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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 22926/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8183/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Francesco ROSI , elettivamente domiciliati in R oma, viale Liegi n. 42 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che si difende in proprio e rappresentatae difende il collega [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] in Amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 213 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron . n. 7 4 5 /20 18 de l Tribunale di Roma , depositatoi l 2 2 . 2 . 20 18 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorrent i ha nno depositato in data 29.5.2025 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, che è stata sottoscritta da entrambi ed è motivata con la sopravvenuta conoscenza della mancanza di interesse a coltivare il contenzioso, per la riscontrata incapienza per il loro credito, comunque quantificato, nell’attivo della procedura concorsuale; rilevato che la controricorrente ha deposit ato memoria illustrativa, in data 13.6.2025, dando atto di avere ricevuto la dichiarazione di rinuncia, ma opponendosi alla dichiarazione di estinzione del processo e insistendo per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso , con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite; rilevato che i ricorrenti hanno a loro volta depositato memoria in data 18.6.2025, di cui peraltro non si tiene conto, perché prodotta oltre il termine di dieci giorni anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; ritenuto che la rinuncia agli atti è un atto unilaterale recettizio che produce l’effetto estintivo del processo quando giunge a conoscenza del destinatario, a prescindere dall’accettazione di quest’ultimo (Cass.

S.u. n. 34429/2019), sicché il presente processo deve intendersi estinto con la notificazione della dichiarazione di rinuncia alla controparte, notificazione di cui si dà atto nella memoria illustrativa d e lla controricorrente, sia pure al fine di chiedere il « rigetto dell’istanza di rinuncia al ricorso ex adversodepositata»; ritenuto – sulla base dell’esame degli atti – che non si ravvisa la necessità di dareluogo a una decisione sulle spese di lite, che è rimessa alla discrezionalità della Corte , ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c.; P.Q.M dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8183/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Francesco ROSI , elettivamente domiciliati in R oma, viale Liegi n. 42 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che si difende in proprio e rappresentatae difende il collega [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] in Amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 213 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron . n. 7 4 5 /20 18 de l Tribunale di Roma , depositatoi l 2 2 . 2 . 20 18 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorrent i ha nno depositato in data 29.5.2025 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, che è stata sottoscritta da entrambi ed è motivata con la sopravvenuta conoscenza della mancanza di interesse a coltivare il contenzioso, per la riscontrata incapienza per il loro credito, comunque quantificato, nell’attivo della procedura concorsuale; rilevato che la controricorrente ha deposit ato memoria illustrativa, in data 13.6.2025, dando atto di avere ricevuto la dichiarazione di rinuncia, ma opponendosi alla dichiarazione di estinzione del processo e insistendo per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso , con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite; rilevato che i ricorrenti hanno a loro volta depositato memoria in data 18.6.2025, di cui peraltro non si tiene conto, perché prodotta oltre il termine di dieci giorni anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; ritenuto che la rinuncia agli atti è un atto unilaterale recettizio che produce l’effetto estintivo del processo quando giunge a conoscenza del destinatario, a prescindere dall’accettazione di quest’ultimo (Cass. S.u. n. 34429/2019), sicché il presente processo deve intendersi estinto con la notificazione della dichiarazione di rinuncia alla controparte, notificazione di cui si dà atto nella memoria illustrativa d e lla controricorrente, sia pure al fine di chiedere il « rigetto dell’istanza di rinuncia al ricorso ex adversodepositata»; ritenuto – sulla base dell’esame degli atti – che non si ravvisa la necessità di dareluogo a una decisione sulle spese di lite, che è rimessa alla discrezionalità della Corte , ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c.; P.Q.M dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in Ro
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