CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 37471/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 3110/2025 CC - 05/11/2025 R.G.N. 23730/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Torino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37471/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 13 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Vercelli, in data 28 agosto 2024, ha respinto la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 26/07/2023 al 26/01/2024, motivando che egli, in quel semestre, aveva ricevuto una sanzione disciplinare. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo per non avere il detenuto esperito previamente il rimedio previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 54 e 69-bis Ord. pen. L’art. 54 Ord. pen. non subordina la richiesta di concessione della liberazione anticipata alla previa presentazione di un reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., neppure se venga contestata una sanzione disciplinare applicata nel periodo di interesse. Anche la presentazione del reclamo ai sensi dell'art. 69-bis Ord. pen. non richiede il previo esperimento del reclamo previsto dall'art. 35-bis Ord. pen., nel caso predetto. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto concedibile la liberazione anticipata anche in relazione a semestri in cui sia stata comminata una sanzione disciplinare, per cui la sanzione irrogata al detenuto avrebbe dovuto essere attentamente valutata, non essendo di per sé preclusiva della concessione del beneficio richiesto. Deve anche valutarsi che la sanzione applicata al ricorrente, cioè l'esclusione dalle attività ricreative e sportive, avrebbe potuto essere impugnata, con il reclamo di cui all'art. 35-bis Ord. pen., solo per motivi procedurali e non nel merito, ragione ulteriore che rendeva inammissibile la proposizione di tale reclamo per ragioni di merito. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. Il decreto di inammissibilità emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., indica la causa della ritenuta inammissibilità del reclamo proposto solo con la frase «non previo esperimento strumento ex art. 35 bis O.P.». L'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente l'emissione di un decreto de plano nei casi di inammissibilità, ma prescrive che tale decreto sia motivato. La motivazione di un provvedimento deve avere un contenuto minimo di coerenza, completezza e ragionevolezza, e tale da consentire di comprendere l'iter logico- argomentativo seguito dal giudice, pena, in caso contrario, la violazione dell'art.125 cod. proc. pen., dovendo la motivazione essere ritenuta inesistente o, quanto meno, apparente (vedi, tra le molte, Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, Rv. 214308; Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995, Rv. 202133). La motivazione del provvedimento impugnato presenta tale vizio, di inesistenza o quanto meno di mera apparenza, perché non contiene alcuna argomentazione circa la ritenuta necessità del «previo esperimento» del reclamo giurisdizionale, e non consente di comprendere nei confronti di quale provvedimento il ricorrente avrebbe dovuto esperire lo «strumento» indicato, e per quali ragioni tale mancato esperimento sia stato ritenuto tale da determinare l'inammissibilità del reclamo presentato ai sensi dell'art. 69-bis Ord. pen. La motivazione, infatti, si riduce alla frase sopra riportata, palesemente apodittica e incomprensibile nel suo significato concreto, in quanto non consente neppure di comprendere quale procedura il presidente del Tribunale abbia ritenuto inammissibilmente pretermessa dal ricorrente. 3. L'istanza presentata dal detenuto, secondo l'intestazione del provvedimento impugnato, è un «reclamo su liberazione anticipata», come confermato dal ricorrente. Essa, pertanto, è stata proposta ai sensi dell'art. 69- bis, comma 3, Ord. pen., secondo cui avverso i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di liberazione anticipata è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza, il quale decide ai sensi dell'art. 678 cod. proc. pen. Nessuna di queste due norme richiede il previo esperimento di un altro mezzo di impugnazione o di contestazione, da proporre avverso un provvedimento in materia di liberazione anticipata, per cui l'omesso utilizzo dello «strumento» indicato nel decreto impugnato non può determinare l'inammissibilità del reclamo stesso. La ragione per cui il decreto impugnato ha, al contrario, ritenuto tale omissione una causa di inammissibilità non è stata, però, indicata, rendendo perciò non comprensibile l'iter argomentativo del giudice. Dal reclamo proposto dal ricorrente, allegato al decreto impugnato, risulta che il magistrato di sorveglianza aveva motivato il diniego della liberazione anticipata con il fatto che il detenuto istante aveva ricevuto una sanzione disciplinare; il ricorrente ipotizza perciò, nel suo ricorso, che la richiesta subordinazione del reclamo alla previa proposizione di un reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. sia riferita, in questo caso, alla necessità di impugnare separatamente e preventivamente la sanzione disciplinare applicata. L'ipotesi formulata dal ricorrente è priva di qualunque riscontro e di un collegamento fattuale con il provvedimento impugnato. Peraltro, la subordinazione del reclamo di cui all'art. 69-bis Ord. pen. ad una previa impugnazione della sanzione disciplinare, oltre a non essere prescritta da alcuna norma, è palesemente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione di una sanzione disciplinare non è, di per sé, causa di non concedibilità della liberazione anticipata. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che «in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Rv. 288162). E' evidente, pertanto, che il detenuto che richiede la concessione della liberazione anticipata non è obbligato ad impugnare la sanzione disciplinare ricevuta, potendo limitarsi a contestarne la rilevanza nel corso della procedura relativa all'applicazione di tale beneficio, e il giudice della sorveglianza deve valutare approfonditamente e in concreto se essa determini la non meritevolezza dello stesso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il 05 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]