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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25655/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in data 3 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che la prima doglianza contenuta nel ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato, risulta manifestamente infondata, avendo il secondo giudice a pagina 5 della sentenza impugnata correttamente evidenziato come il dolo di ricettazione, quantomeno sotto il profilo eventuale, dovesse desumersi dal contesto in cui la res provento di furto era stata ricevuta, nonché dalla natura e dal valore della stessa; Considerato che anche le restanti censure, inerenti alla determinazione della pena inflitta e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sono manifestamente infondate, in quanto, da un lato la sanzione è stata fissata dai giudici di merito in misura minima (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), e per altro verso la ricettazione, come correttamente osservato alle pagine 5 e 6, non risulta prescritta stante la natura di circostanza attenuante, e non di reato autonomo, dell'ipotesi di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in data 3 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che la prima doglianza contenuta nel ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato, risulta manifestamente infondata, avendo il secondo giudice a pagina 5 della sentenza impugnata correttamente evidenziato come il dolo di ricettazione, quantomeno sotto il profilo eventuale, dovesse desumersi dal contesto in cui la res provento di furto era stata ricevuta, nonché dalla natura e dal valore della stessa; Considerato che anche le restanti censure, inerenti alla determinazione della pena inflitta e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sono manifestamente infondate, in quanto, da un lato la sanzione è stata fissata dai giudici di merito in misura minima (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), e per altro verso la ricettazione, come correttamente osservato alle pagine 5 e 6, non risulta prescritta stante la natura di circostanza attenuante, e non di reato autonomo, dell'ipotesi di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25655/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris