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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04878/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16/06/2022 il Tribunale di Catanzaro rigettava l' istanza di riesame proposta nell' interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di autoriciclaggio di cui capo f) ed altro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 marzo 2022 ed avente ad oggetto la somma di denaro di euro 1.432.070,00 rinvenuta in contanti in parte presso Io stabilimento dell' [OSCURATO:SOCIETA]. (euro 16.500,00), in parte presso l' abitazione del ricorrente e della coindagata [OSCURATO:PERSONA] (euro 15.970,00) ed in parte presso l' abitazione della madre di quest' ultima (euro 1.399.600,00).

I giudici del riesame ritenevano integrato il tiiimus commissi dencti in ordine all' ipotesi di tentato autoriciclaggio e, parimenti, sussistente il periculum in mora in ragione della possibilità di aggravamento o dell'aggravamento di detto reato ovvero della commissione di altri reati.

2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensori di fiducia, formulando i seguenti motivi.

2.1. Con un primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., violazione degli artt. 321 commi 1 e 2, e 125 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale del riesame arbitrariamente riqualificato il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato ex art. 321 comma 2 c.p.p. quale ipotesi di sequestro impeditivo ai sensi del 'primo comma della citata norma.

Assume che il tribunale, violando le disposizioni di legge ed il diritto di difesa dell'indagato, aveva completamente modificato il tipo di sequestro preventivo originariamente disposto, su conforme richiesta del P.M., ai fini della confisca, modificazione non consentita sulla scorta dei principi della giurisprudenza di legittimità richiamati.

2.2. Con un secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., violazione degli artt. 321 commi 1 e 2, e 125 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale del riesame adottato una motivazione meramente apparente in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.

Rileva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non era ravvisabile il reato di autoriciclaggio né nella forma consumata né in quella tentata.

Osserva, ancora, che i giudici non avevano considerato che in assenza di un profitto ricollegabile ad una ipotesi meramente tentata di autoriciclaggio, era preclusa la possibilità di adottare un sequestro preventivo funzionale alla confisca, tant' è che il tribunale di riesame aveva dovuto mutare il "tipo" cautelare.

Lamenta che nel caso in esame non era stato valutato il vincolo di pertinenzialità posto che rispetto alle somme sequestrate non via era stata alcuna operazione di "ripulitura" o comunque di utilizzazione delle stesse per l'aggravamento dei reati ovvero per la commissione di altri reati, trattandosi di somme rinvenute nella disponibilità dei coniugi [OSCURATO:SOCIETA] che le detenevano da sempre senza mai averle utilizzate o reinvestite per una qualunque operazione finanziaria, precisandosi che le stesse modalità di custodia (si trattava di denaro contenuto in parte in buste ed in parte in dei trolley) escludeva, di per sé, le condotte di cui alle richiamate norme incriminatrici.

Risultava, quindi, palese, a dire della difesa, che difettava il fumus dell'incolpazione provvisoria non solo per l'assenza di un tentativo di autoriciclaggio ma soprattutto per l'assenza della volontà degli agenti di dare corso ad una attività di reinvestimento delle somme detenute in contanti.

Evidenzia che, sulla scorta delle complessive emergenze, non erano configurabile una condotta di autoriciclaggio avente ad oggetto le somme sequestrate in quanto il mancato utilizzo in ulteriori attività riconducibili alla fattispecie di cui all' art. 648-ter c.p. era dipeso da comportamenti dell'[OSCURATO:SOCIETA], qualificabili quali ipotesi di desistenza volontaria.

Con un terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., violazione degli artt. 321 commi 1 e 2, e 125 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale del riesame adottato una motivazione meramente apparente in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti in relazione alle somme rinvenute nella disponibilità del ricorrente presso lo stabilimento dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e l'abitazione degli indagati.

