CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 giugno 1970
Cassazione n. 36871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' EMANUELE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1970 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIB. di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7/7/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il provvedimento di proroga del regime speciale, al quale il ricorrente è sottoposto dal 2003. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che detto decreto ministeriale di proroga - DM del 2/12/2021 - ha dato conto, a seguito di interlocuzione con la PNAA e la DDA di Caltanissetta, oltre che con gli organismi del Ministero degli Interni e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, della perdurante e spiccata pericolosità sociale del Cassarà, esponente di rilievo dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], segnatamente della fazione gelese del clan Madonia, capeggiata dalla famiglia Rinzivillo, della quale per un certo periodo il reclamante è stato reggente. Nell'ambito di tale organizzazione, dedita al traffico di stupefacenti, Cassarà ha commesso numerosi omicidi, partecipando ai gruppi di fuoco tra il 1990 e il 1991, eventi culminati nella strage di Gela del novembre 1990 tra il clan Madonia e il contrapposto gruppo della Stidda. 1.2. Di contro, non si sono acquisiti elementi di smentita della capacità del reclamante di ripristinare i contatti con il clan di appartenenza, intessuto di legami familiari ed intento ad una riorganizzazione dell'ala criminale e commer- ciale, come dimostra la condanna emessa dal Tribunale di Gela in data 31/3/2021 nei confronti di undici affiliati al clan Rinzivillo. Da ciò emerge la perdurante potenza della rete in cui si colloca storicamente l'azione del Cassarà, così concretizzando il pericolo che - in assenza delle restrizioni detentive - costui riesca a riprendere i legami con la famiglia di riferimento. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, con riferi- mento all'art. 41 bis, comma 2 bis, 0.P e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ritenendo mancante di attualità il paventato pericolo di permanenza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, pericolo ritenuto dai giudici della sorveglianza in assenza di elementi concreti ed attuali. Si deplora, altresì, l'assenza di motivazione sulle censure mosse dalla difesa al decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale, per non essere stato operato un apprezzamento dei dati storici illustrati, tra i quali la revoca di detto regime a tale [OSCURATO:PERSONA] per assenza dei presupposti fattuali e normativi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché - ad onta dell'intitolazione - in realtà deduce meri profili di vizio argomentativo in una materia che prevede il sindacato di legittimità con esclusivo riferimento alla violazione di legge, oltre che per il carattere reiterativo delle doglianze, già compiutamente affrontate nell'impugnato provvedimento. 1.1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale ,e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assoluta- mente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 1.2. Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di errori nella applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle informazioni aggiornate trasmesse dagli organi investigativi, sulla segnalazione del ruolo eminente assunto dal detenuto nel gruppo Rinzivillo, articolazione del clan Madonia, e sull'esame della situazione criminale del territorio di riferimento, da cui emerge la stabile capacità del reclamante di mantenere i collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza, compagine che non ha mai cessato di influire sulle dinamiche del territorio gelese: trattasi di elementi non recessivi, quanto alla pretesa attenuazione del pericolo di ripristino dei contatti, rispetto al tempo di detenzione. Pertanto, anche estendendo l'analisi alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, .n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361), la motivazione ha dato conto di ogni profilo rilevante, in particolare argomentando sull'attuale operatività della cosca Rinzivillo, oggetto di un recente provvedimento di confisca di beni mobili ed immobili per un elevato ammontare. In conclusione, tutte le censure proposte hanno trovato adeguata trattazione, così da escludere che sia stato violato il principio della motivazione, tale da refluire in una pretesa violazione di legge. 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de