CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 26479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 43423/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 10 giugno 2026; Ritenuto che le censure di cui al primo e terzo motivo di ricorso (genericamente ribadite nella memoria citata) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che, quanto alle doglianze relative al secondo motivo di ricorso (pure genericamente ribadito con la memoria), attinenti alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], esse sono manifestamente infondate, in quanto l'operante di polizia giudiziaria ha semplicemente riferito i fatti, anche con riferimento a dichiarazioni co9444404~_____e -esterne al dibattimento~i quelle rese dal padre dell'imputato; Ritenuto che la censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichia P.Q.M