CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 11033/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024Data pubblicazione 24/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 06/03/2024 PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 22518/2021 R G proposto da[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12 presso l [OSCURATO:PERSONA] * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * * rappresentata e difesa dall avvocato* * * controricorrenteavverso SENTENZA della CORTE D APPELLO CATANZARO nelproc to n 1488/2019 pubblicata il 15/02/2021* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024* il Procuratore Generale nella persona della * ssa *Data pubblicazione 24/04/2024De * che chiede l accoglimento del ricorsoNessuno presente per il Ministero ricorrente* il difensore della controricorrente che chiede il rigetto delricorsoUdita la relazione svolta all udienza pubblica del 06/03/2024 dalla* * *La Corte d appello di Catanzaro con sentenza n 185/2021pubblicata il 15/2/2021 ha riformato la decisione del Tribunale diCatanzaro del 2019 che aveva respinto il ricorso di * ** cittadina colombiana avverso diniego da parte delQuestore di [OSCURATO:PERSONA] di rilascio di un permesso di soggiornoper motivi familiari in base a d lgs 30/2007 o a d lgs 286/1998in quanto entrata in Italia con un visto turistico nell ottobre 2017conviveva di fatto con un cittadino italiano tale * MessinaIl tribunale aveva respinto il ricorso in assenza di una certificazioneamministrativa comprovante la stabilità della convivenzaIn particolare i giudici di appello premesso che sia ai fini delrilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari sulla basedi un interpretazione conforme ai principi costituzionali ecomunitari sia ai fini del rilascio della carta di soggiorno per motivifamiliari ex artt 3 e 10 d lgs 30/2007 emanato in attuazione della* 2004/38/CE occorre una prova rigorosa di una stabileconvivenza more uxorio hanno affermato che tale prova tuttaviaoltre a potere essere attestata dalla pubblica amministrazione puòanche essere accertata giudizialmente nella specie l esistenza diun rapporto stabile di convivenza more uxorio era emersa dallatestimonianza del Messina il quale aveva confermato «in manieracredibile…la genesi e l evoluzione del loro rapporto nonché lal attuale loro convivenza» anche spiegando di non potere«regolarizzare» la suddetta convivenza in quanto coniuge separato2 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024ma non divorziato con altra donna e «la ricorrente entrata inData pubblicazione 24/04/2024Italia con visto turistico di comodo per vivere con lui avrebbepotuto proprio per tale ragione avere ripercussioni sfavorevoli incaso di dichiarazione di convivenza»Avverso la suddetta pronuncia il Ministero dell Interno proponericorso per cassazione notificato il 6/9/2021 affidato a unicomotivo nei confronti di * * * che resiste concontroricorso Entrambe le parti hanno depositato memoriaCon ordinanza interlocutoria n 29893/2023 la causa è statarimessa all udienza pubblica del 6/3/2024Il PG ha depositato memoria chiedendo l accoglimento del ricorsoLa controricorrente ha depositato ulteriore memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il Ministero ricorrente lamenta con unico motivo la violazionee/o falsa applicazione ex art 360 n 3 c p c degli artt 1 2 e 3della * 38/2004 1 e 2 d lgs 30/2007 1 l 76/2016 peravere la Corte d appello riformando la decisione di primo gradoritenuto che in relazione a istanza di rilascio di permesso disoggiorno per motivi familiari nell ambito di applicazione della* 38/2004/CE e del d lgs 30/2007 non sia necessario unrapporto qualificato di coniugio o di unione civile o al piùconvivenza registrata ai sensi della l 76/2016 ma sia sufficienzauna convivenza more uxorio di fatto con cittadino europeo italiano dimostrata con prova per testi2 La censura è infondata2 1 La Corte d appello ha ritenuto che la ricorrente sia in possessodei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per motivifamiliari richiesta inoltrata prima dalla ricorrente al Questore e daquesti respinta e quindi avanzata in sede giurisdizionaleIl Ministero ricorrente sostiene che il titolo di soggiorno in esamestante la necessità di assicurare «un doveroso controllo dei flussi dientrata nel territorio della * debba essere rilasciato soltanto a3 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024quei soggetti che vantino un rapporto qualificato tipizzato eData pubblicazione 24/04/2024oggettivamente accertabile con cittadino europeo e quindi oltre aicasi di rapporto coniugale o unione civile registrata secondo lal 76/2016 al più nell ipotesi di stabile convivenza che risulti dadichiarazione anagrafica in atto pubblico che lo certifichiesponendo il dichiarante in caso di dichiarazione falsa aresponsabilità non anche in quella «di conio giurisprudenziale»con conseguente impossibilità di fare ricorso ad una provatestimoniale ai fini della dimostrazione del suddetto rapportoqualificatoIl P G concludendo per il rigetto del ricorso richiama il comma 37dell art 1 l 76/2016 secondo cui per l accertamento della stabileconvivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cuiall art 4 ed alla lett b del comma 1 dell art 13 del * dicui al D P R n 223/1989 nonché l art 2 comma 2 lett b della* 2004/38/CE e l art 2 comma 1 lett b del d lgs 30/2007rilevando che la formalità della registrazione della dichiarazioneanagrafica prevista dalla normativa nazionale e da quellaeurounitaria pur volendola considerare come ritenuto dalla Corted appello «una mera presunzione di legge sulla serietà e sullastabilità del rapporto» è necessaria per attestare effettivitàstabilità e credibilità della convivenza di fatto e non può esseresostituita da prove di diversa natura come prove testimonialistante l evidente necessità di garanzia di un effettivo controllo deiflussi di entrata nel territorio comunitario2 2 La * europea per la salvaguardia dei dirittidell uomo e delle libertà fondamentali Cedu firmata a Roma il 4novembre 1955 ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4agosto 1955 n 848 dedica alla famiglia gli artt 8 e 12 cherispettivamente sanciscono il diritto al rispetto della vita privata efamiliare oltre che del domicilio e della corrispondenza e il dirittodi sposarsi e di costituire una famiglia4 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024La Corte * ha da tempo affermato che il diritto alla vita privata eData pubblicazione 24/04/2024familiare non implica un obbligo generale degli * di rispettare lascelta operata dagli stranieri circa il * in cui risiedere Inparticolare la Corte ha ribadito che in materia di immigrazionel art 8 isolatamente considerato non può imporre ad uno Stato unobbligo generale di rispettare la scelta del paese di residenza deiconiugi o di autorizzare il ricongiungimento familiare nel suoterritorio * v * * No 38590/10 par 117Tuttavia è stato anche precisato che qualora una causa riguardisia la vita familiare che l immigrazione la portata dell obbligo delloStato di accogliere nel proprio territorio i congiunti di personeresidenti varia in ragione delle particolari circostanze in cui sitrovano le persone coinvolte e dell interesse generale * v* par 107 * * e * c Regno* §§ 67 68 * c Svizzera § 38 * c Paesi * § 63* c Danimarca § 54 * c Svizzera § 602 3 L art 10 del d lgs 30/2007 emanato in attuazione della* 2004/38/CE recita «Carta di soggiorno per i familiari delcittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Statomembro dell * europea 1 I familiari del cittadino dell *non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all articolo 2trascorsi tre mesi dall ingresso nel territorio nazionale richiedonoalla questura competente per territorio di residenza la Carta disoggiorno di familiare di un cittadino dell * redatta sumodello conforme a quello stabilito con decreto del Ministrodell interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto legislativo 3 Per il rilascio dellaCarta di soggiorno è richiesta la presentazione a del passaportoo documento equivalente in corso di validità b di un documentorilasciato dall autorità competente del * di origine oprovenienza che attesti la qualità di familiare e qualora richiestodi familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero5 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024del familiare affetto da gravi problemi di salute che richiedonoData pubblicazione 24/04/2024l assistenza personale del cittadino dell * titolare di unautonomo diritto di soggiorno c dell attestato della richiestad iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell * d dellafotografia dell interessato in formato tessera in quattro esemplarid bis nei casi di cui all articolo 3 comma 2 lettera b didocumentazione ufficiale attestante l esistenza di una stabilerelazione con il cittadino dell * 4 La carta di soggiorno difamiliare di un cittadino dell * ha una validita di cinque annidalla data del rilascio »L art 2 del d lgs 30/2007 stabilisce che ai fini del decretolegislativo si intende per «cittadino dell * qualsiasi personaavente la cittadinanza di uno Stato membro e per «familiare» ilconiuge ovvero «il partner che abbia contratto con il cittadinodell * un unione registrata sulla base della legislazione di unoStato membro qualora la legislazione dello Stato membroospitante equipari l unione registrata al matrimonio e nel rispettodelle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Statomembro ospitante»Deve rilevarsi che il considerando 5 della * 2004/38/CErelativa al diritto dei cittadini dell * e dei loro familiari dicircolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli *membri così recita «Il diritto di ciascun cittadino dell * dicircolare e soggiornare liberamente nel territorio degli * membripresuppone affinché possa essere esercitato in oggettivecondizioni di libertà e di dignità la concessione di unanalogo diritto ai familiari qualunque sia la loro cittadinanza Ai finidella presente direttiva la definizione di «familiare» dovrebbealtresì includere il partner che ha contratto un unione registrataqualora la legislazione dello Stato membro ospitante equiparil unione registrata al matrimonio»6 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024L art 2 * della * 2004/38/CE definisce quindiData pubblicazione 24/04/2024come familiare anzitutto il «partner» vale a dire il soggetto « cheabbia contratto con il cittadino dell * un unione registratasulla base della legislazione di uno Stato membro qualora lalegislazione dello Stato membro ospitante equipari l unioneregistrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previstedalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante» L art3 intitolato «Aventi diritto» della suddetta * al comma 2prevede poi che lo Stato membro ospitante debba agevolare«conformemente alla sua legislazione nazionale …l ingresso e ilsoggiorno delle seguenti persone a ogni altro familiarequalunque sia la sua cittadinanza non definito all articolo 2 punto2 se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadinodell * titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o segravi motivi di salute impongono che il cittadino dell * loassista personalmente b il partner con cui il cittadino dell *abbia una relazione stabile debitamente attestata» e al comma 3si precisa che lo Stato membro ospitante debba effettuare unesame approfondito della situazione personale e giustificarel eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno L Art 10 della* al par 2 prevede che « Ai fini del rilascio della carta disoggiorno gli * membri possono prescrivere la presentazionedei seguenti documenti … b un documento che attesti la qualità difamiliare o l esistenza di un unione registrata»Il * 6 precisa poi che «Per preservare l unità dellafamiglia in senso più ampio senza discriminazione in base allanazionalità la situazione delle persone che non rientrano nelladefinizione di familiari ai sensi della presente direttiva e chepertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante dovrebbe essereesaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della proprialegislazione nazionale al fine di decidere se l ingresso e il soggiorno7 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024possano essere concessi a tali persone tenendo conto della loroNumero di raccolta generale 11033/2024relazione con il cittadino dell * o di qualsiasi altra circDoatsa tpaubnbzlicaz io ne 24/04/2024quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell *L art 3 dello stesso d lgs 30/2007 in esame prevede poi che ildecreto legislativo si applica «a qualsiasi cittadino dell * che sirechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha lacittadinanza nonché ai suoi familiari ai sensi dell articolo 2 comma1 lettera b che accompagnino o raggiungano il cittadinomedesimo» e che lo Stato membro ospitante senza pregiudizio deldiritto personale di libera circolazione e di soggiornodell interessato conformemente alla sua legislazione nazionaleagevola l ingresso e il soggiorno di «ogni altro familiare qualunquesia la sua cittadinanza non definito all articolo 2 comma 1 letterab se è a carico o convive nel paese di provenienza con ilcittadino dell * titolare del diritto di soggiorno a titoloprincipale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadinodell * lo assista personalmente» ovvero del «partner con cui ilcittadino dell * abbia una relazione stabile debitamenteTale ultimo inciso è stato introdotto per effetto della Leggeeuropea n 97 del 6/8/2013 “Disposizioni volte a porre rimedio alnon corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa aldiritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell * e deiloro familiari * di infrazione 2011/2053” nata da unaprocedura di infrazione elevata contro l Italia per non correttorecepimento della * 2004/38/CE con sostituzione delleparole «dallo Stato del cittadino dell * presenti nelprecedente testo normativo con quelle «con documentazioneufficiale»L art 3 co 2 lett b del D Lgs 30/2007 prima della * del2013 in attuazione dell art 3 par 2 lett b della *2004/38/CE il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di8 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024soggiorno in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altroData pubblicazione 24/04/2024Stato membro viene riconosciuto anche al partner di quest ultimoa condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile«debitamente attestata» essendo qualificato familiare «il partnercon cui il cittadino dell * abbia una relazione stabiledebitamente attestata» aveva introdotto una precisa selezionedei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta «stabile relazione»infatti si disponeva che tale rapporto fra il cittadino dell altroStato membro e il suo partner dovesse essere attestato dalloStato al quale appartiene il primo con esclusione pertanto nonsoltanto del documenti ufficiali dello Stato di provenienza delpartner se diverso dall altro ma anche dei mezzi di prova noncostituiti da documentiL espressione «documentazione ufficiale» utilizzata dall art 3comma 2 lett b del D Lgs 30/2007 nel testo introdotto aseguito di procedura di infrazione apertasi contro l Italia dallalegge europea n 97/2013 «Senza pregiudizio del diritto personaledi libera circolazione e di soggiorno dell interessato lo Statomembro ospitante conformemente alla sua legislazione nazionaleagevola l ingresso e il soggiorno delle seguenti persone a ognialtro familiare qualunque sia la sua cittadinanza non definitoall articolo 2 comma 1 lettera b se è a carico o convive nelpaese di provenienza con il cittadino dell * titolare del dirittodi soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di saluteimpongono che il cittadino dell * lo assista personalmente bil partner con cui il cittadino dell * abbia una relazione stabiledebitamente attestata con documentazione ufficiale» noncontiene alcuna definizione di «ufficialità»* peraltro sono le indicazioni fornite dalla *della Commissione Europea * 2009 313 del 2 settembre 2009concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e unamigliore applicazione della direttiva 2004/38/CE di cui il D Lgs9 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/202430/2007 è atto di recepimento in Italia al punto 2 1 1 inData pubblicazione 24/04/2024relazione alla nozione di familiare relativamente al «partner» «ilpartner con cui un cittadino dell * abbia una stabile relazionedi fatto debitamente attestata rientra nel campo di applicazionedell articolo 3 paragrafo 2 lettera b Le persone cui la direttivariconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute apresentare prove documentali che dimostrino la loro qualità dipartner di cittadini UE e la stabilità della relazione La prova puòessere fornita con ogni mezzo idoneo Il requisito della stabilitàdella relazione va valutato alla luce dell obiettivo della direttiva dipreservare l unità della famiglia in senso ampio Le norme nazionaliper determinare la stabilità dell unione possono prevedere comecriterio che l unione duri da un certo periodo minimo di tempo madevono comunque tener conto anche di altri aspetti pertinenti adesempio ipoteca congiunta per l acquisto di una casa » Se nedeve trarre che la Commissione europea consente l imposizione dioneri documentali purché ragionevoli ma salvaguarda lapossibilità di prova da parte dell interessato con «qualsiasi idoneomezzo»2 4 Al riguardo occorre anche sottolineare che alla luce dellasentenza della Corte di * C 27 del 25 luglio 2008 caso* negli orientamenti successivi questa Corte aderendo aiprincipi indicati dalla Corte di * ha ritenuto che «al cittadinodi paese terzo coniuge di cittadino dell * Europea può essererilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quandonon sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato inquanto alla luce dell interpretazione vincolante fornita dallasentenza della Corte di * n C 27 del 25 luglio 2008 la* 2004/38/CE consente a qualsiasi cittadino di paese terzofamiliare di un cittadino dell * ai sensi dell art 2 punto 2della predetta * che accompagni o raggiunga il predettocittadino dell * in uno Stato membro diverso da quello di cui10 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024ha la cittadinanza di ottenere un titolo d ingresso o soggiorno nelloNumero di raccolta generale 11033/2024Stato membro ospitante a prescindere dall aver già sogDgataio prubnbalictaozio ne 24/04/2024regolarmente in un altro Stato membro non essendo compatibilecon la * una normativa interna che imponga la condizionedel previo soggiorno regolare in uno Stato membro primadell arrivo nello Stato ospitante al coniuge del cittadinodell * in considerazione del diritto al rispetto della vitafamiliare stabilito nell art 8 della * Europea dei dirittidell uomo» principio affermato ai sensi dell art 360 bis c p c n1 Cass n 13112 del 2011 Cass n 3210 del 2011 Cass n 12745del 2013Si è in conclusione definitivamente escluso il rilievo dellaregolarità od irregolarità della situazione nel nostro territorio dellostraniero qualificabile come familiare ai sensi del D Lgs n 30 del2007 artt 2 e 3 ai fini del riconoscimento del titolo di soggiornoper motivi di coesione familiare Cass n 12745 del 2013 citLa Corte di * nella sentenza 12 7 2018 * of *for the * * c/ * * causa C 89/17chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una cittadina del* partner di un cittadino del Regno * i quali avevanovissuto dapprima nei Paesi * per poi trasferirsi nel Regno *ove la ricorrente aveva poi richiesto la carta di soggiorno haaffermato che l articolo 21 TFUE obbliga lo Stato membro di cui uncittadino dell * possiede la cittadinanza ad agevolare il rilasciodi un titolo di soggiorno al partner cittadino di uno Stato terzo conil quale il cittadino dell * abbia una relazione stabile quandodetto cittadino dell * abbia esercitato il suo diritto di liberacircolazione e faccia ritorno con il suo partner nello Stato membrodi cui possiede la cittadinanza per soggiornarvi * stessapronuncia i giudici di Lussemburgo hanno precisato che unprovvedimento di diniego di rilascio di un autorizzazione alsoggiorno per il partner non registrato cittadino di un * terzo11 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024di un cittadino dell * il quale dopo aver esercitato il suoData pubblicazione 24/04/2024diritto di libera circolazione in un altro Stato membro faccia ritornonello Stato membro di cui ha la cittadinanza deve essere fondatosu un esame approfondito della situazione personale delrichiedente e deve essere motivatoIn una recente pronuncia del 15/9/2022 la Corte di * Causa C 22/21 caso * ha affermato che «L articolo 3paragrafo 2 primo comma lettera a della direttiva 2004/38/CEdel * europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativaal diritto dei cittadini dell * e dei loro familiari di circolare e disoggiornare liberamente nel territorio degli * membri …dev essere interpretato nel senso che la nozione di «ogni altrofamiliare convivente con un cittadino dell * titolare del dirittodi soggiorno a titolo principale» menzionata in tale disposizionedesigna le persone che intrattengono con tale cittadino un rapportodi dipendenza basato su legami personali stretti e stabili creatiall interno di uno stesso nucleo familiare nell ambito di unacomunione di vita domestica che va al di là di una meracoabitazione temporanea determinata da motivi di puraconvenienza» Il richiamo è utile perché è si verteva sul legame diconvivenza esistente tra due cugini pakistani e si è chiarito par 24 che a differenza dei familiari del cittadino dell *definiti all articolo 2 punto 2 della direttiva 2004/38 tra i qualirientrano il coniuge e il «partner» gli «altri familiari» di talecittadino ai sensi dell articolo 3 paragrafo 2 primo comma letteraa di tale direttiva «non beneficiano di un diritto di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante di detto cittadino bensìdella possibilità di ottenere tale diritto come enunciato dalconsiderando 6 di detta direttiva tenendo conto della loro relazionecon il cittadino dell * o di qualsiasi altra circostanza quali ladipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell *12 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024Al par 24 si è chiarito che una siffatta interpretazione – dellaData pubblicazione 24/04/2024nozione di «altri familiari» del cittadino UE ai sensi dell articolo 3paragrafo 2 primo comma lettera a di tale direttiva è«corroborata dall obiettivo perseguito dall articolo 3 paragrafo 2primo comma lettera a della direttiva 2004/38 letto alla luce delsuo considerando 6 il quale precisa che tale direttiva ha lo scopo di«preservare l unità della famiglia in senso più ampio» agevolandol ingresso e il soggiorno delle persone che pur non rientrando inuna delle categorie di «familiare» di un cittadino dell *definite all articolo 2 punto 2 della suddetta direttiva tuttaviapresentano vincoli familiari stretti e stabili con tale cittadino inragione di specifiche circostanze di fatto» nei successivi paragrafisi è precisato che l «altro familiare» per poter essere consideratoconvivente ai sensi dell articolo 3 paragrafo 2 primo commalettera a della direttiva 2004/38 di un cittadino dell * chegode di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante«deve fornire la prova di un legame personale stretto e stabile contale cittadino che attesti una situazione di effettiva dipendenza tratali due persone nonché la condivisione di una comunione di vitadomestica che non sia stata determinata dallo scopo di ottenerel ingresso e il soggiorno in tale Stato membro v in tal sensosentenza del 5 settembre 2012 * e a *EU C 2012 519 punto 38 » e che importanti elementi daprendere in considerazione sono il grado di parentela e la duratadella comunione di vita domestica2 5 * distinta * 2003/86/CE del Consiglio del 22settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiareche fissa le condizioni dell esercizio del diritto al ricongiungimentofamiliare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedonolegalmente nel territorio degli * membri allìart 5 è stabilito «…La domanda è corredata dei documenti che comprovano i vincolifamiliari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e13 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024nel caso siano applicabili dagli articoli 7 e 8 e di copie autenticateNumero di raccolta generale 11033/2024dei documenti di viaggio del membro o dei familiari * opDpatoa rptububnlicoaz io ne 24/04/2024per ottenere la prova dell esistenza di vincoli familiari gli *membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoifamiliari e condurre altre indagini che ritengano necessarie* esaminare una domanda concernente il partner non coniugatodel soggiornante gli * membri tengono conto per stabilire seeffettivamente esista un vincolo familiare di elementi quali un figliocomune una precedente coabitazione la registrazione formaledella relazione e altri elementi di prova affidabili…»2 6 Come già ricordato il diritto di soggiorno del familiare delcittadino italiano è regolato dal D Lgs n 30 del 2007 art 7comma 1 lett d «Il cittadino dell * ha diritto di soggiornarenel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesiquando … d è familiare come definito dall articolo 2 cheaccompagna o raggiunge un cittadino dell * che ha diritto disoggiornare ai sensi delle lettere a b o c » e dall art 10Le due disposizioni normative riguardano specificamente il cittadinodell * e i suoi familiari e sono inserite in un contestolegislativo che mira a garantire la circolazione in ambito UEIl requisito della convivenza tra il familiare extracomunitario ecittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del rilascio della carta non trattandosi di coniugi invece come da tempo chiarito da questa Corte il rinnovo delpermesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di un cittadinoextraeuropeo coniuge di un cittadino italiano o dell UE disciplinatodal d * n 30 del 2007 non richiede il requisito della convivenzatra i coniugi salve le conseguenze dell accertamento di unmatrimonio fittizio o di convenienza ai sensi dell art 35 delladirettiva 2004/38/CE e dunque dell art 30 comma 1 bis del d* n 286 del 1998 essendo tale presupposto del tutto estraneo14 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024al disposto degli articoli 7 comma 1 lett d e 12 e 13 del d lgsNumero di raccolta generale 11033/2024citato Cass 10925/2019 Cass 5303/2014 Data pubblicazione 24/04/2024In tema con sentenza n 3876/2020 di questa Corte si èaffermato in fattispecie in cui si discuteva del diritto al rilascio diuna carta di soggiorno «per congiunti della * in favore dicittadino ecuadoregno genitore di un figlio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] uxorio tra il richiedente ed una cittadina rumenaessendo stata respinta nel 2013 dal Questore competente larelativa richiesta inoltrata in sede amministrativa il seguenteprincipio di diritto «in materia di riconoscimento del titolo disoggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi del D Lgs n 30del 2007 artt 2 3 e 10 ai fini del rilascio della carta di soggiornoad un genitore non appartenente all * Europea di minorecittadino dell * e convivente con cittadina dell * purcostituendo un presupposto la convivenza tra il familiare nonappartenente all U E e la cittadina dell * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la relazione stabile di fatto tra il partnerrichiedente la carta ed il cittadino dell * «debitamentecomma 2 lett b del D Lgs 30/2007 nel testo introdotto dallalegge europea n 97/2013 può essere documentata nonesclusivamente attraverso gli strumenti previsti dalla legge n76/2016 in materia di unioni civili nella specie inoperanti attesal epoca di presentazione dell istanza e quindi vagliando anche l attodi nascita del minore o altra documentazione idonea»Sul contenuto dei diritti di cui godono coloro che sono in possessodei requisiti per ottenere la carta di soggiorno si è soffermataanche Cass n 20856 del 2022 decidendo sul ricorso proposto daun cittadino brasiliano in possesso dei requisiti per ottenere lapredetta carta di soggiorno in quanto figlio infraventunenne di unacittadina di un paese terzo coniugata regolarmente con un cittadinoitaliano e pacificamente divenuta da tempo cittadina italiana per15 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024matrimonio avverso il provvedimento di diniego emesso in ragioneNumero di raccolta generale 11033/2024del fatto che il ricorrente in sede amministrativa si era lDimatai tpaubtbolic aazio ne 24/04/2024chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari enon invece la carta di soggiorno * decisione in esame questaCorte dopo aver ricordato che come affermato dalla Corte di* nella sentenza 25 luglio 2008 * e altri relativa allacausa C 127/08 «i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadinodell * ricavano dalla direttiva 2004/38 il diritto di raggiungereil detto cittadino dell * nello Stato membro ospitante aprescindere dal fatto che quest ultimo si sia ivi stabilito prima odopo aver costituito una famiglia» punto 90 ha precisato che lacarta di soggiorno attribuisce al titolare dei diritti di gran lunga piùincisivi di quelli di un comune permesso di soggiorno per motivifamiliari o umanitari Da tale premessa i giudici di legittimitàhanno concluso interpretando l art 10 del D * n 30 del 2007«in modo conforme all impianto della normativa UE in materia volta ad assicurare in modo sostanziale il diritto all unitàfamiliare » che nel giudizio in esame il giudice può attribuirequalunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegatidell interessato riguardando tale facoltà anche la faseamministrativa del procedimento sulla base del ruolo attivo dicooperazione istruttoria svolto dalle diverse autoritàamministrative e giurisdizionali nell individuare la tipologia dimisura di protezione adottabile in concreto e senza che ilriconoscimento di un «diritto fondamentale e autodeterminato»come quello in esame possa essere escluso dando prevalenza ameri formalismi2 7 L art 30 del d lgs 286/1998 disciplina poi il «permesso disoggiorno per motivi familiari» prevedendo che esso possa essererilasciato lett b agli stranieri «regolarmente soggiornanti ad altrotitolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nelterritorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro16 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024dell UE ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti» oNumero di raccolta generale 11033/2024 lett c al «familiare straniero regolarmente soggiornDaantat peub blicianzio ne 24/04/2024possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadinoitaliano o di uno Stato membro dell UE residenti in * ovvero constraniero regolarmente soggiornante in *Va ricordato che l art 28 del T U I «Diritto all unità familiare» alcomma 2 stabilisce che «Ai familiari stranieri di cittadini italiani odi uno Stato membro dell * Europea continuano ad applicarsile disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 1965 n 1656 oggi sostituito dal d lgs n 30 del 2007fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o delregolamento di attuazione» Per effetto di tale disposizione quindi èconsentito ai familiari stranieri del cittadino italiano di utilizzare idiversi strumenti di accesso al ricongiungimento familiare e dimantenimento dell unità familiare offerti di volta in volta sia dal* unico sull immigrazione sia della disciplina di recepimento deldiritto europeo in materia di coesione familiare* concreta situazione deve essere quindi esaminata alla lucedella normativa più favorevole che entrambe le discipline d lgs n286/1998 e d lgs n 30/2007 possano