CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 03884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 10087-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente con mandato - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 08/03/2022 R.G.N. 16326/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza dell’8 marzo 2022, il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, in relazione all’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo R.G.N.10087/2022 Cron. Rep. Ud.09/01/2026 Checchia al passivo della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] – ESACRI, mentre ammetteva l’importo relativo all’indennità risarcitoria riconosciuta all’esito del giudizio dalla stessa Checchia promosso nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria di illegittimità dei successivi contratti a termine in virtù dei quali aveva prestato servizio in favore del predetto Ente, rigettava l’analoga domanda relativamente agli altri crediti accertati all’esito del predetto giudizio a titolo di premio incentivante e spese legali del doppio grado di giudizio. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, stante la non opponibilità alla procedura della sentenza che definiva il predetto giudizio, di dover condividere la statuizione resanella parte relativa all’abusiva reiterazione dei contratti a termine ed al conseguente riconoscimento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, e di non potere, viceversa, esaminare ai fini del presente giudizio la fondatezza delle ulteriori pretese in quella sede riconosciute. - Per la cassazione del decreto ricorre la Checchia affidando l’impugnazione a due motivi. L’ESACRI in liquidazione coatta amministrativa si è costituita ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa. - La ricorrente ha poi presentato memoria [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamenta a carico del Tribunale il carattere meramente apparente della motivazione del decreto opposto. Rileva che il Tribunale, al di là dell’inopponibilità alla procedura della sentenza resa nel pregresso giudizio, era tenuto alla cognizione,iuxta alligata et probata partium , delle pretese già giudizialmente accolte nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] ed in sede di opposizione al passivo riproposte a carico della procedura. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 52, 209, 98 e 99 della legge fallimentare e 115 c.p.c., la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dal Tribunale di Roma dovendo ritenersi essere l’opposizione allo stato passivo la sede propria per l’accertamento del credito a seguito del rigetto della relativa istanza di insinuazione al passivo. - Il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento costantemente espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 5847/2021), secondo cui il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione da qui derivando che, nella specie, ferma l’inopponibilità alla massa della sentenza resa nel giudizio pregresso, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare sulla sussistenza o meno del credito sulla scorta di quanto a riguardo allegato e provato dall’opponente mentre sul punto il Tribunale non effettua alcun accertamento risultando il giudizio di rigetto della domanda effettivamente apparente. - E’ stato già affermato da questa Corte, ed al principio va qui data continuità, che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture» ( Cass. n. 1986/2025). - Il primo motivo va, dunque, accolto, restando assorbito il secondo ed il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Roma che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Romain