Osserva che quanto alle somme 16.500,00 rinvenute lo stabiilimento dell' [OSCURATO:SOCIETA]. e di euro 15.970,00 rinvenute presso l'abitazione del ricorrente e della coindagata [OSCURATO:PERSONA] le rispettive modalità di conservazione contrastavano con l'ipotesi accusatoria, dovendosi ritenere che quanto alle prime si trattava della "cassa" della società e quanto alle seconde che erano gli importi di denaro conservati per gli interessi e le esigenze della famiglia.

Con un quarto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., violazione degli artt. 321 commi 1 e 2, e 125 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale del riesame adottato una motivazione meramente apparente in punto di ritenuta sussistenza del periculum in mora.

Assume che i giudici del riesame non avevano offerto prova alcuna della sussistenza della pertinenzialità dei beni sequestrati intesi quale vincolo di strumentalità rispetto al reato commesso.

Rileva che, del tutto apoditticamente, il tribunale del riesame aveva affermato che il denaro in possesso dell'indagato aveva costituito sistematicamente il presupposto del successivo reimpiego in difetto di elementi attestanti una volontà di utilizzare il denaro per ulteriori attività di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso è fondato, rimanendo conseguentemente assorbiti gli altri.

2. Deve, invero, evidenziarsi che il Tribunale ha ritenuto che il sequestro preventivo in questione andava, comunque, confermato riqualificando il disposto sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato ex art. 321 comma 2 c.p.p. quale ipotesi di sequestro innpeditivo ai sensi del primo comma della citata norma.

Tuttavia il sequestro era stato disposto esclusivamente a fini di confisca, ai sensi dell'art.322 c.p.p., comma 2. e non risulta affatto che il Pubblico ministero l'avesse richiesto anche in vista della sua funzione impeditiva, Orbene, come affermato in passato da sez. 2, Sentenza n. n. 12910 del 26/02/2007, Consorte, la funzione del sequestro, vuoi innpeditivo vuoi a fini di confisca, non cessa di essere quella preventiva, sicché il Tribunale del riesame ha senz'altro il potere di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal pubblico ministero in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, motivando la decisione con riguardo ad esigenze diverse da quelle poste dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento del suo provvedimento, se questo ha fatto in concreto riferimento a talune soltanto delle esigenze cautelari evidenziati dal Pubblico Ministero.

Ciò che non gli è consentito, invece, è prefigurare una specifica finalità non perseguita dal Pubblico ministero ed estranea rispetto all'ambito delineato dalla domanda cautelare, perché è questa che segna l'ambito della verifica fattuale devoluta al giudice e degli aspetti, perciò, su cui l'interessato ha modo d'interloquire.

Il sequestro preventivo richiesto e disposto a fini esclusivamente della confisca non poteva dunque essere confermato dal Tribunale del riesame sulla base della sua finalizzazione impeditivkin quanto sul punto non era possibile ritenere instaurato il contraddittorio.

Osserva questo Collegio che è stato condivisibilmente osservato che è illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità del tutto diverse, atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato. (Sez. 6, Sentenza n. 30109 del 12/07/2012 Cc. (dep. 23/07/2012) Rv. 252998 -

01. Si è, pure, affermato che è illegittima l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di riesame di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto ai sensi dell'art.321, comma secondo, cod. proc. pen., confermi la misura cautelare facendo riferimento alla finalità impeditiva della commissione di nuovi reati, prevista dall'art.321, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 53453 del 16/11/2016 Cc. (dep. 16/12/2016) Rv. 269498 - 01; vedi in senso conforme (Sez. 1, Sentenza n. 23908 del 03/06/2010 Cc. (dep. 22/06/2010) Rv. 247951 - 01.

3. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri, il provvedimento impugnato non può che essere annullato, con rinvio per ulteriore esame al Tribunale di Catanzaro - Sezione per il riesame delle misure cautelari reali-.

Va, infine, precisato che i giudici del riesame in sede di rinvio dovranno anche valutare, in relazione ai fatti contestati, la compatibilità della misura con i principi sanciti da Sez.

