che «… a fronte dell’erronea percezione degli atti di causa verificatasi nell’ambito del giudizio di legittimità ed, in particolare, dell’errore inerente al contenuto dell’atto originariamente impugnato, l’ordinanza n. 16998/20 emessa da codesta Ecc.ma Corte deve essere oggetto di revocazione ex artt. 391 bis e 395 n. 4, c.p.c. nella parte in cui dichiara la cartella impugnata “motivata succintamente” richiamando, a tal riguardo, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui afferma che “La cartella reca, infatti, la specifica menzione dell’accertamento TM1109002926 del 10/12/2009”»(così a pagina n 7 del ricorso). 5. Il ricorso risulta inammissibile. Occorre premette, sul piano dei principi, che, come costantemente affermato da questa Corte, «l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art.391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass. 22171/2010)» (così, anche da ultimo, Cass. n. 14522/2022 e, nello stesso senso, Cass. n. 7401/2022, Cass. n 24726/2021, Cass., SS.UU., n. 31032/2020, Cass. SS.UU., n. 5906/2020). Non solo. Il citato errore di fatto «deve presentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 4456/2015)» (così Cass. n. 14522/2022, ma anche Cass., SS.UU., 31032/2022 e Cass. 87570/2019). Soprattutto, per quanto più direttamente rileva nella fattispeciein rassegna, va ricordato che l’errore di fatto capace di giustificare il ricorso al rimedio revocatorio in esame, deve assumere carattere autonomo, cioè essere idoneo ad incidere direttamente sulla pronuncia di legittimità. Laddove, invece, l’errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza emessa in sede di appello o in unico grado, in relazione ad atti e documenti che sono stato esaminati dal giudice di merito o che avrebbe dovuto esaminare, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione ex art. 394, comma 1, n. 4 e 398 c.p.c. contro la decisione di merito (cfr. su tali principi Cass. n. 26643/2018; Cass.n. 602/2018, Cass. 3820/2014). 6. Tanto premesso, va osservato che la Corte, nell’impugnata ordinanza, ha rigettato il terzo motivo del ricorso per cassazione, fondato, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c, sulla denunciata violazione di legge (vizio di motivazione della cartella opposta), assumendo la sua infondatezza, «poichè … come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata: “La cartella reca, infatti, la specifica menzione dell’accertamento TM1109002926 del 10/12/2009 e tale accertamento, prodotto dallo stesso contribuente, indica specificamente le somme dovute ed il relativo titolo”» (così a pagina n. 3 dell’ordinanza impugnata ordinanza), reputando tale indicazione, su cui s’era basata la decisione oggetto di ricorso per cassazione, sufficiente alla luce della prescrizione imposta dall’art. 7 della legge n. 212/2012. 6.1. La Corte - come risulta evidente da quanto precede – ha riportato (tra virgolette) la testuale motivazione del giudice dell’appello, per cui, se errore revocatorio vi è stato, per non aver la cartella impugnata fatto menzione del suindicato avviso di accertamento, esso sarebbe stato semmai ascrivibile allo scrutinio effettuato dalla Commissione tributaria regionale, come tale, per quanto sopra illustrato, denunciabile a mente dell’art. 64 del d.lgs. 546/1992. Tale errore, invece, non può essere individuato nell’ordinanza in esame, la quale, nell’esaminare il motivo di ricorso basato sulla dedotta violazione di legge, ha, in definitiva, ritenuto che la valutazione del Giudice dell’appello (non importa, ai fini del ricorso per cassazione ed ai presenti fini, se affetta o meno da errore revocatorio) fosse adeguatamente motivata nei termini sopra esposti e rispettosa del precetto di cui alla citata disposizione nella parte in cui la Commissione tributaria regionale aveva dato conto – con valutazione di merito non censurabile innanzi al giudice di legittimità, impregiudicato, come detto, il predetto rimedio revocatorio contro la sentenza d’appello - che i contenuti della cartella di pagamento menzionavano il predetto avviso di accertamento. In altri termini, la Corte si è limitata a prendere atto di quanto affermato dalla sentenza d'appello, trattandosi di una questione di natura sostanziale ed in ordine alla quale questa Corte non disponeva di autonomi poteri d'indagine, dovendo attenersi ai fatti accertati nel giudizio di merito, così come risultanti dalla sentenza impugnata. Per tale via, va ribadito che il denunciato errore non ha riguardato gli atti interni al giudizio di legittimità, vale a dire quelli che questa Corte può esaminare direttamente, senza la mediazione della sentenza impugnata, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e non ha assunto carattere autonomo, nel senso d'incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità. Detta evenienza, infatti, non ricorre nella specie, ove l'errore è stato - in tesi - causa determinante della decisione di merito in relazione alla cartella di pagamento esaminata, con la conseguenza che il dedotto vizio che – in teoria - inficiava la sentenza d’appello doveva essere fatto valere con i mezzi di impugnazione specificamente esperibili contro le sentenze di merito (cfr., su detti principi, la citata pronuncia della Cass. n. 26643/2018, che richiama Cass. Sez. lav., 14/04/2010, n. 8907; Cass., Sez. I, 22/11/2006, n. 24860; 22/11/2006, n. 24856). 8. Alla st regua delle riflessioni che precedono, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. 8. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente giudizio, giacchè la controinteressata è restata intimata. 9.Nondimeno, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P . Q . M . a.dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; b. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da