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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42887/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24510/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato del capo b) e riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima sentenza del 22 febbraio 2017 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di condanna per fatti inidonei ad integrare il contestato reato e per avere ingiustificatamente negato il riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie dì doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte dì una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio dì manifesta illogicità; e che la decisione sulla inapplicabilità dell'art. 393-bis cod. pen. è basata sull'accertata assenza di qualsivoglia iniziativa arbitraria degli agenti; che dalla declaratoria dì inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] lestensore Il P es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24510/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato del capo b) e riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima sentenza del 22 febbraio 2017 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di condanna per fatti inidonei ad integrare il contestato reato e per avere ingiustificatamente negato il riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie dì doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte dì una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio dì manifesta illogicità; e che la decisione sulla inapplicabilità dell'art. 393-bis cod. pen. è basata sull'accertata assenza di qualsivoglia iniziativa arbitraria degli agenti; che dalla declaratoria dì inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] lestensore Il P es
Sentenza Cassazione n. 42887/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris