CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01724/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1471/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (GSSGTT 63B07I676I), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 4105 /2018 depositatoil 26/11/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in due mezzi contro il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ammettendol a allo stato passivo fallimentare per il credito di € 250.811,00 in prededuzione ex art. 111, co. 2, l.fall., a titolo di canoni di locazione maturati durante la fase di esecuzione del concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA].; 2. –[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Considerato che: 3. – i motivi proposti (I. Violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. per essere la motivazione solo apparente ; II. Violazione e / o falsa applicazione dell’art. 111 co. 2 l.fall. in ordine ai requisiti per la prededucibilità dei crediti sorti in un precedente concordato) intercettano la questione della prededucibilità dei crediti sorti durante la fase esecutiva del concordato preventivo omologato, in relazione alla quale questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7717 del 22 marzo 2024, ha disposto la trattazione in pubblica udienza di analogo ricorso, al fine di verificare la persistente tenuta dell’orientamento favorevole espresso, con diverse sfumature, in vari precedenti (v. Cass. 9995/2016, 17911/2016, 3317/2017, 18488/2018; cfr. Cass. 380/2018, 12044/2018, 2656/2021, 43/2023); 3.1. – in quella sede si è infatti segnalata l’opportunità di un supplemento di riflessione sulla rilevanza, tra l’altro: i) della chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l.fall.; ii) del ritorno in bonisdel debitore concordatario e delle finalità dei poteri residui di vigilanza in capo al commissario giudiziale ex art. 185 l.fall.; iii) della riconducibilità della prededuzione ex art. 111 l.fall. postomologa al criterio della “occasionalità” (da riferire pur s empre agli scopi della procedura: da ultimo, Cass. 29999/2023) o della “funzionalità” (che esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, secondo una valutazione di strumentalità ex ante: da ultimo, Cass. 13819/2022); iv) della portata della specifica previsione in tema di finanziamenti in esecuzione del concordato ex art. 182-quater, comma 1, l.fall.; v) della compatibilità con il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186-bis l.fall. nel concordato in continuità aziendale, non caratterizzato dalla “segregazione patrimoniale” tipica di quello liquidatorio; vi) della reciproca sfera di influenza tra prededuzione e non revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.; vii) della reale esplicazione del favor per il concordato. Il tutto alla luce degli approdi nomofilattici in tema di prededuzione contenuti nella pronuncia delle sezioni unite n. 42093 del 2021. 4. – il Collegio ritiene quindi opportuno rinviare la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza sullaquestione in rilievo. P.Q.M. La Corte rinv