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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 23443/2025

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ifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurespeciali in atti;- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1639/2023,pubblicata il 10/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;letti gli atti del procedimento in epigrafe;Oscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza n. 104/2023, il Tribunale di Ancona, definitivamentepronunciando, preso atto della sentenza parziale n. 1915/2015 che avevadichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato adLg_1 il Data_1 da C.Y. e X.Y. , ha dichiaratoinammissibili le domande di affidamento della figlia I.X. , nata nelDt_2 , maggiorenne con disabilità, e di mantenimento della stessa(revocando l’ordine posto a carico di C.Y. di versare un assegnoperiodico alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia), purdisponendo la conservazione dell’assegnazione alla X.Y. della casafamiliare, nell’interesse della figlia, come già disposto in sede diseparazione.C.Y. ha proposto appello principale, impugnando la sentenza diprimo grado nella parte in cui ha mantenuto l’assegnazione della casafamiliare alla controparte.Nel costituirsi, X.Y. ha impugnato in via incidentale la stessasentenza, chiedendo l’adozione di provvedimenti per l’affidamento e ilmantenimento della figlia, maggiorenne con disabilità, contemplando leipotesi alternative del rientro della stessa dalla struttura residenziale pressola quale era ricoverata, ovvero del mancato rientro, richiedendo in tale caso,ove venisse revocata l’assegnazione della casa familiare, l’attribuzione di unassegno divorzile.La Corte d’appello ha respinto sia l’appello principale che l’appelloincidentale.Per quanto in questa sede ancora di rilievo, la Corte ha ritenuto che, nellafattispecie, non poteva ritenersi venuta meno, allo stato, l’esigenza digarantire ad I.X. la continuità dell’ambiente domestico incui è cresciuta – inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delleOscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025consuetudini di vita – ove aveva continuato a vivere, dopo la crisi coniugale,in modo stabile, insieme alla madre.In particolare, la Corte ha ricordato che, nel 2018, nel corso del giudiziodi primo grado, I.X. alla quale era stato diagnosticato un“disturbo di personalità d’innesto in oligofrenia moderato grave con turbecomportamentali”, dopo il ricovero nel reparto di psichiatria dell’ospedale diLg_1 era stata inserita in una struttura residenziale adibita all’assistenzae alla cura di soggetti con disabilità psichiche, aggiungendo che la stessaaveva, poi, cambiato la struttura, ma era ancora ricoverata al momentodella decisione.Secondo la Corte d’appello, la struttura non poteva essere consideratacome un nuovo habitat, idoneo a sostituire quello familiare, rilevando ancheche l’interruzione forzosa della convivenza con la madre, causata dallanecessità del ricovero, non era sufficiente a recidere definitivamente ilcollegamento stabile e duraturo con l’ambiente in cui la figlia aveva vissutosin dalla nascita.Valutate tutte le risultanze di causa, compresa la CTU, le relazioni deiservizi sociali e degli altri servizi coinvolti, la Corte ha ritenuto che lecircostanze delineate denotassero una situazione complessa, caratterizzataanche da risultati positivi, che richiedevano un articolato percorso,finalizzato ad individuare la soluzione più idonea, nell’interesse diI.X. diretto, come rilevato dal primo giudice, a recuperareun rapporto con ciascuno dei genitori, libero da tensioni.Secondo la Corte di merito, si trattava di una situazione in evoluzione e,quindi, non ancora stabilizzata, come si evinceva anche dal fatto che, nelcorso del procedimento relativo alla amministrazione di sostegno, apertonell’interesse della figlia delle parti, i competenti servizi UMEA e DSM eranostati invitati ad individuare, coordinandosi con l’Amministratore diOscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025Sostegno, una struttura idonea ad accogliere I.X. chepermettesse un graduale avvicinamento ad Lg_1La progettualità relativa al riavvicinamento di I.X. alla sua cittànatale ed ai familiari, unitamente al fatto che nessuno degli specialistiintervenuti nella vicenda (CTU, DSM, UMEA) aveva mai previsto (né soloipotizzato) un ricovero a vita di I.X. , hanno indotto la Corte a riteneresussistente la necessità di salvaguardare l’interesse di I.X.a conservare la permanenza dell’ambiente domestico in cui è cresciuta, nonpotendosi, allo stato, escludere - in mancanza di valutazioni mediche cheritenevano il ricovero presso una struttura una condizione irreversibile -che, all’esito dei