U, Sentenza n. 40985 del 19/04/2018 Cc. (dep. 24/09/2018) Rv. 273752.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro- Sezione per il riesame delle misure cautelari reali per ulteriore esame - per nuovo giudizio.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16/06/2022 il Tribunale di Catanzaro rigettava l' istanza di riesame proposta nell' interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di autoriciclaggio di cui capo f) ed altro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 marzo 2022 ed avente ad oggetto la somma di denaro di euro 1.432.070,00 rinvenuta in contanti in parte presso Io stabilimento dell' [OSCURATO:SOCIETA]. (euro 16.500,00), in parte presso l' abitazione del ricorrente e della coindagata [OSCURATO:PERSONA] (euro 15.970,00) ed in parte presso l' abitazione della madre di quest' ultima (euro 1.399.600,00). I giudici del riesame ritenevano integrato il tiiimus commissi dencti in ordine all' ipotesi di tentato autoriciclaggio e, parimenti, sussistente il periculum in mora in ragione della possibilità di aggravamento o dell'aggravamento di detto reato ovvero della commissione di altri reati. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensori di fiducia, formulando i seguenti motivi. 2.1. Con un primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., violazione degli artt. 321 commi 1 e 2, e 125 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale del riesame arbitrariamente riqualificato il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato ex art. 321 comma 2 c.p.p. quale ipotesi di sequestro impeditivo ai sensi del 'primo comma della citata norma. Assume che il tribunale, violando le disposizioni di legge ed il diritto di difesa dell'indagato, aveva completamente modificato il tipo di sequestro preventivo originariamente disposto, su conforme richiesta del P.M., ai fini della confisca, modificazione non consentita sulla scorta dei principi della giurisprudenza di legittimità richiamati. 2.2. Con un secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., violazione degli artt. 321 commi 1 e 2, e 125 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale del riesame adottato una motivazione meramente apparente in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Rileva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non era ravvisabile il reato di autoriciclaggio né nella forma consumata né in quella tentata. Osserva, ancora, che i giudici non avevano considerato che in assenza di un profitto ricollegabile ad una ipotesi meramente tentata di autoriciclaggio, era preclusa la possibilità di adottare un sequestro preventivo funzionale alla confisca, tant' è che il tribunale di riesame aveva dovuto mutare il "tipo" cautelare. Lamenta che nel caso in esame non era stato valutato il vincolo di pertinenzialità posto che rispetto alle somme sequestrate non via era stata alcuna operazione di "ripulitura" o comunque di utilizzazione delle stesse per l'aggravamento dei reati ovvero per la commissione di altri reati, trattandosi di somme rinvenute nella disponibilità dei coniugi [OSCURATO:SOCIETA] che le detenevano da sempre senza mai averle utilizzate o reinvestite per una qualunque operazione finanziaria, precisandosi che le stesse modalità di custodia (si trattava di denaro contenuto in parte in buste ed in parte in dei trolley) escludeva, di per sé, le condotte di cui alle richiamate norme incriminatrici. Risultava, quindi, palese, a dire della difesa, che difettava il fumus dell'incolpazione provvisoria non solo per l'assenza di un tentativo di autoriciclaggio ma soprattutto per l'assenza della volontà degli agenti di dare corso ad una attività di reinvestimento delle somme detenute in contanti. Evidenzia che, sulla scorta delle complessive emergenze, non erano configurabile una condotta di autoriciclaggio avente ad oggetto le somme sequestrate in quanto il mancato utilizzo in ulteriori attività riconducibili alla fattispecie di cui all' art. 648-ter c.p. era dipeso da comportamenti dell'[OSCURATO:SOCIETA], qualificabili quali ipotesi di desistenza volontaria. Con un terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., violazione degli artt. 321 commi 1 e 2, e 125 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale del riesame adottato una motivazione meramente apparente in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti in relazione alle somme rinvenute nella disponibilità del ricorrente presso lo stabilimento dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e l'abitazione degli indagati. Osserva che quanto alle somme 16.500,00 rinvenute lo stabiilimento