CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 1996
Cassazione n. 01623/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/02/1996 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, con il primo motivo, Kadim, in relazione all'art. 385 cod. pen., deduce il vizio di motivazione, 1) con riferimento alla condotta di mero stazionamento dinanzi al cancello di ingresso al fine di riparare i citofoni, che non integrerebbe il reato di evasione; 2) con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corrette argomentazioni dai giudici di merito, rilevando, peraltro, come il ricorrente non fosse stato visto nei pressi del cancello, bensì a due-tre metri di distanza; considerato, inoltre, che il motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato il carattere ostativo della significativa gravità della condotta di reato accertata, essendo il ricorrente in possesso di un coltello serramanico. Rilevato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata ai precedenti penali dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il C