CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 1954
Cassazione n. 18375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/08/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ 9eNtite le conclusioni del PG \c&L, \r\[OSCURATO:PERSONA] in fatto Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona ha decretato l'inammissibilità, ex artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., del reclamo di [OSCURATO:PERSONA], condannato con espiazione di pena per mezzo della detenzione domiciliare, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza di autorizzazione al lavoro, perché "già ritenuta fonte di plurime e fondate perplessità nell'ordinanza di detenzione domiciliare". Il Presidente ha rilevato che l'istanza è stata già rigettata e con la riproposizione non sono stati addotti nuovi argomenti. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il provvedimento ha inciso su un diritto soggettivo negando la possibilità di accesso al lavoro e quindi si è consumata, con l'adozione del provvedimento de plano, una violazione del contraddittorio. In più, il Presidente ha errato nel ritenere la richiesta una mera riproposizione di quanto già esaminato in sede di prima applicazione della misura alternativa. Il divieto di assumere cariche societarie è circoscritto a tali funzioni e non impedisce la considerazione di istanze di lavoro presentate dall'interessato alle dipendenze di un'azienda. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Presidente del Tribunale non ha provveduto ad alcun approfondimento istruttorio e non ha chiarito in cosa consistano le perplessità che impediscono l'accoglimento dell'istanza. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. A fronte di un reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, e quindi all'esercizio, non importa ora se corretto o meno, di un potere di impugnazione, il Presidente del Tribunale non ha alcuna attribuzione per l'apprezzamento di eventuali cause di inammissibilità, dovendo ogni valutazione essere rimessa al Tribunale, che è l'unico organo deputato alle decisioni sulle impugnazioni degli atti del Magistrato di sorveglianza.In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducile al genus dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza" - Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Rv. 281896 -. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, secondo quanto previsto dall'art. 620 lett. d), cod. proc. pen., perché emesso in un caso non consentito dalla legge. 3. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha negato l'autorizzazione al lavoro non è passibile di appello dinnanzi al Tribunale di sorveglianza, per il semplice fatto che il rimedio della impugnazione di merito non è previsto dalla legge. Una diversa soluzione violerebbe il principio di tassatività oggettiva delle impugnazioni. - Occorre però considerare che quel provvedimento ha incidenza sulla libertà personale dell'interessato, intesa nel senso di libertà di autodeterminazione della propria condotta, ed è allora conseguente riconoscerne la ricorribilità per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 111 Cost. È infatti pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità che avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale - Sez. 1, Sentenza n. 52134 del 07/11/2019, Rv. 277884; v., prima, Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, Rv. 255922; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Rv. 255309; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Rv. 254166; Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Rv. 238919 -. Il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza deve allora essere qualificato come rieorso per cassazione, ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 4. Il ricorso, così riqualificato il reclamo indebitamente dichiarato inammissibile con provvedimento del Presidente del Tribunale, merita di essere accolto. [OSCURATO:PERSONA], infatti, con atto del 30 giugno 2021 ha negato l'autorizzazione al lavoro, adducendo la persistenza di perplessità in ordine alla possibilità di consentire l'esercizio di attività lavorativa nonostante la condanna alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese. La motivazione è all'evidenza carente, atteso che un non meglio definito riferimento alle perplessità non è in grado di spiegare le ragioni del diniego, essendo piuttosto dovere del Magistrato sciogliere i nodi dubbi e valutare l'istanza dell'interessato sulla base di parametri certi. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 30 giugno 2021 deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Ancona. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e, qualificato il reclamo al Tribunale di sorveglianza come ricorso, annulla il provvedimènto del 30 giugno 2021 del Magistrato di sorveglianza di Ancona, al quale rinvia gli atti per nuovo giudizio. Così deciso il 30 marzo 2022 Il consi ler