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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 08645/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 18/12/2017 del Tribunale di Torino, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, l'insufficienza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena, che avrebbe potuto essere compiuta considerando i minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo stato affidato a censure generiche, prive di qualsiasi considerazione della vicenda e di confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, volte esclusivamente a conseguire una rivisitazione del trattamento sanzionatorio, disgiunta dalla deduzione di violazioni di legge penale o di vizi della motivazione.

La Corte d'appello di Torino ha ampiamente e adeguatamente giustificato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, sia la misura della pena (peraltro non distante dal minimo edittale e comunque inferiore alla media e dunque non richiedente analitica e diffusa giustificazione), sottolineando la gravità della condotta (per l'organizzazione e la protrazione nel tempo della attività di coltivazione di cannabis), e tali argomenti, del tutto idonei e razionali, non sono in alcun modo stati considerati dal ricorrente, con la conseguente inammissibilità del ricorso, a causa della genericità e della manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 18/12/2017 del Tribunale di Torino, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, l'insufficienza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena, che avrebbe potuto essere compiuta considerando i minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo stato affidato a censure generiche, prive di qualsiasi considerazione della vicenda e di confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, volte esclusivamente a conseguire una rivisitazione del trattamento sanzionatorio, disgiunta dalla deduzione di violazioni di legge penale o di vizi della motivazione. La Corte d'appello di Torino ha ampiamente e adeguatamente giustificato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, sia la misura della pena (peraltro non distante dal minimo edittale e comunque inferiore alla media e dunque non richiedente analitica e diffusa giustificazione), sottolineando la gravità della condotta (per l'organizzazione e la protrazione nel tempo della attività di coltivazione di cannabis), e tali argomenti, del tutto idonei e razionali, non sono in alcun modo stati considerati dal ricorrente, con la conseguente inammissibilità del ricorso, a causa della genericità e della manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il