CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 14838/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 17017/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ Avvoca t o [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino n. 47, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 119, in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata - avverso la sentenza n. 763 /201 9 del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello diMessina del l’11/15 ottobre 20 19 , n. 763 , affidandosi a tre motivi. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta solo intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Successivamente alla fissazione dell’odierna adunanza camerale, è stata depositata la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato attosi rivela idoneo a determinare l'estinzione di questo giudizio senza necessità di pronuncia sulle relative spese essendo rimasta solo intimata la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].. 2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012(cfr . Cass. nn. 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn.32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass. nn.25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della C