percorsi e degli interventi proposti e di quelli terapeutici inl’abitazione familiare, insieme alla madre.La stessa Corte d’appello ha escluso di poter arrivare a diverse conclusioniconsiderando quanto evidenziato dal padre, in ordine al rapporto conflittualedi I.X. con la madre, poiché dalle risultanze della CTU era emersoche le difficoltà nelle relazioni familiari erano ricollegabili ad entrambi igenitori e che esse imponevano, nell’ambito del più ampio progetto soprarichiamato, interventi finalizzati a superare le situazioni di criticità.Considerando l’interesse di I.X. , la Corte d’appello, valutate lerisultanze istruttorie, compresa la CTU e le relazioni dei servizi sociali, haconclusivamente ritenuto di dover confermare il provvedimento diassegnazione della casa familiare alla madre, sebbene il trasferimento dellastessa non fosse nel presente attuabile, tenuto conto che I.X. avevaivi vissuto ininterrottamente con la X.Y. fino al 2018, anche dopol’allontanamento del padre, il quale, invece, solo nel giudizio di appelloaveva manifestato la disponibilità ad accogliere la figlia e non poteva,quindi, rappresentare quel punto di riferimento stabile che la madre harappresentato.Oscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025Avverso tale sentenza, Q.E. ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi di doglianza.L’intimata si è difesa con controricorso.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata il 26/02/2025 ha chiesto il rigettodel ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 337 sexies, comma 1,c.c. e 337 septies, comma 2, c.c., per aver il giudice di merito confermatol’assegnazione della casa coniugale alla X.Y. nel difetto di unastabile convivenza con la madre da parte della figlia maggiorenne portatricedi handicap, allo scopo di garantire alla stessa una futura disponibilitàdell’abitazione.Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 337 terc.c., 337 sexies, comma 1, c.c. e 337 septies, comma 2, c.c., per aver ilgiudice di merito confermato l’assegnazione della casa familiare stabilendoche la figlia sia collocata presso la madre.Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 2909 c.c., 156, comma 7,c.c. (ora art. 473 bis.29 c.p.c.), 337 quinquies c.c. e 9 l. n. 898 del 1970(ora art. 473 bis.29 c.p.c.), anche in riferimento agli artt. 2697 c.c., 115 e116 c.p.c., 24, comma 1 e 2, e 111, comma 2, Cost., per aver il giudice dimerito confermato l’assegnazione della casa coniugale fondando la propriadecisione su un fatto futuro ed incerto.Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 337 sexies, comma 1, c.c. eOscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025337 septies, comma 2, c.c. in relazione agli artt. 3, comma 2, Cost., 29,comma 1, Cost. e 42 Cost., per aver il giudice confermato l’assegnazionedella casa coniugale all’esito di un’interpretazione delle norme indicatecontraria ai princìpi costituzionali.2.

Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1.

Occorre preliminarmente evidenziare come non sia controverso trale parti che la figlia I.X. , maggiorenne con disabilità, si trovi in unacondizione di handicap grave, che comporta l’applicazione dell’art. 337septies c.c., nella parte in cui, al comma 2, prevede che «Ai figlimaggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente ledisposizioni previste in favore dei figli minori.»Questa Corte ha chiarito che la norma appena richiamata determinal’operatività per il figlio maggiorenne gravemente disabile non solo delledisposizioni in tema di visita, cura e mantenimento dei figli minori da partedei genitori non conviventi, ma anche della disciplina relativaall’assegnazione della casa familiare, escluse solo le norme sull'affidamento,condiviso od esclusivo (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del30/01/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21819 del 29/07/2021).Non può essere revocata in dubbio, infatti, la possibilità di assegnare lacasa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore dihandicap grave, tenuto conto che l'assegnazione della casa familiare anchein questi casi è tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suoambiente familiare, in un domicilio oramai nel tempo adeguato allespecifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli unasoddisfacente vita di relazione (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2670del 30/01/2023).Tale soluzione si conforma all’opinione già espressa da questa Corteprima dell'entrata in vigore dell'art. 155 quinquies c.c. (Cass, Sez. 1,Oscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025Sentenza n. 16027 del 09/12/2001) e, poi, nella vigenza di quest’ultimadisposizione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12977 del 24/07/2012).2.2.

