CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37854/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso propostoda Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFlavia Alemi che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell’ [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari di Trapani, convalidato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 385, comma 1, cod. proc. pen., non ha applicato la misura cautelare richiesta dal pubblico ministero, essendo il reato punito con pena inferiore al limite di cui all’art. 275, comma 2-biscod. proc. pen., che stabilisce che la misura cautelare non può essere applicata qualora siaprevedibileche, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diTrapani, deducendo il vizio di violazione di legge, in quanto l ’art. 2 75, comma 2 - bis cod. proc. pen. non troverebbe applicazione nei casi di arresto in flagranza, per i quali l ’art. 391, comma 5, cod. proc. pen., legittima l’applicazione della misura della custodia in carcere anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 274, comma 1,lett. c) e 280, cod. proc. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell’imputato hannodepositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della R epubblica ha proposto ricorso per s altum avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare. Tuttavia, avverso tale provvedimento è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili(Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, Mortarini, Rv. 269418). Da ciò consegue che il ricorso, proposto per saltumin una ipotesi in cui tale rimedio non risulta esperibile, deve essere riqualificato come appello cautelare e trasmesso al Tribunaleper il riesame di Palermo per l’ulteriore corso. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso Così dec