offrire2 8 Orbene nel precedente del giudice amministrativo richiamatodalla controricorrente Consiglio Stato n 5040/2017 si èaffermato che anche in assenza di un reale rapporto di lavorosubordinato qualora sussista un rapporto di convivenza «evidentee dichiarato» la * non può emanare un provvedimentoespulsivo basandosi sulla sola assenza dei requisiti di reddito IlConsiglio di Stato si è pronunciato in favore di una cittadinaextracomunitaria contro la decisione del * * che avevaconfermato il diniego al rilascio del permesso della questura diBrescia Per il giudice amministrativo nonostante la sostanzialenatura fittizia del rapporto di lavoro di collaborazione domestica ilrapporto di convivenza onerava comunque l Amministrazione a17 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiariNumero di raccolta generale 11033/2024e nell interpretazione della normativa sui permessi di soDgatag pioubrbnlicoaz io ne 24/04/2024non può non tenersi in considerazione il principio di eguaglianzasostanziale di cui all articolo 8 Cedu ormai altresì consacrato alivello di legislazione interna anche dall articolo 1 comma 36legge 20 maggio 2016 n 76 Di conseguenza «non può nonapplicarsi in base ad una interpretazione analogica anche alpartner con cui il cittadino dell * abbia una relazione stabiledebitamente attestata con documentazione ufficiale» secondo laformula prevista seppure in riferimento al diritto di soggiorno di uncittadino di uno Stato membro UE dei suoi familiari in un altroStato membro dall art 3 comma 2 lett b del d lgs n 30 del2007Il * di Stato pur avendo proceduto ad una interpretazioneanalogica estendendo l ipotesi del permesso di soggiorno per motivifamiliari anche a favore di cittadino extracomunitario conviventecon cittadino UE o italiano ha comunque ribadito la necessità chesi tratti di convivenza stabile «dichiarata» con documentazioneufficialeNe consegue che tale pronuncia non è comunque dirimente inrelazione alla questione oggetto della presente causa2 9 * sentenza n 35684/2023 questa Corte ha di recenteaffermato con riguardo alla protezione speciale nazionale dellostraniero che « In materia di immigrazione ai sensi dell art 19comma 1 1 del d lgs n 286/1998 nel testo vigente rationetemporis nonché ai sensi dell art 13 comma 2 bis del medesimodecreto integra causa ostativa all espulsione del cittadino stranierola sussistenza di legami familiari nel territorio dello Stato con leconcrete connotazioni previste da tali norme in quanto espressionedel diritto di cui all art 8 CEDU bilanciato su base legale con unaserie di altri valori tutelati ma da declinarsi secondo i principidettati dalla Corte di * in particolare dovendo perciò18 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024sul matrimonio ma anche ad altri legami familiari di faDatttao pu»b b licIanzio ne 24/04/2024motivazione in relazione al disposto dell at 19 comma 1 1 delT U I a seguito dell entrata in vigore del D L n 130 del 2020 conv con modif dalla l n 173 del 2020 e vigente rationetemporis ossia prima dell entrata in vigore del D L 10 3 2023 n20 conv nella L 5 5 2023 n 50 richiamata la necessità diun interpretazione rispettosa delle coordinate ermeneutiche e lespecificazioni indicate dalla Corte di * in relazioneall art 8 della CEDU si è affermato che con l introduzione delcomma 1 1 dell art 19 T U I il legislatore nell attribuire direttarilevanza non solo alla tutela della vita familiare ma anche a quellaprivata in attuazione dell articolo 8 CEDU abbia inteso attribuireautonoma rilevanza al parametro dei «legami familiari» e si eprecisato che «non rileva quanto all accertamento del requisito del“vincolo familiare” la circostanza che il cittadino straniero non siaunito in matrimonio alla donna che allega essere la suacompagna» alla luce anche di consolidata giurisprudenza dellaCorte * vedi * e altri c Irlanda del 18 dicembre 1986 §56 * A n 112 in quanto «la nozione di “famiglia” di cuiall art 8 della * non è limitata soltanto alle relazionifondate sul matrimonio e può comprendere altri “legami familiari”di fatto in cui le parti convivono fuori dal matrimonio è statofinanche ritenuto nelle cause * e altri c Paesi * del 27ottobre 1994 serie A n 297 C e * e altri c Grecia* Camera ric n 29381/09 32684/09 che possono esisterelegami sufficienti per una vita familiare anche in assenza diconvivenza »2 10 * al caso che qui interessa occorre chiarire se ladichiarazione anagrafica ai fini della convivenza di fattorappresenta uno strumento privilegiato di prova ma non l unico19 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024potendo i conviventi dimostrare la relazione con «ogni mezzoNumero di raccolta generale 11033/2024idoneo» quale nella specie una prova testimoniale Data pubblicazione 24/04/2024E utile al riguardo rammentare che la legge n 76 del 2016rubricata «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dellostesso sesso e disciplina delle convivenze» ha dato spazio anchealla «convivenza di fatto» che integra una situazione fattuale dacui da cui discendono effetti giuridici che necessitano di essereregolatiLa legge non ha imposto per la sua costituzione alcunadempimento formale come si può evincere dal combinatodisposto dei commi 36 e 37 art 1 Nello statuire infatti al comma36 che «si intendono per «conviventi di fatto» due personemaggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e direciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapportidi parentela affinità o adozione da matrimonio o da un unionecivile» il disposto del comma 37 rimanda proprio a tale definizioneper l individuazione dei presupposti affinché detta convivenzaappaia rispondente ai requisiti normativi «ferma restando lasussistenza dei presupposti di cui al comma 36 per l accertamentodella stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazioneanagrafica di cui all articolo 4 e alla lettera b del comma 1dell articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 1989 n 223»Il tutto in relazione ai vari diritti riconosciuti al convivente di fatto in caso di malattia in caso di morte quanto al diritto di abitazionenella casa di comune residenza di proprietà del de cuius e quantoall assegnazione degli alloggi popolari ove non si dia luogo ancheal contratto di convivenza ivi previsto come facoltativoL art 4 del d p r n 223 del 1989 regolamento anagrafico comemodificato per effetto della l 76/2016 intende per famiglia aglieffetti anagrafici «un insieme di persone legate da vincoli dimatrimonio unione civile parentela affinità adozione tutela o da20 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stessoData pubblicazione 24/04/2024comune»* dunque un discrimen tracciato dal legislatore del 2016 tra lefamiglie di fatto e le famiglie di fatto registrate al fine del prodursidi determinati effetti ma entrambe si riferiscono ad unaformazione sociale nella quale si svolge la personalità dell individuomeritevole comunque di una disciplina di tutela nel nostroordinamento in forza dell art 2 della CostituzioneAl fine del prodursi degli effetti giuridici descritti dalla legge n 76 ilcomma 37 richiede comunque l iscrizione anagrafica quale unicomezzo di accertamento della convivenza presupponendo che essasia «in fedele corrispondenza» al fatto salvo la prova contrariaSi è comunque osservato in dottrina che la qualità di conviventepreesiste alla dichiarazione anagrafica «recando con sé il dirittoprocedimentale alla certazione stessa coerentemente del resto conla più generale configurabilità dell iscrizione anagrafica come undiritto soggettivo corrispondente alla situazione di fatto ad essalogicamente preesistente e perciò doverosamente dichiaratadall interessato»E nella giurisprudenza di merito si è così affermato che « Ladichiarazione anagrafica è dunque un elemento per accertare lastabile convivenza ma non il presupposto»2 11 Orbene il Ministero ricorrente e il PG obiettano che nellamateria specifica occorre dare rilievo alla esigenza di ordinepubblico cosicché si deve considerare che il rilascio del permessodi soggiorno per motivi familiari avvenga in forza di una verificaamministrativa condotta ex ante al fine di evitare meccanismielusivi dei decreti sui flussi migratoriSi rileva poi che l atto pubblico che certifica il rapporto qualificatoespone i dichiaranti a responsabilità in caso di dichiarazione falsa21 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024Ma a tale ultimo riguardo si deve obiettare che anche unaData pubblicazione 24/04/2024deposizione testimoniale espone il testimone che dichiari il falso aresponsabilità penaleDeve pertanto ritenersi che in caso di rifiuto da partedell amministrazione diniego motivato dalla mancata allegazione di«documentazione ufficiale» attestante la convivenza tra il familiarerichiedente il permesso e il cittadino italiano e di impugnazione deldiniego il «diritto» soggettivo al soggiorno dovrà essere accertatonel giudizio dinanzi al giudice ordinario e nell ambito del giudiziopuò essere dato ingresso anche a una prova testimoniale ai fini dioffrire una prova sera e rigorosa della convivenza e del legamefamigliare esistente tra lo straniero e il cittadino UE* aggiungere che in controricorso si deduce che il sigMessina avrebbe comunque anche sottoscritto «dichiarazione diconvivenza e presa a carico del 16/03/2018 già acquisita agli attidel procedimento» con allegazione di sentenza di separazionerelativa al precedente matrimonio * di circostanza nonriportata però nella decisione impugnata e a cui il ricorrente non haritenuto di replicare3 Per tutto quanto sopra esposto va respinto il ricorso* giusti motivi in considerazione della complessità e novitàdella specifica questione di diritto per compensare integralmentetra le parti le spese del presente giudizio di legittimitàAi sensi dell art 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 si dà attodella non ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art 13 trattandosi di ricorso proposto daun Amministrazione stataleCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024Data pubblicazione 24/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 06/03/2024 PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 22518/2021 R G proposto da[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12 presso l [OSCURATO:PERSONA] * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * * rappresentata e difesa dall avvocato* * * controricorrenteavverso SENTENZA della CORTE D APPELLO CATANZARO nelproc to n 1488/2019 pubblicata il 15/02/2021* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024* il Procuratore Generale nella persona della * ssa *Data pubblicazione 24/04/2024De * che chiede l accoglimento del ricorsoNessuno presente per il Ministero ricorrente* il difensore della controricorrente che chiede il rigetto delricorsoUdita la relazione svolta all udienza pubblica del 06/03/2024 dalla* * *La Corte d appello di Catanzaro con sentenza n 185/2021pubblicata il 15/2/2021 ha riformato la decisione del Tribunale diCatanzaro del 2019 che aveva respinto il ricorso di * ** cittadina colombiana avverso diniego da parte delQuestore di [OSCURATO:PERSONA] di rilascio di un permesso di soggiornoper motivi familiari in base a d lgs 30/2007 o a d lgs 286/1998in quanto entrata in Italia con un visto turistico nell ottobre 2017conviveva di fatto con un cittadino italiano tale * MessinaIl tribunale aveva respinto il ricorso in assenza di una certificazioneamministrativa comprovante la stabilità della convivenzaIn particolare i giudici di appello premesso che sia ai fini delrilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari sulla basedi un interpretazione conforme ai principi costituzionali ecomunitari sia ai fini del rilascio della carta di soggiorno per motivifamiliari ex artt 3 e 10 d lgs 30/2007 emanato in attuazione della* 2004/38/CE occorre una prova rigorosa di una stabileconvivenza more uxorio hanno affermato che tale prova tuttaviaoltre a potere essere attestata dalla pubblica amministrazione puòanche essere accertata giudizialmente nella specie l esistenza diun rapporto stabile di convivenza more uxorio era emersa dallatestimonianza del Messina il quale aveva confermato «in manieracredibile…la genesi e l evoluzione del loro rapporto nonché lal attuale loro convivenza» anche spiegando di non potere«regolarizzare» la suddetta convivenza in quanto coniuge separato2 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024ma non divorziato con altra donna e «la ricorrente entrata inData pubblicazione 24/04/2024Italia con visto turistico di comodo per vivere con lui avrebbepotuto proprio per tale ragione avere ripercussioni sfavorevoli incaso di dichiarazione di convivenza»Avverso la suddetta pronuncia il Ministero dell Interno proponericorso per cassazione notificato il 6/9/2021 affidato a unicomotivo nei confronti di * * * che resiste concontroricorso Entrambe le parti hanno depositato memoriaCon ordinanza interlocutoria n 29893/2023 la causa è statarimessa all udienza pubblica del 6/3/2024Il PG ha depositato memoria chiedendo l accoglimento del ricorsoLa controricorrente ha depositato ulteriore memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il Ministero ricorrente lamenta con unico motivo la violazionee/o falsa applicazione ex art 360 n 3 c p c degli artt 1 2 e 3della * 38/2004 1 e 2 d lgs 30/2007 1 l 76/2016 peravere la Corte d appello riformando la decisione di primo gradoritenuto che in relazione a istanza di rilascio di permesso disoggiorno per motivi familiari nell ambito di applicazione della* 38/2004/CE e del d lgs 30/2007 non sia necessario unrapporto qualificato di coniugio o di unione civile o al piùconvivenza registrata ai sensi della l 76/2016 ma sia sufficienzauna convivenza more uxorio di fatto con cittadino europeo italiano dimostrata con prova per testi2 La censura è infondata2 1 La Corte d appello ha ritenuto che la ricorrente sia in possessodei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per motivifamiliari richiesta inoltrata prima dalla ricorrente al Questore e daquesti respinta e quindi avanzata in sede giurisdizionaleIl Ministero ricorrente sostiene che il titolo di soggiorno in esamestante la necessità di assicurare «un doveroso controllo dei flussi dientrata nel territorio della * debba essere rilasciato soltanto a3 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024quei soggetti che vantino un rapporto qualificato tipizzato eData pubblicazione 24/04/2024oggettivamente accertabile con cittadino europeo e quindi oltre aicasi di rapporto coniugale o unione civile registrata secondo lal 76/2016 al più nell ipotesi di stabile convivenza che risulti dadichiarazione anagrafica in atto pubblico che lo certifichiesponendo il dichiarante in caso di dichiarazione falsa aresponsabilità non anche in quella «di conio giurisprudenziale»con conseguente impossibilità di fare ricorso ad una provatestimoniale ai fini della dimostrazione del suddetto rapportoqualificatoIl P G concludendo per il rigetto del ricorso richiama il comma 37dell art 1 l 76/2016 secondo cui per l accertamento della stabileconvivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cuiall art 4 ed alla lett b del comma 1 dell art 13 del * dicui al D P R n 223/1989 nonché l art 2 comma 2 lett b della* 2004/38/CE e l art 2 comma 1 lett b del d lgs 30/2007rilevando che la formalità della registrazione della dichiarazioneanagrafica prevista dalla normativa nazionale e da quellaeurounitaria pur volendola considerare come ritenuto dalla Corted appello «una mera presunzione di legge sulla serietà e sullastabilità del rapporto» è necessaria per attestare effettivitàstabilità e credibilità della convivenza di fatto e non può esseresostituita da prove di diversa natura come prove testimonialistante l evidente necessità di garanzia di un effettivo controllo deiflussi di entrata nel territorio comunitario2 2 La * europea per la salvaguardia dei dirittidell uomo e delle libertà fondamentali Cedu firmata a Roma il 4novembre 1955 ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4agosto 1955 n 848 dedica alla famiglia gli artt 8 e 12 cherispettivamente sanciscono il diritto al rispetto della vita privata efamiliare oltre che del domicilio e della corrispondenza e il dirittodi sposarsi e di costituire una famiglia4 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024La Corte * ha da tempo affermato che il diritto alla vita privata eData pubblicazione 24/04/2024familiare non implica un obbligo generale degli * di rispettare lascelta operata dagli stranieri circa il * in cui risiedere Inparticolare la Corte ha ribadito che in materia di immigrazionel art 8 isolatamente considerato non può imporre ad uno Stato unobbligo generale di rispettare la scelta del paese di residenza deiconiugi o di autorizzare il ricongiungimento familiare nel suoterritorio * v * * No 38590/10 par 117Tuttavia è stato anche precisato che qualora una causa riguardisia la vita familiare che l immigrazione la portata dell obbligo delloStato di accogliere nel proprio territorio i congiunti di personeresidenti varia in ragione delle particolari circostanze in cui sitrovano le persone coinvolte e dell interesse generale * v* par 107 * * e * c Regno* §§ 67 68 * c Svizzera § 38 * c Paesi * § 63* c Danimarca § 54 * c Svizzera § 602 3 L art 10 del d lgs 30/2007 emanato in attuazione della* 2004/38/CE recita «Carta di soggiorno per i familiari delcittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Statomembro dell * europea 1 I familiari del cittadino dell *non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all articolo 2trascorsi tre mesi dall ingresso nel territorio nazionale richiedonoalla questura competente per territorio di residenza la Carta disoggiorno di familiare di un cittadino dell * redatta sumodello conforme a quello stabilito con decreto del Ministrodell interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto legislativo 3 Per il rilascio dellaCarta di soggiorno è richiesta la presentazione a del passaportoo documento equivalente in corso di validità b di un documentorilasciato dall autorità competente del * di origine oprovenienza che attesti la qualità di familiare e qualora richiestodi familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero5 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024del familiare affetto da gravi problemi di salute che richiedonoData pubblicazione 24/04/2024l assistenza personale del cittadino dell * titolare di unautonomo diritto di soggiorno c dell attestato della richiestad iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell * d dellafotografia dell interessato in formato tessera in quattro esemplarid bis nei casi di cui all articolo 3 comma 2 lettera b didocumentazione ufficiale attestante l esistenza di una stabilerelazione con il cittadino dell * 4 La carta di soggiorno difamiliare di un cittadino dell * ha una validita di cinque annidalla data del rilascio »L art 2 del d lgs 30/2007 stabilisce che ai fini del decretolegislativo si intende per «cittadino dell * qualsiasi personaavente la cittadinanza di uno Stato membro e per «familiare» ilconiuge ovvero «il partner che abbia contratto con il cittadinodell * un unione registrata sulla base della legislazione di unoStato membro qualora la legislazione dello Stato membroospitante equipari l unione registrata al matrimonio e nel rispettodelle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Statomembro ospitante»Deve rilevarsi che il considerando 5 della * 2004/38/CErelativa al diritto dei cittadini dell * e dei loro familiari dicircolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli *membri così recita «Il diritto di ciascun cittadino dell * dicircolare e soggiornare liberamente nel territorio degli * membripresuppone affinché possa essere esercitato in oggettivecondizioni di libertà e di dignità la concessione di unanalogo diritto ai familiari qualunque sia la loro cittadinanza Ai finidella presente direttiva la definizione di «familiare» dovrebbealtresì includere il partner che ha contratto un unione registrataqualora la legislazione dello Stato membro ospitante equiparil unione registrata al matrimonio»6 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024L art 2 * della * 2004/38/CE definisce quindiData pubblicazione 24/04/2024come familiare anzitutto il «partner» vale a dire il soggetto « cheabbia contratto con il cittadino dell * un unione registratasulla base della legislazione di uno Stato membro qualora lalegislazione dello Stato membro ospitante equipari l unioneregistrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previstedalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante» L art3 intitolato «Aventi diritto» della suddetta * al comma 2prevede poi che lo Stato membro ospitante debba agevolare«conformemente alla sua legislazione nazionale …l ingresso e ilsoggiorno delle seguenti persone a ogni altro familiarequalunque sia la sua cittadinanza non definito all articolo 2 punto2 se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadinodell * titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o segravi motivi di salute impongono che il cittadino dell * loassista personalmente b il partner con cui il