Con riferimento ai requisiti per l’assegnazione della casa familiare,questa Corte ha, in generale, affermato che la relativa statuizione deveessere effettuata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figliminorenni o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti arestare nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vitamatrimoniale, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vitae delle relazioni sociali, che in tale ambiente si sono radicate, con laconseguenza che la revoca dell'assegnazione della casa familiare richiedecome esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interessedei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza delraggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienzaeconomica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitoreassegnatario (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32151 del 20/11/2023).Questa Corte ha, poi, precisato, con riferimento alle ipotesi in cui si trattidi figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, che la nozione diconvivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337sexies c.c. implica la stabile dimora del figlio presso la stessa, sia pure coneventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione delleipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n.16134 del 17/06/2019).Tale principio opera anche nel caso in cui il figlio maggiorenne siaportatore di una disabilità grave.Anche in questa ipotesi il giudice è tenuto a verificare, con unaccertamento da compiersi in concreto e nell’attualità, che la casa familiarerappresenti per il figlio gravemente disabile, l’habitat domestico, ove ilgenitore che con lui vive provvede all’accudimento e alla cura.Oscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025Deve, in sintesi, risultare l’esistenza, al momento della decisione, di quelcollegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente che siain grado di giustificare l’assegnazione dell’abitazione a quest’ultimo.2.3.

Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evincechiaramente che, a conclusione del procedimento di divorzio, la Corted’appello ha confermato l’assegnazione della casa familiare alla X.Y.disposta dal Tribunale, in conformità a quanto già disposto in sede diseparazione, sebbene nel corso del giudizio di primo grado, nel 2018,I.X. fosse stata inserita in strutture residenziali adibite allaassistenza e cura dei soggetti con disabilità psichiche, ove ancora si trovava,nel 2023, al momento della decisione del gravame.La Corte d’appello ha escluso che la casa familiare avesse perso lapropria funzione di habitat domestico della figlia delle parti, nonostantequest’ultima fosse da molti anni ricoverata in strutture residenziali permalati psichici, dando rilievo al fatto che dalle risultanze di causa nonemergeva che la figlia dovesse restare per tutta la vita in dette struttureed, anzi, i servizi che avevano in carico la ragazza stavano valutando lapossibilità di riavvicinarla alla città in cui vivevano i genitori.Non potendo escludere che la figlia potesse, in futuro, tornare nella casafamiliare, la Corte d’appello, pur escludendo nell’attualità tale soluzione, haritenuto conforme all’interesse di quest’ultima conservare l’assegnazionedell’abitazione familiare alla madre che, da sempre, prima del ricovero,aveva vissuto con lei.Tuttavia, come sopra evidenziato, ciò che rileva, ai fini dell’assegnazionedella casa familiare, è la sussistenza, nell’attualità, della funzione di habitatdomestico, da custodire nell’interesse del figlio, senza che abbia alcunarilevanza l’eventuale possibile rientro in tale abitazione in un futuro nonmeglio determinato.Oscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025Come sopra evidenziato, l’accertamento avrebbe dovuto riguardare,non la possibilità, in un futuro più o meno prossimo, di un rientro della figlianella casa familiare, ma l’esistenza, al momento della decisione, di quelcollegamento tra la figlia maggiorenne con grave disabilità, la casa familiaree il genitore a cui viene assegnata la casa, in grado di giustificare, nel casoconcreto, l’assegnazione dell’abitazione alla madre.Tale valutazione, nella specie, è del tutto mancata, avendo la Corted’appello dato rilevanza all’eventuale rientro della figlia nella casa familiarein un futuro incerto e solo possibile.3.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esamedegli altri, da ritenersi assorbiti.4.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e,assorbiti gli altri, deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio allaCorte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà riesaminarei fatti di causa in applicazione del seguente principio:«In tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori didisabilità grave, l’assegnazione della casa familiare ad uno dei genitoririchiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore chevive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base adun accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell’attualità,senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni».La Corte di merito provvederà anche alla statuizione sulle spese di litedel presente giudizio di legittimità.5.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle partie dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196del 2003.