dell' [OSCURATO:SOCIETA]. e di euro 15.970,00 rinvenute presso l'abitazione del ricorrente e della coindagata [OSCURATO:PERSONA] le rispettive modalità di conservazione contrastavano con l'ipotesi accusatoria, dovendosi ritenere che quanto alle prime si trattava della "cassa" della società e quanto alle seconde che erano gli importi di denaro conservati per gli interessi e le esigenze della famiglia. Con un quarto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., violazione degli artt. 321 commi 1 e 2, e 125 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale del riesame adottato una motivazione meramente apparente in punto di ritenuta sussistenza del periculum in mora. Assume che i giudici del riesame non avevano offerto prova alcuna della sussistenza della pertinenzialità dei beni sequestrati intesi quale vincolo di strumentalità rispetto al reato commesso. Rileva che, del tutto apoditticamente, il tribunale del riesame aveva affermato che il denaro in possesso dell'indagato aveva costituito sistematicamente il presupposto del successivo reimpiego in difetto di elementi attestanti una volontà di utilizzare il denaro per ulteriori attività di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso è fondato, rimanendo conseguentemente assorbiti gli altri. 2. Deve, invero, evidenziarsi che il Tribunale ha ritenuto che il sequestro preventivo in questione andava, comunque, confermato riqualificando il disposto sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato ex art. 321 comma 2 c.p.p. quale ipotesi di sequestro innpeditivo ai sensi del primo comma della citata norma. Tuttavia il sequestro era stato disposto esclusivamente a fini di confisca, ai sensi dell'art.322 c.p.p., comma 2. e non risulta affatto che il Pubblico ministero l'avesse richiesto anche in vista della sua funzione impeditiva, Orbene, come affermato in passato da sez. 2, Sentenza n. n. 12910 del 26/02/2007, Consorte, la funzione del sequestro, vuoi innpeditivo vuoi a fini di confisca, non cessa di essere quella preventiva, sicché il Tribunale del riesame ha senz'altro il potere di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal pubblico ministero in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, motivando la decisione con riguardo ad esigenze diverse da quelle poste dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento del suo provvedimento, se questo ha fatto in concreto riferimento a talune soltanto delle esigenze cautelari evidenziati dal Pubblico Ministero. Ciò che non gli è consentito, invece, è prefigurare una specifica finalità non perseguita dal Pubblico ministero ed estranea rispetto all'ambito delineato dalla domanda cautelare, perché è questa che segna l'ambito della verifica fattuale devoluta al giudice e degli aspetti, perciò, su cui l'interessato ha modo d'interloquire. Il sequestro preventivo richiesto e disposto a fini esclusivamente della confisca non poteva dunque essere confermato dal Tribunale del riesame sulla base della sua finalizzazione impeditivkin quanto sul punto non era possibile ritenere instaurato il contraddittorio. Osserva questo Collegio che è stato condivisibilmente osservato che è illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità del tutto diverse, atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato. (Sez. 6, Sentenza n. 30109 del 12/07/2012 Cc. (dep. 23/07/2012) Rv. 252998 - 01. Si è, pure, affermato che è illegittima l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di riesame di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto ai sensi dell'art.321, comma secondo, cod. proc. pen., confermi la misura cautelare facendo riferimento alla finalità impeditiva della commissione di nuovi reati, prevista dall'art.321, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 53453 del 16/11/2016 Cc. (dep. 16/12/2016) Rv. 269498 - 01; vedi in senso conforme (Sez. 1, Sentenza n. 23908 del 03/06/2010 Cc. (dep. 22/06/2010) Rv. 247951 - 01. 3. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri, il provvedimento impugnato non può che essere annullato, con rinvio per ulteriore esame al Tribunale di Catanzaro - Sezione per il riesame delle misure cautelari reali-. Va, infine, precisato che i giudici del riesame in sede di rinvio dovranno anche valutare, in relazione ai fatti contestati, la compatibilità della misura con i principi sanciti da Sez. U, Sentenza n. 40985 del 19/04/2018 Cc. (dep. 24/09/2018) Rv. 273752. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro- Sezione per il riesame delle misure cautelari reali per ulteriore esame - per nuovo giudizio. Così decis
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