cittadino dell *abbia una relazione stabile debitamente attestata» e al comma 3si precisa che lo Stato membro ospitante debba effettuare unesame approfondito della situazione personale e giustificarel eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno L Art 10 della* al par 2 prevede che « Ai fini del rilascio della carta disoggiorno gli * membri possono prescrivere la presentazionedei seguenti documenti … b un documento che attesti la qualità difamiliare o l esistenza di un unione registrata»Il * 6 precisa poi che «Per preservare l unità dellafamiglia in senso più ampio senza discriminazione in base allanazionalità la situazione delle persone che non rientrano nelladefinizione di familiari ai sensi della presente direttiva e chepertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante dovrebbe essereesaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della proprialegislazione nazionale al fine di decidere se l ingresso e il soggiorno7 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024possano essere concessi a tali persone tenendo conto della loroNumero di raccolta generale 11033/2024relazione con il cittadino dell * o di qualsiasi altra circDoatsa tpaubnbzlicaz io ne 24/04/2024quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell *L art 3 dello stesso d lgs 30/2007 in esame prevede poi che ildecreto legislativo si applica «a qualsiasi cittadino dell * che sirechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha lacittadinanza nonché ai suoi familiari ai sensi dell articolo 2 comma1 lettera b che accompagnino o raggiungano il cittadinomedesimo» e che lo Stato membro ospitante senza pregiudizio deldiritto personale di libera circolazione e di soggiornodell interessato conformemente alla sua legislazione nazionaleagevola l ingresso e il soggiorno di «ogni altro familiare qualunquesia la sua cittadinanza non definito all articolo 2 comma 1 letterab se è a carico o convive nel paese di provenienza con ilcittadino dell * titolare del diritto di soggiorno a titoloprincipale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadinodell * lo assista personalmente» ovvero del «partner con cui ilcittadino dell * abbia una relazione stabile debitamenteTale ultimo inciso è stato introdotto per effetto della Leggeeuropea n 97 del 6/8/2013 “Disposizioni volte a porre rimedio alnon corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa aldiritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell * e deiloro familiari * di infrazione 2011/2053” nata da unaprocedura di infrazione elevata contro l Italia per non correttorecepimento della * 2004/38/CE con sostituzione delleparole «dallo Stato del cittadino dell * presenti nelprecedente testo normativo con quelle «con documentazioneufficiale»L art 3 co 2 lett b del D Lgs 30/2007 prima della * del2013 in attuazione dell art 3 par 2 lett b della *2004/38/CE il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di8 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024soggiorno in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altroData pubblicazione 24/04/2024Stato membro viene riconosciuto anche al partner di quest ultimoa condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile«debitamente attestata» essendo qualificato familiare «il partnercon cui il cittadino dell * abbia una relazione stabiledebitamente attestata» aveva introdotto una precisa selezionedei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta «stabile relazione»infatti si disponeva che tale rapporto fra il cittadino dell altroStato membro e il suo partner dovesse essere attestato dalloStato al quale appartiene il primo con esclusione pertanto nonsoltanto del documenti ufficiali dello Stato di provenienza delpartner se diverso dall altro ma anche dei mezzi di prova noncostituiti da documentiL espressione «documentazione ufficiale» utilizzata dall art 3comma 2 lett b del D Lgs 30/2007 nel testo introdotto aseguito di procedura di infrazione apertasi contro l Italia dallalegge europea n 97/2013 «Senza pregiudizio del diritto personaledi libera circolazione e di soggiorno dell interessato lo Statomembro ospitante conformemente alla sua legislazione nazionaleagevola l ingresso e il soggiorno delle seguenti persone a ognialtro familiare qualunque sia la sua cittadinanza non definitoall articolo 2 comma 1 lettera b se è a carico o convive nelpaese di provenienza con il cittadino dell * titolare del dirittodi soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di saluteimpongono che il cittadino dell * lo assista personalmente bil partner con cui il cittadino dell * abbia una relazione stabiledebitamente attestata con documentazione ufficiale» noncontiene alcuna definizione di «ufficialità»* peraltro sono le indicazioni fornite dalla *della Commissione Europea * 2009 313 del 2 settembre 2009concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e unamigliore applicazione della direttiva 2004/38/CE di cui il D Lgs9 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/202430/2007 è atto di recepimento in Italia al punto 2 1 1 inData pubblicazione 24/04/2024relazione alla nozione di familiare relativamente al «partner» «ilpartner con cui un cittadino dell * abbia una stabile relazionedi fatto debitamente attestata rientra nel campo di applicazionedell articolo 3 paragrafo 2 lettera b Le persone cui la direttivariconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute apresentare prove documentali che dimostrino la loro qualità dipartner di cittadini UE e la stabilità della relazione La prova puòessere fornita con ogni mezzo idoneo Il requisito della stabilitàdella relazione va valutato alla luce dell obiettivo della direttiva dipreservare l unità della famiglia in senso ampio Le norme nazionaliper determinare la stabilità dell unione possono prevedere comecriterio che l unione duri da un certo periodo minimo di tempo madevono comunque tener conto anche di altri aspetti pertinenti adesempio ipoteca congiunta per l acquisto di una casa » Se nedeve trarre che la Commissione europea consente l imposizione dioneri documentali purché ragionevoli ma salvaguarda lapossibilità di prova da parte dell interessato con «qualsiasi idoneomezzo»2 4 Al riguardo occorre anche sottolineare che alla luce dellasentenza della Corte di * C 27 del 25 luglio 2008 caso* negli orientamenti successivi questa Corte aderendo aiprincipi indicati dalla Corte di * ha ritenuto che «al cittadinodi paese terzo coniuge di cittadino dell * Europea può essererilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quandonon sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato inquanto alla luce dell interpretazione vincolante fornita dallasentenza della Corte di * n C 27 del 25 luglio 2008 la* 2004/38/CE consente a qualsiasi cittadino di paese terzofamiliare di un cittadino dell * ai sensi dell art 2 punto 2della predetta * che accompagni o raggiunga il predettocittadino dell * in uno Stato membro diverso da quello di cui10 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024ha la cittadinanza di ottenere un titolo d ingresso o soggiorno nelloNumero di raccolta generale 11033/2024Stato membro ospitante a prescindere dall aver già sogDgataio prubnbalictaozio ne 24/04/2024regolarmente in un altro Stato membro non essendo compatibilecon la * una normativa interna che imponga la condizionedel previo soggiorno regolare in uno Stato membro primadell arrivo nello Stato ospitante al coniuge del cittadinodell * in considerazione del diritto al rispetto della vitafamiliare stabilito nell art 8 della * Europea dei dirittidell uomo» principio affermato ai sensi dell art 360 bis c p c n1 Cass n 13112 del 2011 Cass n 3210 del 2011 Cass n 12745del 2013Si è in conclusione definitivamente escluso il rilievo dellaregolarità od irregolarità della situazione nel nostro territorio dellostraniero qualificabile come familiare ai sensi del D Lgs n 30 del2007 artt 2 e 3 ai fini del riconoscimento del titolo di soggiornoper motivi di coesione familiare Cass n 12745 del 2013 citLa Corte di * nella sentenza 12 7 2018 * of *for the * * c/ * * causa C 89/17chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una cittadina del* partner di un cittadino del Regno * i quali avevanovissuto dapprima nei Paesi * per poi trasferirsi nel Regno *ove la ricorrente aveva poi richiesto la carta di soggiorno haaffermato che l articolo 21 TFUE obbliga lo Stato membro di cui uncittadino dell * possiede la cittadinanza ad agevolare il rilasciodi un titolo di soggiorno al partner cittadino di uno Stato terzo conil quale il cittadino dell * abbia una relazione stabile quandodetto cittadino dell * abbia esercitato il suo diritto di liberacircolazione e faccia ritorno con il suo partner nello Stato membrodi cui possiede la cittadinanza per soggiornarvi * stessapronuncia i giudici di Lussemburgo hanno precisato che unprovvedimento di diniego di rilascio di un autorizzazione alsoggiorno per il partner non registrato cittadino di un * terzo11 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024di un cittadino dell * il quale dopo aver esercitato il suoData pubblicazione 24/04/2024diritto di libera circolazione in un altro Stato membro faccia ritornonello Stato membro di cui ha la cittadinanza deve essere fondatosu un esame approfondito della situazione personale delrichiedente e deve essere motivatoIn una recente pronuncia del 15/9/2022 la Corte di * Causa C 22/21 caso * ha affermato che «L articolo 3paragrafo 2 primo comma lettera a della direttiva 2004/38/CEdel * europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativaal diritto dei cittadini dell * e dei loro familiari di circolare e disoggiornare liberamente nel territorio degli * membri …dev essere interpretato nel senso che la nozione di «ogni altrofamiliare convivente con un cittadino dell * titolare del dirittodi soggiorno a titolo principale» menzionata in tale disposizionedesigna le persone che intrattengono con tale cittadino un rapportodi dipendenza basato su legami personali stretti e stabili creatiall interno di uno stesso nucleo familiare nell ambito di unacomunione di vita domestica che va al di là di una meracoabitazione temporanea determinata da motivi di puraconvenienza» Il richiamo è utile perché è si verteva sul legame diconvivenza esistente tra due cugini pakistani e si è chiarito par 24 che a differenza dei familiari del cittadino dell *definiti all articolo 2 punto 2 della direttiva 2004/38 tra i qualirientrano il coniuge e il «partner» gli «altri familiari» di talecittadino ai sensi dell articolo 3 paragrafo 2 primo comma letteraa di tale direttiva «non beneficiano di un diritto di ingresso e disoggiorno nello Stato membro ospitante di detto cittadino bensìdella possibilità di ottenere tale diritto come enunciato dalconsiderando 6 di detta direttiva tenendo conto della loro relazionecon il cittadino dell * o di qualsiasi altra circostanza quali ladipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell *12 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024Al par 24 si è chiarito che una siffatta interpretazione – dellaData pubblicazione 24/04/2024nozione di «altri familiari» del cittadino UE ai sensi dell articolo 3paragrafo 2 primo comma lettera a di tale direttiva è«corroborata dall obiettivo perseguito dall articolo 3 paragrafo 2primo comma lettera a della direttiva 2004/38 letto alla luce delsuo considerando 6 il quale precisa che tale direttiva ha lo scopo di«preservare l unità della famiglia in senso più ampio» agevolandol ingresso e il soggiorno delle persone che pur non rientrando inuna delle categorie di «familiare» di un cittadino dell *definite all articolo 2 punto 2 della suddetta direttiva tuttaviapresentano vincoli familiari stretti e stabili con tale cittadino inragione di specifiche circostanze di fatto» nei successivi paragrafisi è precisato che l «altro familiare» per poter essere consideratoconvivente ai sensi dell articolo 3 paragrafo 2 primo commalettera a della direttiva 2004/38 di un cittadino dell * chegode di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante«deve fornire la prova di un legame personale stretto e stabile contale cittadino che attesti una situazione di effettiva dipendenza tratali due persone nonché la condivisione di una comunione di vitadomestica che non sia stata determinata dallo scopo di ottenerel ingresso e il soggiorno in tale Stato membro v in tal sensosentenza del 5 settembre 2012 * e a *EU C 2012 519 punto 38 » e che importanti elementi daprendere in considerazione sono il grado di parentela e la duratadella comunione di vita domestica2 5 * distinta * 2003/86/CE del Consiglio del 22settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiareche fissa le condizioni dell esercizio del diritto al ricongiungimentofamiliare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedonolegalmente nel territorio degli * membri allìart 5 è stabilito «…La domanda è corredata dei documenti che comprovano i vincolifamiliari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e13 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024nel caso siano applicabili dagli articoli 7 e 8 e di copie autenticateNumero di raccolta generale 11033/2024dei documenti di viaggio del membro o dei familiari * opDpatoa rptububnlicoaz io ne 24/04/2024per ottenere la prova dell esistenza di vincoli familiari gli *membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoifamiliari e condurre altre indagini che ritengano necessarie* esaminare una domanda concernente il partner non coniugatodel soggiornante gli * membri tengono conto per stabilire seeffettivamente esista un vincolo familiare di elementi quali un figliocomune una precedente coabitazione la registrazione formaledella relazione e altri elementi di prova affidabili…»2 6 Come già ricordato il diritto di soggiorno del familiare delcittadino italiano è regolato dal D Lgs n 30 del 2007 art 7comma 1 lett d «Il cittadino dell * ha diritto di soggiornarenel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesiquando … d è familiare come definito dall articolo 2 cheaccompagna o raggiunge un cittadino dell * che ha diritto disoggiornare ai sensi delle lettere a b o c » e dall art 10Le due disposizioni normative riguardano specificamente il cittadinodell * e i suoi familiari e sono inserite in un contestolegislativo che mira a garantire la circolazione in ambito UEIl requisito della convivenza tra il familiare extracomunitario ecittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del rilascio della carta non trattandosi di coniugi invece come da tempo chiarito da questa Corte il rinnovo delpermesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di un cittadinoextraeuropeo coniuge di un cittadino italiano o dell UE disciplinatodal d * n 30 del 2007 non richiede il requisito della convivenzatra i coniugi salve le conseguenze dell accertamento di unmatrimonio fittizio o di convenienza ai sensi dell art 35 delladirettiva 2004/38/CE e dunque dell art 30 comma 1 bis del d* n 286 del 1998 essendo tale presupposto del tutto estraneo14 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024al disposto degli articoli 7 comma 1 lett d e 12 e 13 del d lgsNumero di raccolta generale 11033/2024citato Cass 10925/2019 Cass 5303/2014 Data pubblicazione 24/04/2024In tema con sentenza n 3876/2020 di questa Corte si èaffermato in fattispecie in cui si discuteva del diritto al rilascio diuna carta di soggiorno «per congiunti della * in favore dicittadino ecuadoregno genitore di un figlio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] uxorio tra il richiedente ed una cittadina rumenaessendo stata respinta nel 2013 dal Questore competente larelativa richiesta inoltrata in sede amministrativa il seguenteprincipio di diritto «in materia di riconoscimento del titolo disoggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi del D Lgs n 30del 2007 artt 2 3 e 10 ai fini del rilascio della carta di soggiornoad un genitore non appartenente all * Europea di minorecittadino dell * e convivente con cittadina dell * purcostituendo un presupposto la convivenza tra il familiare nonappartenente all U E e la cittadina dell * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la relazione stabile di fatto tra il partnerrichiedente la carta ed il cittadino dell * «debitamentecomma 2 lett b del D Lgs 30/2007 nel testo introdotto dallalegge europea n 97/2013 può essere documentata nonesclusivamente attraverso gli strumenti previsti dalla legge n76/2016 in materia di unioni civili nella specie inoperanti attesal epoca di presentazione dell istanza e quindi vagliando anche l attodi nascita del minore o altra documentazione idonea»Sul contenuto dei diritti di cui godono coloro che sono in possessodei requisiti per ottenere la carta di soggiorno si è soffermataanche Cass n 20856 del 2022 decidendo sul ricorso proposto daun cittadino brasiliano in possesso dei requisiti per ottenere lapredetta carta di soggiorno in quanto figlio infraventunenne di unacittadina di un paese terzo coniugata regolarmente con un cittadinoitaliano e pacificamente divenuta da tempo cittadina italiana per15 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024matrimonio avverso il provvedimento di diniego emesso in ragioneNumero di raccolta generale 11033/2024del fatto che il ricorrente in sede amministrativa si era lDimatai tpaubtbolic aazio ne 24/04/2024chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari enon invece la carta di soggiorno * decisione in esame questaCorte dopo aver ricordato che come affermato dalla Corte di* nella sentenza 25 luglio 2008 * e altri relativa allacausa C 127/08 «i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadinodell * ricavano dalla direttiva 2004/38 il diritto di raggiungereil detto cittadino dell * nello Stato membro ospitante aprescindere dal fatto che quest ultimo si sia ivi stabilito prima odopo aver costituito una famiglia» punto 90 ha precisato che lacarta di soggiorno attribuisce al titolare dei diritti di gran lunga piùincisivi di quelli di un comune permesso di soggiorno per motivifamiliari o umanitari Da tale premessa i giudici di legittimitàhanno concluso interpretando l art 10 del D * n 30 del 2007«in modo conforme all impianto della normativa UE in materia volta ad assicurare in modo sostanziale il diritto all unitàfamiliare » che nel giudizio in esame il giudice può attribuirequalunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegatidell interessato riguardando tale facoltà anche la faseamministrativa del procedimento sulla base del ruolo attivo dicooperazione istruttoria svolto dalle diverse autoritàamministrative e giurisdizionali nell individuare la tipologia dimisura di protezione adottabile in concreto e senza che ilriconoscimento di un «diritto fondamentale e autodeterminato»come quello in esame possa essere escluso dando prevalenza ameri formalismi2 7 L art 30 del d lgs 286/1998 disciplina poi il «permesso disoggiorno per motivi familiari» prevedendo che esso possa essererilasciato lett b agli stranieri «regolarmente soggiornanti ad altrotitolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nelterritorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro16 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024dell UE ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti» oNumero di raccolta generale 11033/2024 lett c al «familiare straniero regolarmente soggiornDaantat peub blicianzio ne 24/04/2024possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadinoitaliano o di uno Stato membro dell UE residenti in * ovvero constraniero regolarmente soggiornante in *Va ricordato che l art 28 del T U I «Diritto all unità familiare» alcomma 2 stabilisce che «Ai familiari stranieri di cittadini italiani odi uno Stato membro dell * Europea continuano ad applicarsile disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 1965 n 1656 oggi sostituito dal d lgs n 30 del 2007fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o delregolamento di attuazione» Per effetto di tale disposizione quindi èconsentito ai familiari stranieri del cittadino italiano di utilizzare idiversi strumenti di accesso al ricongiungimento familiare e dimantenimento dell unità familiare offerti di volta in volta sia dal* unico sull immigrazione sia della disciplina di recepimento deldiritto europeo in materia di coesione familiare* concreta situazione deve essere quindi esaminata alla lucedella normativa più favorevole che entrambe le discipline d lgs n286/1998 e d lgs n 30/2007 possano offrire2 8 Orbene nel precedente del giudice amministrativo richiamatodalla controricorrente Consiglio Stato n 5040/2017 si èaffermato che anche in assenza di un reale rapporto di lavorosubordinato qualora sussista un rapporto di convivenza «evidentee dichiarato» la * non può emanare un provvedimentoespulsivo basandosi sulla sola assenza dei requisiti di reddito IlConsiglio di Stato si è pronunciato in favore di una cittadinaextracomunitaria contro la decisione del * * che avevaconfermato il diniego al rilascio del permesso della questura diBrescia Per il giudice amministrativo nonostante la sostanzialenatura fittizia del rapporto di lavoro di collaborazione domestica ilrapporto di convivenza onerava comunque l Amministrazione a17 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiariNumero di raccolta generale 11033/2024e nell interpretazione della normativa sui permessi di soDgatag pioubrbnlicoaz io ne 24/04/2024non può non tenersi in considerazione il principio di eguaglianzasostanziale di cui all articolo 8 Cedu ormai altresì consacrato alivello di legislazione interna anche dall articolo 1 comma 36legge 20 maggio 2016 n 76 Di conseguenza «non può nonapplicarsi in base ad una interpretazione analogica anche alpartner con cui il cittadino dell * abbia una relazione stabiledebitamente attestata con documentazione ufficiale» secondo laformula prevista seppure in riferimento al diritto di soggiorno di uncittadino di uno Stato membro UE dei suoi familiari in un altroStato membro dall art 3 comma 2 lett b del d lgs n 30 del2007Il * di Stato pur avendo proceduto ad una interpretazioneanalogica estendendo l ipotesi del permesso di soggiorno per motivifamiliari anche a favore di cittadino extracomunitario conviventecon cittadino UE o italiano ha comunque ribadito la necessità chesi tratti di convivenza stabile «dichiarata» con documentazioneufficialeNe consegue che tale pronuncia non è comunque dirimente inrelazione alla questione oggetto della presente causa2 9 * sentenza n 35684/2023 questa Corte ha di recenteaffermato con riguardo alla protezione speciale nazionale dellostraniero che « In materia di immigrazione ai sensi dell art 19comma 1 1 del d lgs n 286/1998 nel testo vigente rationetemporis nonché ai sensi dell art 13 comma 2 bis del medesimodecreto integra causa ostativa all espulsione del cittadino stranierola sussistenza di legami familiari nel territorio dello Stato con leconcrete connotazioni previste da tali norme in quanto espressionedel diritto di cui all art 8 CEDU bilanciato su base legale con unaserie di altri valori tutelati ma da declinarsi secondo i principidettati dalla Corte di * in particolare dovendo perciò18 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024sul matrimonio ma anche ad altri legami familiari di faDatttao pu»b b licIanzio ne 24/04/2024motivazione in relazione al disposto dell at 19 comma 1 1 delT U I a seguito dell entrata in vigore del D L n 130 del 2020 conv con modif dalla l n 173 del 2020 e vigente rationetemporis ossia prima dell entrata in vigore del D L 10 3 2023 n20 conv nella L 5 5 2023 n 50 richiamata la necessità diun interpretazione rispettosa delle coordinate ermeneutiche e lespecificazioni indicate dalla Corte di * in relazioneall art 8 della CEDU si è affermato che con l introduzione delcomma 1 1 dell art 19 T U I il legislatore nell attribuire direttarilevanza non solo alla tutela della vita familiare ma anche a quellaprivata in attuazione dell articolo 8 CEDU abbia inteso attribuireautonoma rilevanza al parametro dei «legami familiari» e si eprecisato che «non rileva quanto all accertamento del requisito del“vincolo familiare” la circostanza che il cittadino straniero non siaunito in matrimonio alla donna che allega essere la suacompagna» alla luce anche di consolidata giurisprudenza dellaCorte * vedi * e altri c Irlanda del 18 dicembre 1986 §56 * A n 112 in quanto «la nozione di “famiglia” di cuiall art 8 della * non è limitata soltanto alle relazionifondate sul matrimonio e può comprendere altri “legami familiari”di fatto in cui le parti convivono fuori dal matrimonio è statofinanche ritenuto nelle cause * e altri c Paesi * del 27ottobre 1994 serie A n 297 C e * e altri c Grecia* Camera ric n 29381/09 32684/09 che possono esisterelegami sufficienti per una vita familiare anche in assenza diconvivenza »2 10 * al caso che qui interessa occorre chiarire se ladichiarazione anagrafica ai fini della convivenza di fattorappresenta uno strumento privilegiato di prova ma non l unico19 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024potendo i conviventi dimostrare la relazione con «ogni mezzoNumero di raccolta generale 11033/2024idoneo» quale nella specie una prova testimoniale Data pubblicazione 24/04/2024E utile al riguardo rammentare che la legge n 76 del 2016rubricata «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dellostesso sesso e disciplina delle convivenze» ha dato spazio anchealla «convivenza di fatto» che integra una situazione fattuale dacui da cui discendono effetti giuridici che necessitano di essereregolatiLa legge non ha imposto per la sua costituzione alcunadempimento formale come si può evincere dal combinatodisposto dei commi 36 e 37 art 1 Nello statuire infatti al comma36 che «si intendono per «conviventi di fatto» due personemaggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e direciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapportidi parentela affinità o adozione da matrimonio o da un unionecivile» il disposto del comma 37 rimanda proprio a tale definizioneper l individuazione dei presupposti affinché detta convivenzaappaia rispondente ai requisiti normativi «ferma restando lasussistenza dei presupposti di cui al comma 36 per l accertamentodella stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazioneanagrafica di cui all articolo 4 e alla lettera b del comma 1dell articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 1989 n 223»Il tutto in relazione ai vari diritti riconosciuti al convivente di fatto in caso di malattia in caso di morte quanto al diritto di abitazionenella casa di comune residenza di proprietà del de cuius e quantoall assegnazione degli alloggi popolari ove non si dia luogo ancheal contratto di convivenza ivi previsto come facoltativoL art 4 del d p r n 223 del 1989 regolamento anagrafico comemodificato per effetto della l 76/2016 intende per famiglia aglieffetti anagrafici «un insieme di persone legate da vincoli dimatrimonio unione civile parentela affinità adozione tutela o da20 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stessoData pubblicazione 24/04/2024comune»* dunque un discrimen tracciato dal legislatore del 2016 tra lefamiglie di fatto e le famiglie di fatto registrate al fine del prodursidi determinati effetti ma entrambe si riferiscono ad unaformazione sociale nella quale si svolge la personalità dell individuomeritevole comunque di una disciplina di tutela nel nostroordinamento in forza dell art 2 della CostituzioneAl fine del prodursi degli effetti giuridici descritti dalla legge n 76 ilcomma 37 richiede comunque l iscrizione anagrafica quale unicomezzo di accertamento della convivenza presupponendo che essasia «in fedele corrispondenza» al fatto salvo la prova contrariaSi è comunque osservato in dottrina che la qualità di conviventepreesiste alla dichiarazione anagrafica «recando con sé il dirittoprocedimentale alla certazione stessa coerentemente del resto conla più generale configurabilità dell iscrizione anagrafica come undiritto soggettivo corrispondente alla situazione di fatto ad essalogicamente preesistente e perciò doverosamente dichiaratadall interessato»E nella giurisprudenza di merito si è così affermato che « Ladichiarazione anagrafica è dunque un elemento per accertare lastabile convivenza ma non il presupposto»2 11 Orbene il Ministero ricorrente e il PG obiettano che nellamateria specifica occorre dare rilievo alla esigenza di ordinepubblico cosicché si deve considerare che il rilascio del permessodi soggiorno per motivi familiari avvenga in forza di una verificaamministrativa condotta ex ante al fine di evitare meccanismielusivi dei decreti sui flussi migratoriSi rileva poi che l atto pubblico che certifica il rapporto qualificatoespone i dichiaranti a responsabilità in caso di dichiarazione falsa21 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Numero di raccolta generale 11033/2024Ma a tale ultimo riguardo si deve obiettare che anche unaData pubblicazione 24/04/2024deposizione testimoniale espone il testimone che dichiari il falso aresponsabilità penaleDeve pertanto ritenersi che in caso di rifiuto da partedell amministrazione diniego motivato dalla mancata allegazione di«documentazione ufficiale» attestante la convivenza tra il familiarerichiedente il permesso e il cittadino italiano e di impugnazione deldiniego il «diritto» soggettivo al soggiorno dovrà essere accertatonel giudizio dinanzi al giudice ordinario e nell ambito del giudiziopuò essere dato ingresso anche a una prova testimoniale ai fini dioffrire una prova sera e rigorosa della convivenza e del legamefamigliare esistente tra lo straniero e il cittadino UE* aggiungere che in controricorso si deduce che il sigMessina avrebbe comunque anche sottoscritto «dichiarazione diconvivenza e presa a carico del 16/03/2018 già acquisita agli attidel procedimento» con allegazione di sentenza di separazionerelativa al precedente matrimonio * di circostanza nonriportata però nella decisione impugnata e a cui il ricorrente non haritenuto di replicare3 Per tutto quanto sopra esposto va respinto il ricorso* giusti motivi in considerazione della complessità e novitàdella specifica questione di diritto per compensare integralmentetra le parti le spese del presente giudizio di legittimitàAi sensi dell art 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 si dà attodella non ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art 13 trattandosi di ricorso proposto daun Amministrazione statale P Q MLa Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensatetra le parti le spese del presente giudizio di legittimità22 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 dà attoNumero di raccolta generale 11033/2024della non ricorrenza dei presupposti processuali per il verDsaatam pubebnlictaozio ne 24/04/2024da parte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art 13Dispone che ai sensi del D Lgs n 196 del 2003 art 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimentoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2024La * ** *La Presidente* *23 di 23* *P Q MLa Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensatetra le parti le spese del presente giudizio di legittimità22 di 23* disposto d ufficio Numero registro generale 22518/2021Numero sezionale 1068/2024Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 dà attoNumero di raccolta generale 11033/2024della non ricorrenza dei presupposti processuali per il verDsaatam pubebnlictaozio ne 24/04/2024da parte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art 13Dispone che ai sensi del D Lgs n 196 del 2003 art 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimentoCosì deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2024La * ** *La Presidente* *23 di 23* *