P.Q.MLa CorteOscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello diAncona, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità;dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 2 aprile 2025.La PresidenteLaura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurespeciali in atti;- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1639/2023,pubblicata il 10/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;letti gli atti del procedimento in epigrafe;Oscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza n. 104/2023, il Tribunale di Ancona, definitivamentepronunciando, preso atto della sentenza parziale n. 1915/2015 che avevadichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato adLg_1 il Data_1 da C.Y. e X.Y. , ha dichiaratoinammissibili le domande di affidamento della figlia I.X. , nata nelDt_2 , maggiorenne con disabilità, e di mantenimento della stessa(revocando l’ordine posto a carico di C.Y. di versare un assegnoperiodico alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia), purdisponendo la conservazione dell’assegnazione alla X.Y. della casafamiliare, nell’interesse della figlia, come già disposto in sede diseparazione.C.Y. ha proposto appello principale, impugnando la sentenza diprimo grado nella parte in cui ha mantenuto l’assegnazione della casafamiliare alla controparte.Nel costituirsi, X.Y. ha impugnato in via incidentale la stessasentenza, chiedendo l’adozione di provvedimenti per l’affidamento e ilmantenimento della figlia, maggiorenne con disabilità, contemplando leipotesi alternative del rientro della stessa dalla struttura residenziale pressola quale era ricoverata, ovvero del mancato rientro, richiedendo in tale caso,ove venisse revocata l’assegnazione della casa familiare, l’attribuzione di unassegno divorzile.La Corte d’appello ha respinto sia l’appello principale che l’appelloincidentale.Per quanto in questa sede ancora di rilievo, la Corte ha ritenuto che, nellafattispecie, non poteva ritenersi venuta meno, allo stato, l’esigenza digarantire ad I.X. la continuità dell’ambiente domestico incui è cresciuta – inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delleOscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025consuetudini di vita – ove aveva continuato a vivere, dopo la crisi coniugale,in modo stabile, insieme alla madre.In particolare, la Corte ha ricordato che, nel 2018, nel corso del giudiziodi primo grado, I.X. alla quale era stato diagnosticato un“disturbo di personalità d’innesto in oligofrenia moderato grave con turbecomportamentali”, dopo il ricovero nel reparto di psichiatria dell’ospedale diLg_1 era stata inserita in una struttura residenziale adibita all’assistenzae alla cura di soggetti con disabilità psichiche, aggiungendo che la stessaaveva, poi, cambiato la struttura, ma era ancora ricoverata al momentodella decisione.Secondo la Corte d’appello, la struttura non poteva essere consideratacome un nuovo habitat, idoneo a sostituire quello familiare, rilevando ancheche l’interruzione forzosa della convivenza con la madre, causata dallanecessità del ricovero, non era sufficiente a recidere definitivamente ilcollegamento stabile e duraturo con l’ambiente in cui la figlia aveva vissutosin dalla nascita.Valutate tutte le risultanze di causa, compresa la CTU, le relazioni deiservizi sociali e degli altri servizi coinvolti, la Corte ha ritenuto che lecircostanze delineate denotassero una situazione complessa, caratterizzataanche da risultati positivi, che richiedevano un articolato percorso,finalizzato ad individuare la soluzione più idonea, nell’interesse diI.X. diretto, come rilevato dal primo giudice, a recuperareun rapporto con ciascuno dei genitori, libero da tensioni.Secondo la Corte di merito, si trattava di una situazione in evoluzione e,quindi, non ancora stabilizzata, come si evinceva anche dal fatto che, nelcorso del procedimento relativo alla amministrazione di sostegno, apertonell’interesse della figlia delle parti, i competenti servizi UMEA e DSM eranostati invitati ad individuare, coordinandosi con l’Amministratore diOscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025Sostegno, una struttura idonea ad accogliere I.X. chepermettesse un graduale avvicinamento ad Lg_1La progettualità relativa al riavvicinamento di I.X. alla sua cittànatale ed ai familiari, unitamente al fatto che nessuno degli specialistiintervenuti nella vicenda (CTU, DSM, UMEA) aveva mai previsto (né soloipotizzato) un ricovero a vita di I.X. , hanno indotto la Corte a riteneresussistente la necessità di salvaguardare l’interesse di I.X.a conservare la permanenza dell’ambiente domestico in cui è cresciuta, nonpotendosi, allo stato, escludere - in mancanza di valutazioni mediche cheritenevano il ricovero presso una struttura una condizione irreversibile -che, all’esito dei percorsi e degli interventi proposti e di quelli terapeutici inl’abitazione familiare, insieme alla madre.La stessa Corte d’appello ha escluso di poter arrivare a diverse conclusioniconsiderando quanto evidenziato dal padre, in ordine al rapporto conflittualedi I.X. con la madre, poiché dalle risultanze della CTU era emersoche le difficoltà nelle relazioni familiari erano ricollegabili ad entrambi igenitori e che esse imponevano, nell’ambito del più ampio progetto soprarichiamato, interventi finalizzati a superare le situazioni di criticità.Considerando l’interesse di I.X. , la Corte d’appello, valutate lerisultanze istruttorie, compresa la CTU e le relazioni dei servizi sociali, haconclusivamente ritenuto di dover confermare il provvedimento diassegnazione della casa familiare alla madre, sebbene il trasferimento dellastessa non fosse nel presente attuabile, tenuto conto che I.X. avevaivi vissuto ininterrottamente con la X.Y. fino al 2018, anche dopol’allontanamento del padre, il quale, invece, solo nel giudizio di appelloaveva manifestato la disponibilità ad accogliere la figlia e non poteva,quindi, rappresentare quel punto di riferimento stabile che la madre harappresentato.Oscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025Avverso tale sentenza, Q.E. ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi di doglianza.L’intimata si è difesa con controricorso.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata il 26/02/2025 ha chiesto il rigettodel ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 337 sexies, comma 1,c.c. e 337 septies, comma 2, c.c., per aver il giudice di merito confermatol’assegnazione della casa coniugale alla X.Y. nel difetto di unastabile convivenza con la madre da parte della figlia maggiorenne portatricedi handicap, allo scopo di garantire alla stessa una futura disponibilitàdell’abitazione.Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 337 terc.c., 337 sexies, comma 1, c.c. e 337 septies, comma 2, c.c., per aver ilgiudice di merito confermato l’assegnazione della casa familiare stabilendoche la figlia sia collocata presso la madre.Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 2909 c.c., 156, comma 7,c.c. (ora art. 473 bis.29 c.p.c.), 337 quinquies c.c. e 9 l. n. 898 del 1970(ora art. 473 bis.29 c.p.c.), anche in riferimento agli artt. 2697 c.c., 115 e116 c.p.c., 24, comma 1 e 2, e 111, comma 2, Cost., per aver il giudice dimerito confermato l’assegnazione della casa coniugale fondando la propriadecisione su un fatto futuro ed incerto.Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 337 sexies, comma 1, c.c. eOscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025337 septies, comma 2, c.c. in relazione agli artt. 3, comma 2, Cost., 29,comma 1, Cost. e 42 Cost., per aver il giudice confermato l’assegnazionedella casa coniugale all’esito di un’interpretazione delle norme indicatecontraria ai princìpi costituzionali.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1. Occorre preliminarmente evidenziare come non sia controverso trale parti che la figlia I.X. , maggiorenne con disabilità, si trovi in unacondizione di handicap grave, che comporta l’applicazione dell’art. 337septies c.c., nella parte in cui, al comma 2, prevede che «Ai figlimaggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente ledisposizioni previste in favore dei figli minori.»Questa Corte ha chiarito che la norma appena richiamata determinal’operatività per il figlio maggiorenne gravemente disabile non solo delledisposizioni in tema di visita, cura e mantenimento dei figli minori da partedei genitori non conviventi, ma anche della disciplina relativaall’assegnazione della casa familiare, escluse solo le norme sull'affidamento,condiviso od esclusivo (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del30/01/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21819 del 29/07/2021).Non può essere revocata in dubbio, infatti, la possibilità di assegnare lacasa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore dihandicap grave, tenuto conto che l'assegnazione della casa familiare anchein questi casi è tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suoambiente familiare, in un domicilio oramai nel tempo adeguato allespecifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli unasoddisfacente vita di relazione (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2670del 30/01/2023).Tale soluzione si conforma all’opinione già espressa da questa Corteprima dell'entrata in vigore dell'art. 155 quinquies c.c. (Cass, Sez. 1,Oscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025Sentenza n. 16027 del 09/12/2001) e, poi, nella vigenza di quest’ultimadisposizione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12977 del 24/07/2012).2.2. Con riferimento ai requisiti per l’assegnazione della casa familiare,questa Corte ha, in generale, affermato che la relativa statuizione deveessere effettuata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figliminorenni o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti arestare nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vitamatrimoniale, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vitae delle relazioni sociali, che in tale ambiente si sono radicate, con laconseguenza che la revoca dell'assegnazione della casa familiare richiedecome esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interessedei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza delraggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienzaeconomica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitoreassegnatario (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32151 del 20/11/2023).Questa Corte ha, poi, precisato, con riferimento alle ipotesi in cui si trattidi figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, che la nozione diconvivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337sexies c.c. implica la stabile dimora del figlio presso la stessa, sia pure coneventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione delleipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n.16134 del 17/06/2019).Tale principio opera anche nel caso in cui il figlio maggiorenne siaportatore di una disabilità grave.Anche in questa ipotesi il giudice è tenuto a verificare, con unaccertamento da compiersi in concreto e nell’attualità, che la casa familiarerappresenti per il figlio gravemente disabile, l’habitat domestico, ove ilgenitore che con lui vive provvede all’accudimento e alla cura.Oscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025Deve, in sintesi, risultare l’esistenza, al momento della decisione, di quelcollegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente che siain grado di giustificare l’assegnazione dell’abitazione a quest’ultimo.2.3. Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evincechiaramente che, a conclusione del procedimento di divorzio, la Corted’appello ha confermato l’assegnazione della casa familiare alla X.Y.disposta dal Tribunale, in conformità a quanto già disposto in sede diseparazione, sebbene nel corso del giudizio di primo grado, nel 2018,I.X. fosse stata inserita in strutture residenziali adibite allaassistenza e cura dei soggetti con disabilità psichiche, ove ancora si trovava,nel 2023, al momento della decisione del gravame.La Corte d’appello ha escluso che la casa familiare avesse perso lapropria funzione di habitat domestico della figlia delle parti, nonostantequest’ultima fosse da molti anni ricoverata in strutture residenziali permalati psichici, dando rilievo al fatto che dalle risultanze di causa nonemergeva che la figlia dovesse restare per tutta la vita in dette struttureed, anzi, i servizi che avevano in carico la ragazza stavano valutando lapossibilità di riavvicinarla alla città in cui vivevano i genitori.Non potendo escludere che la figlia potesse, in futuro, tornare nella casafamiliare, la Corte d’appello, pur escludendo nell’attualità tale soluzione, haritenuto conforme all’interesse di quest’ultima conservare l’assegnazionedell’abitazione familiare alla madre che, da sempre, prima del ricovero,aveva vissuto con lei.Tuttavia, come sopra evidenziato, ciò che rileva, ai fini dell’assegnazionedella casa familiare, è la sussistenza, nell’attualità, della funzione di habitatdomestico, da custodire nell’interesse del figlio, senza che abbia alcunarilevanza l’eventuale possibile rientro in tale abitazione in un futuro nonmeglio determinato.Oscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025Come sopra evidenziato, l’accertamento avrebbe dovuto riguardare,non la possibilità, in un futuro più o meno prossimo, di un rientro della figlianella casa familiare, ma l’esistenza, al momento della decisione, di quelcollegamento tra la figlia maggiorenne con grave disabilità, la casa familiaree il genitore a cui viene assegnata la casa, in grado di giustificare, nel casoconcreto, l’assegnazione dell’abitazione alla madre.Tale valutazione, nella specie, è del tutto mancata, avendo la Corted’appello dato rilevanza all’eventuale rientro della figlia nella casa familiarein un futuro incerto e solo possibile.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esamedegli altri, da ritenersi assorbiti.4. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e,assorbiti gli altri, deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio allaCorte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà riesaminarei fatti di causa in applicazione del seguente principio:«In tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori didisabilità grave, l’assegnazione della casa familiare ad uno dei genitoririchiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore chevive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base adun accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell’attualità,senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni».La Corte di merito provvederà anche alla statuizione sulle spese di litedel presente giudizio di legittimità.5. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle partie dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196del 2003. P.Q.MLa CorteOscuramento disposto Numero registro generale 11885/2024Numero sezionale 1413/2025Numero di raccolta generale 23443/2025Data pubblicazione 18/08/2025accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello diAncona, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità;dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 2 aprile 2025.La PresidenteLaura Tricomi
Sentenza Cassazione n. 23443/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris