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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01328/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Bologna in data 2 gennaio 2021; RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, muove censure prive della dovuta specificità, poiché le stesse, laddove non assolutamente generiche, affermano l'illegittimità del foglio di via obbligatorio di cui al capo di imputazione, senza minimamente misurarsi con le risposte motivazionali in ordine all'individuazione del luogo di effettiva residenza, come puntualmente rappresentate nella sentenza impugnate (pagg. 2 e 3); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Bologna in data 2 gennaio 2021; RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, muove censure prive della dovuta specificità, poiché le stesse, laddove non assolutamente generiche, affermano l'illegittimità del foglio di via obbligatorio di cui al capo di imputazione, senza minimamente misurarsi con le risposte motivazionali in ordine all'individuazione del luogo di effettiva residenza, come puntualmente rappresentate nella sentenza impugnate (pagg. 2 e 3); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2