Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:778
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C-232/04 e C-233/04
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Ltd
e
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 2001/23/CE — Art. 1 — Trasferimento d’impresa o di stabilimento — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Ambito di applicazione»
Conclusioni dell’avvocato generale M. [OSCURATO:PERSONA], presentate il 16 giugno 2005
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 dicembre 2005
Massime della sentenza
Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti d’imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori —
Direttiva 2001/23 — Ambito di applicazione — Controllo dell’esistenza di un trasferimento di impresa — Trasferimento dei mezzi
di produzione dall’appaltatore originario al nuovo appaltatore — Necessità di una cessione di questi mezzi di produzione a
quest’ultimo ai fini di una gestione economica autonoma — Assenza — Necessità di una valutazione globale
(Direttiva del Consiglio 2001/23, art. 1)
L’art. 1 della direttiva 2001/23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve
essere interpretato nel senso che nell’esame della sussistenza di un trasferimento di impresa o di stabilimento ai sensi del
detto articolo, in caso di nuova aggiudicazione di un appalto e nell’ambito di una valutazione d’insieme, l’accertamento del
trasferimento dei mezzi di produzione ai fini di una gestione economica autonoma non costituisce requisito necessario per
l’accertamento di un trasferimento dei mezzi di produzione dall’appaltatore originario al nuovo appaltatore. Il trasferimento
dei mezzi di produzione rappresenta tuttavia solo un aspetto parziale della valutazione complessiva che il giudice nazionale
deve compiere nella verifica della sussistenza di un trasferimento di impresa o di stabilimento ai sensi di tale disposizione.
(v. punti 42, 44 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
15 dicembre 2005 (
*
)
«Direttiva 2001/23/CE – Art. 1 – Trasferimento d’impresa o di stabilimento – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Ambito di applicazione»
Nei procedimenti riuniti C-232/04 e C-233/04,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisioni 5 maggio 2004, pervenute in cancelleria il 3 giugno 2004, nelle cause
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
(C-232/04),
[OSCURATO:PERSONA]
(C-233/04)
contro
[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]) Ltd
,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e U. Lõhmus,
giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 aprile 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, dagli avv.ti F. Kasper, T. Wegmann e L. Kolks, Rechtsanwälte;
– per la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Ltd, dall’avv. C. Berger, Rechtsanwalt;
– per la Repubblica federale di Germania, dal sig. C.-D. Quassowski, dalla sig.ra A. Tiemann nonché dai sigg. M. Lumma e U. Forsthoff,
in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. G. Rozet, H. Kreppel e F. Erlbacher, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 giugno 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001,
2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).
2 Le dette questioni sono state sottoposte alla Corte nell’ambito di controversie tra le sig.re [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una
parte, e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società incaricata contrattualmente
del controllo dei passeggeri e dei bagagli all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], nonché il loro ex datore di lavoro, la [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]) Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società incaricata, precedentemente, delle medesime prestazioni in forza di
un contratto successivamente risolto. Le dette dipendenti proponevano dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Germania, giudice
del lavoro) ricorso avverso la [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir dichiarare che il rapporto di lavoro precedentemente sussistente
tra loro e la [OSCURATO:PERSONA] era proseguito con la [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’art. 613 a del codice civile tedesco ([OSCURATO:PERSONA],
in prosieguo: il «BGB»), con cui è stata operata la trasposizione nel diritto tedesco della direttiva 2001/23.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva 2001/23 codifica la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998,
98/50/CE (GU L 201, pag. 88).
4 La sfera di applicazione della direttiva 2001/23 è definita dall’art. 1 della direttiva medesima, che prevede quanto segue:
«1. a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un
nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della
presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati
al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.
(...)»
5 L’art. 1 della direttiva 2001/23 è identico all’art. 1 della direttiva 77/187, come novellato dalla direttiva 98/50, il cui
quarto ‘considerando’ così recita:
«(…) la sicurezza e la trasparenza giuridiche esigono un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della
giurisprudenza della Corte di giustizia; (…) tale chiarimento non modifica la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE
quale interpretata dalla Corte di giustizia».
6 Gli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 contengono le seguenti disposizioni:
«
Articolo 3
1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla
data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
(...)
Articolo 4
1. Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte d’impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento
da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi
economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione.
(...)».
La normativa nazionale
7 Il trasferimento dei rapporti di lavoro per effetto del trasferimento dell’impresa e il divieto di licenziamento che ne costituisce
il corollario sono disciplinati dall’art. 613 a del BGB, intitolato «Diritti e obblighi in caso di trasferimento d’impresa».
Tale disposizione è del seguente tenore:
«1) Qualora un’impresa o una parte d’impresa venga trasferita mediante negozio giuridico ad un altro proprietario, questi subentra
nei diritti e negli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro esistenti al momento della cessione. Se tali diritti e obblighi
sono disciplinati dalle clausole di un contratto collettivo o di un contratto aziendale, essi costituiscono il contenuto del
rapporto di lavoro tra il nuovo titolare e il lavoratore e non possono essere modificati a danno del lavoratore prima che
sia decorso un periodo di un anno a partire dalla data del trasferimento. La norma contenuta nel secondo periodo non si applica
quando i diritti e gli obblighi del nuovo proprietario siano disciplinati dalle clausole di un altro contratto collettivo
o di un altro contratto aziendale. Prima della scadenza del termine di cui alla seconda frase, i diritti e gli obblighi possono
essere modificati ove il contratto collettivo o il contratto aziendale non siano più applicabili ovvero, qualora le parti
non siano vincolate dal contratto collettivo, nell’ambito di un altro contratto collettivo la cui applicazione sia stata pattuita
tra il nuovo proprietario e il lavoratore.
2) L’ex datore di lavoro è responsabile in solido con il nuovo proprietario per gli obblighi di cui al paragrafo 1, laddove tali
obblighi siano sorti prima della data del trasferimento e siano scaduti entro il termine di un anno a partire da tale data.
Tuttavia, qualora tali obblighi giungano a scadenza successivamente alla data del trasferimento, l’ex datore di lavoro è responsabile
soltanto pro rata temporis per il periodo di tempo antecedente alla data del trasferimento.
3) Il secondo paragrafo non si applica in caso di estinzione di una persona giuridica o di una società di persone per trasformazione.
4) La risoluzione del rapporto di lavoro di un lavoratore da parte dell’ex datore di lavoro o del nuovo proprietario per motivi
dovuti al trasferimento di un’impresa o di una parte di un’impresa è nulla e non produce effetto. Resta salvo il diritto di
risolvere il rapporto di lavoro per altri motivi.
5) Il precedente datore di lavoro o il nuovo proprietario devono informare per iscritto prima della cessione i lavoratori interessati
dalla cessione in merito:
1. alla data fissata o prevista della cessione,
2. al motivo della cessione,
3. alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali della cessione per i lavoratori e
4. alle misure previste per i lavoratori.
6) Il lavoratore può opporsi per iscritto alla cessione del rapporto di lavoro entro un mese dalla comunicazione dell’informazione
di cui al paragrafo 5. L’opposizione può essere comunicata al precedente datore di lavoro o al nuovo proprietario».
Fatti
8 Le sig.re [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], con un contratto a tempo indeterminato, come addette alla
sicurezza assegnate al controllo dei passeggeri e dei loro bagagli all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA].
9 Conformemente al contratto concluso il 5 aprile 2000 con lo Stato tedesco, rappresentato dal Bundesministerium des Inneren
(Ministero federale degli Interni, in prosieguo: il «BMI»), l’[OSCURATO:PERSONA] veniva incaricata
di effettuare i controlli dei passeggeri e dei loro bagagli all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto previsto nel
terzo periodo dell’art. 29 c, § 1, della legge sul trasporto aereo (Luftverkehrsgesetz), nella versione del 27 marzo 1999
(BGBl. 1999 I, pag. 550). [OSCURATO:PERSONA] rilevava l’esecuzione del detto contratto, che giungeva a scadenza il 31 dicembre 2003.
10 A termini del contratto, lo Stato tedesco metteva a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] le apparecchiature per la sicurezza aerea
necessarie ai fini dei controlli dei passeggeri, apparecchiature comprendenti, in particolare, portali metal detector, un
nastro mobile con visione automatica a raggi X (impianto di controllo bagagli e apparecchi di rilevazione radioscopica), metal
detector manuali e apparecchiature per il rilevamento di esplosivi.
11 [OSCURATO:PERSONA] aveva 306 dipendenti, di cui 295 destinati esclusivamente al controllo dei passeggeri. Gli agenti destinati a
tale ultimo incarico avevano seguito una formazione specifica di almeno quattro settimane e avevano dovuto superare un esame
per assistenti della sicurezza aerea al fine di ricevere la pubblica autorizzazione che li abilitava a svolgere tali attività
di controllo. I detti dipendenti erano posti sotto l’autorità del competente servizio del Bundesgrenzschutz (polizia federale
di frontiera) nell’esecuzione delle operazioni di controllo dei passeggeri.
12 Con lettera 5 giugno 2003, il BMI comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che i rapporti contrattuali relativi all’appalto ai fini del controllo
dei passeggeri all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero stati prorogati oltre il 31 dicembre successivo. Il 16 settembre
2003, il BMI informava la [OSCURATO:PERSONA] dell’attribuzione del detto appalto alla [OSCURATO:PERSONA].
13 In risposta ad un quesito della [OSCURATO:PERSONA], il gestore della [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non essere interessato ad un trasferimento
d’impresa. Inoltre, con lettera 17 novembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che intendeva riassumere i dipendenti
di quest’ultima solo in misura estremamente limitata.
14 Con lettere 26 novembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] risolveva, con effetti a decorrere dal 31 dicembre 2003, i contratti di lavoro
conclusi, rispettivamente, con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Essa risolveva, del pari, i contratti di tutti
gli altri dipendenti assunti nell’ambito dell’appalto con lo Stato tedesco.
15 Il 31 dicembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] cessava di svolgere, all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], le operazioni di controllo che le erano
state appaltate dal detto Stato.
16 A decorrere dal 1° gennaio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva, in forza del contratto concluso con lo Stato tedesco, al controllo
dei passeggeri in transito nel detto aeroporto e dei loro bagagli. L’oggetto del contratto, in sostanza, era identico a quello
dell’appalto concluso con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] utilizzava, del pari, le apparecchiature di sicurezza aerea appartenenti
allo Stato tedesco.
17 In pari data, la [OSCURATO:PERSONA] riassumeva 167 dipendenti precedentemente assunti dalla [OSCURATO:PERSONA], tra i quali le sig.re [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] non erano peraltro ricomprese. I dipendenti riassunti dalla [OSCURATO:PERSONA] e destinati al controllo dei passeggeri venivano
parimenti posti sotto il controllo del competente servizio del Bundesgrenzschutz.
Causa principale e questioni pregiudiziali
18 Le cause principali vertono sulla questione se la risoluzione da parte della [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal 31 dicembre 2003,
dei contratti di lavoro in oggetto, abbia posto fine ai rapporti di lavoro tra le ricorrenti nel giudizio principale e la
[OSCURATO:PERSONA] e/o tra le medesime e la [OSCURATO:PERSONA] ovvero se, al contrario, iscrivendosi tale risoluzione nel contesto di un trasferimento
di stabilimento, i rapporti di lavoro siano stati trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] per effetto di trasferimento di stabilimento ai sensi
dell’art. 1 della direttiva 2001/23.
19 A parere dell’[OSCURATO:PERSONA], l’esito delle controversie dipende dall’interpretazione della nozione di «trasferimento
di stabilimento» di cui all’art. 1 della direttiva 2001/23.
20 Il giudice del rinvio sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte, la realizzazione di un trasferimento di mezzi
di produzione all’appaltatore costituisce una delle circostanze che caratterizzano il trasferimento d’impresa. Il detto giudice
si chiede se il diritto comunitario consenta di subordinare l’esistenza del trasferimento di elementi operativi al loro uso
nell’ambito di una gestione economica autonoma, criterio introdotto dalla giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht (tribunale
federale del lavoro).
21 Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], sarà decisivo, ai fini della soluzione delle controversie principali, accertare se vi
sia stato un trasferimento dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] delle apparecchiature di sicurezza aerea, segnatamente, dei portali
metal detector, di un nastro mobile con visione automatica a raggi X (impianto di controllo bagagli), di metal detector manuali
nonché di apparecchiature per il rilevamento di esplosivi, che costituiscono mezzi di produzione.
22 Secondo il giudice del rinvio, tali apparecchiature non erano oggetto di gestione economica autonoma, in quanto il loro mantenimento
spettava allo Stato tedesco, committente, che doveva parimenti sostenerne il costo. Gli aggiudicatari interessati, d’altronde,
non avevano in alcun modo la possibilità di utilizzare tali attrezzature per conto proprio. Essi non potevano né trarne un
vantaggio economico supplementare, né determinare la natura e la portata dell’istallazione delle dette attrezzature. Inoltre,
il capitolato d’oneri prevedeva l’obbligo di far uso delle dette attrezzature.
23 Ciò premesso, l’[OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se, nell’accertamento della sussistenza di un trasferimento d’impresa ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2001/23/CE – indipendentemente
dalla questione dei rapporti di proprietà –, in caso di nuova aggiudicazione di un appalto, nell’ambito di una valutazione
d’insieme, l’accertamento del trasferimento dei mezzi di produzione dall’appaltatore originario al nuovo appaltatore sia subordinato
al fatto che i mezzi di produzione vengano ceduti a quest’ultimo ai fini di una gestione economica autonoma. Conseguentemente,
se per affermare la realizzazione di un trasferimento dei mezzi di produzione sia quindi necessario che all’appaltatore sia
conferito il potere di decidere sul tipo e sulle modalità dell’uso dei mezzi di produzione in funzione del proprio interesse
economico. Se, pertanto, si debba distinguere a seconda che i mezzi di produzione del committente costituiscono l’«oggetto»
o il «mezzo» della prestazione fornita dall’appaltatore.
2) Qualora la Corte di giustizia risolva affermativamente la prima questione:
a) se la destinazione di mezzi di produzione in una gestione economica autonoma debba essere esclusa qualora questi vengano posti
a disposizione dell’appaltatore da parte del committente soltanto ai fini di una mera utilizzazione e la loro manutenzione,
compresi i costi ad essa connessi, venga assunta dal committente;
b) se sussista una gestione economica autonoma da parte dell’appaltatore qualora, nell’ambito dei controlli dei passeggeri negli
aeroporti, l’appaltatore usi il portale metal detector, i metal detector manuali e gli apparecchi di rilevamento radioscopico
posti a sua disposizione dal committente».
24 Con ordinanza del presidente della Corte 9 luglio 2004, le cause C‑232/04 e C‑233/04 sono state riunite ai fini della fase
scritta e orale e della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
25 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se, nel contesto dell’esame della sussistenza di un trasferimento d’impresa
ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2001/23, l’accertamento del trasferimento dei mezzi d’impresa dall’appaltatore originario
al nuovo appaltatore sia subordinato alla condizione che tali mezzi vengano ceduti ai fini di una gestione economica autonoma.
Con la seconda questione, proposta dal detto giudice nell’ipotesi di soluzione affermativa della prima, si chiede alla Corte
di delineare la nozione di gestione economica autonoma.
26 [OSCURATO:PERSONA] deduce che, secondo la giurisprudenza della Corte, il criterio della ripresa dei principali mezzi di produzione
materiali è soddisfatto qualora essi vengano utilizzati dal nuovo gestore. Il fatto che quest’ultimo ne faccia uso nell’ambito
dei poteri di disposizione propri ovvero secondo le istruzioni del committente sarebbe irrilevante. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA]
fa valere che il criterio della gestione economica autonoma non può essere accolto.
27 Il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA] deducono che il criterio decisivo caratterizzante la sussistenza del trasferimento dei mezzi
di produzione dall’appaltatore iniziale al nuovo appaltatore risiede nella circostanza che i detti elementi siano stati ceduti
a quest’ultimo ai fini di una gestione economica autonoma. A loro avviso, tale criterio è conforme alla giurisprudenza della
Corte. Secondo il detto governo, tale nozione va intesa nel senso che il nuovo appaltatore allestisce i mezzi di produzione
nel contesto di un potere di disposizione proprio e di calcoli di costi propri, al fine di ottenere un beneficio economico
ulteriore. Il governo tedesco, per contro, ritiene che la questione se i mezzi di produzione messi a disposizione dal committente
costituiscano l’«oggetto» ovvero il «mezzo» della prestazione fornita dall’appaltatore non consente, di per sé, di operare
una delimitazione chiara.
28 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima questione debba essere risolta in senso negativo. A parere dell’istituzione, la questione
dell’interpretazione della nozione di «trasferimento dei mezzi di produzione» non può essere affrontata separatamente dagli
altri criteri che occorre esaminare all’atto del controllo della sussistenza di un trasferimento d’impresa o di stabilimento.
Quanto al criterio del trasferimento dei mezzi di produzione materiali, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, incontestabilmente, i dipendenti
della [OSCURATO:PERSONA] utilizzavano, dal 1° gennaio 2004, al pari dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], mezzi di produzione materiali quali
i portali, gli impianti di controllo bagagli, i metal detector manuali e le apparecchiature per il rilevamento di esplosivi.
L’istituzione richiama la giurisprudenza della Corte a termini della quale è irrilevante che tali elementi appartengano o
meno all’appaltatore. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht, che limita la destinazione dei
mezzi di produzione allo stabilimento di un appaltatore nel senso che tale imputazione è possibile solo se «i mezzi di produzione
vengono messi a disposizione dell’avente causa ai fini di una gestione economica autonoma», non sia conforme alla direttiva
2001/23.
Giudizio della Corte
29 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/23, la direttiva medesima «si applica ai trasferimenti di imprese,
di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».
30 A termini del n. 1, lett. b), dello stesso articolo, «è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello
di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività
economica, sia essa essenziale o accessoria». Ai sensi del quarto ‘considerando’ della direttiva 98/50, tale precisazione
è stata introdotta ai fini di chiarire la nozione di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte.
31 Secondo la detta giurisprudenza, la direttiva 2001/23 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito
di un’entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un
trasferimento ai sensi della detta direttiva consiste quindi nella circostanza che l’entità in questione conservi la propria
identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v., segnatamente,
sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1119, punti 11 e 12; 11 marzo 1997, causa C‑13/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑1259, punto 10, e 20 novembre 2003, causa C‑340/01, Abler e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑14023, punto 29).
32 Affinché la direttiva 2001/23 sia applicabile, occorre tuttavia che il trasferimento abbia ad oggetto un’entità economica
organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all’esecuzione di un’opera determinata (v., segnatamente, sentenza
19 settembre 1995, causa C‑48/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2745, punto 20). La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso
organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un
determinato obiettivo (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 13, e Abler e a., cit., punto 30).
33 Per poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un’entità economica organizzata in modo stabile,
dev’essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi,
fra le quali rientrano in particolare il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali,
quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno
della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado
di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività (v.,
in particolare, sentenze 19 maggio 1992, causa C‑29/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3189, punto 24; nonché [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 13, [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 14, e Abler e a., cit., punto 33).
34 Tali elementi costituiscono, tuttavia, soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non
possono, perciò, essere considerati isolatamente (v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 13; [OSCURATO:PERSONA], punto 14, e Abler e a., punto 34).
35 Il giudice nazionale deve tener conto, nell’ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione
de qua, del genere d’impresa o di stabilimento di cui trattasi. Ne consegue che l’importanza da attribuire rispettivamente
ai singoli criteri caratterizzanti la sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23 varia necessariamente
in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa,
nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 18; 10 dicembre 1998, cause
riunite C‑173/96 e C‑247/96, Hidalgo e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237, punto 31, e Abler e a., cit., punto 35).
36 Le questioni sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] mirano a definire i requisiti al ricorrere dei quali può ritenersi sussistente
uno dei detti elementi da prendere in considerazione, vale a dire quello relativo al trasferimento dei mezzi di produzione.
Il giudice del rinvio chiede se l’accertamento del trasferimento dei mezzi di produzione sia subordinato alla condizione che
i detti elementi siano ceduti ai fini di una gestione economica autonoma.
37 A tal riguardo, si deve ricordare che dalla formulazione stessa dell’art. 1 della direttiva 2001/23 risulta che l’ambito di
applicazione di quest’ultima comprende tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica
o giuridica responsabile dell’esercizio dell’impresa o dello stabilimento, la quale, per questo motivo, assume le obbligazioni
del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa o dello stabilimento, a prescindere dal trasferimento della
proprietà degli elementi materiali (sentenza Abler e a., cit., punto 41 e giurisprudenza ivi richiamata).
38 Al punto 42 della citata sentenza Abler e a., la Corte ha affermato che il fatto che gli elementi materiali rilevati dal nuovo
imprenditore non appartenessero al suo predecessore ma siano stati messi a disposizione dal committente non può indurre a
escludere l’esistenza di un trasferimento d’impresa o di stabilimento ai sensi della direttiva 77/187.
39 A tal riguardo, non sembra che lo svolgimento di una gestione economica autonoma dei mezzi di produzione rilevati da un appaltatore
costituisca un elemento determinante nella verifica della sussistenza del trasferimento dei mezzi di produzione.
40 Un criterio siffatto non risulta né dal testo della direttiva 2001/23, né dalle sue finalità, che consistono nel garantire
la tutela dei lavoratori nell’ipotesi di cessione d’impresa o di stabilimento e di consentire la realizzazione del mercato
interno.
41 Così, la circostanza che gli elementi materiali siano rilevati dal nuovo appaltatore senza che i detti elementi gli siano
stati ceduti ai fini di una gestione economica autonoma non può indurre ad escludere né la sussistenza di un trasferimento
dei mezzi di produzione, né la sussistenza di un trasferimento d’impresa o di stabilimento ai sensi della direttiva 2001/23.
42 La prima questione posta dal giudice del rinvio deve pertanto essere risolta affermando che l’art. 1 della direttiva 2001/23
deve essere interpretato nel senso che nell’esame della sussistenza di un trasferimento d’impresa o di stabilimento ai sensi
del detto articolo, in caso di nuova aggiudicazione di un appalto e nell’ambito di una valutazione d’insieme, l’accertamento
del trasferimento dei mezzi di produzione ai fini di una gestione economica autonoma non costituisce requisito necessario
per l’accertamento di un trasferimento dei mezzi medesimi dall’appaltatore originario al nuovo appaltatore.
43 In considerazione del fatto che la prima questione è stata risolta in senso negativo, non occorre procedere alla soluzione
della seconda.
44 Spetta al giudice nazionale determinare, alla luce di tutti gli elementi che precedono e nel contesto di una valutazione complessiva,
se nella causa principale si sia realizzato un trasferimento d’impresa o di stabilimento. A tal riguardo, si deve ricordare
che il trasferimento dei mezzi di produzione rappresenta solo un aspetto parziale della valutazione complessiva che il giudice
nazionale deve compiere nella verifica della sussistenza di un trasferimento d’impresa o di stabilimento ai sensi dell’art. 1
della direttiva 2001/23.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 1 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti
di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che nell’esame della sussistenza di un trasferimento d’impresa
o di stabilimento ai sensi del detto articolo, in caso di nuova aggiudicazione di un appalto e nell’ambito di una valutazione
d’insieme, l’accertamento del trasferimento dei mezzi di produzione ai fini di una gestione economica autonoma non costituisce
requisito necessario per l’accertamento di un trasferimento dei mezzi medesimi dall’appaltatore originario al nuovo appaltatore.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.